MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI / Codice Penale Art. 727

Art. 727 Codice Penale
Maltrattamento di animali
 
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacolo o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto di maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.


Come applicare l'Art. 727 del Codice Penale

La nuova formulazione del testo dell’art. 727 C.P in materia di maltrattamenti ed uccisioni gratuite di animali apre nuove strade per perseguire gli illeciti in materia. Vediamo i punti essenziali a livello pratico-operativo per ciascun cittadino e/o associazione.


1) Il nuovo art. 727 C.P. resta reato. Non è stato infatti depenalizzato. Questo è un punto fondamentale, perché se fosse stato depenalizzato si sarebbe trasformato in una semplice infrazione amministrativa di ordine pecuniario, senza procedimento penale e soprattutto senza le possibilità di intervento preventivo consentito per mezzo della polizia giudiziaria sulla base del codice di procedura penale (perquisizioni, sequestri, etc ...).


2) Trattandosi dunque di reato è competente ad intervenire qualunque organo di polizia giudiziaria: Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, etc... Non è assolutamente vero che questo è un reato di competenza solo delle guardie zoofile. Tutta la polizia giudiziaria è obbligata ad accertare questo come qualsiasi altro reato. La Cassazione ha ribadito che tutti gli organi di Polizia Giudiziaria sono competenti per tutti i reati in materia ambientale e di tutela animali (Cass. Pen. Sez. III, n° 1872 del 27/9/91).


3) Un privato cittadino e/o un’associazione possono rivolgersi ad un qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria segnalando uno dei casi di illeciti previsti dal nuovo art. 727 e richiedendo un intervento per accertare il reato ed impedire che questi venga portato ad ulteriori conseguenze ai sensi dell'art. 55 C.P.P..


4) La denuncia può essere:

* immediata ed orale (di persona a per telefono) per illeciti in corso, con richiesta di intervento onde impedire il protrarsi della situazione antigiuridica;

* scritta in carta e forma libera (non serve carta da bollo o altre forme) per casi di minore immediatezza, da presentarsi presso l’ufficio di qualunque organo di Polizia Giudiziaria o direttamente presso la cancelleria del Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale del luogo (meglio se di persona).


5) La denuncia è una esposizione di fatti concreti (non valutazioni o impressioni) che si sottopone alla Polizia Giudiziaria ed al magistrato per segnalare un reato e chiedere il loro intervento. Ogni denuncia pertanto deve contenere in modo chiaro:

* il nome, cognome e l’indirizzo del denunciante (in caso di associazione, oltre alla intestazione della stesso sarà necessario indicare il nome del firmatario)

* una esposizione chiara, riassuntivo e precisa dei fatti;

* elementi per giungere, direttamente o indirettamente, alla individuazione dei responsabili;

* i nomi di eventuali testimoni che possano riferire sui fatti;

* ove possibile alcune fotografie o documenti di altro tipo o supporto di quanto esposto;

* data e firma.


6) Dopo aver presentato la denuncia, sarà opportuno non limitarsi ad attendere gli esiti (non vi è obbligo di avvisare il denunciante dell’evolversi della procedura...) ma sarà opportuno chiedere, dopo un relativo lasso di tempo, l’epilogo del caso all'organo al quale è stato presentato l’atto. In caso di inerzia dell’organo di Polizia Giudiziaria si può segnalare il fatto ai superiori ed al Procuratore della Repubblica. In caso di archiviazione presso l’ufficio del Procuratore della Repubblica sarà opportuno richiedere copia del provvedimento di archiviazione per valutare i motivi della stessa. Nel caso in cui invece la denuncia si evolva in un procedimento penale sarà opportuno per le associazioni costituirsi subito parte civile al fine di entrare di diritto nel processo; non attendere il momento del giudizio ma costituirsi parte civile in precedenza in modo da poter seguire le fasi antecedenti al dibattimento.



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