Obbligo di soccorso secondo il nuovo articolo 189 del Decreto Legislativo 285 del 1992...

E’ stato introdotto nel dicembre 2012 l’obbligo di soccorrere gli animali in caso d’incidente stradale. Il  decreto ministeriale 9 ottobre 2012 numero 217 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012) introduce il dovere di fermarsi e di soccorrere l’animale ferito, al pari degli animali umani, e introduce l’utilizzo di sirena e lampeggiante per le ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila. Il decreto ministeriale fissa, fra l’altro, le caratteristiche delle autoambulanze veterinarie le cui attrezzature specifiche saranno individuate dal ministero della Salute, la certificazione – anche successiva – dello stato di necessità di intervento sull’animale da parte di un veterinario, nonché gli stati patologici che fanno scattare questo riconoscimento: trauma grave, ferite aperte, emorragie, alterazioni e convulsioni.
Per fare chiarezza sulla normativa, ecco la  miniguida di Sicurauto.it con le risposte del presidente della Lega antivivisezione (Lav), Gianluca Felicetti, e dell’Associazione nazionale medici veterinari (Anmvi)

1) La norma vale per qualsiasi animale?
LAV: “Sì. Il nuovo articolo 189 del Decreto Legislativo 285 del 1992 specifica che ‘l’obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso è riferito agli animali d’affezione, da reddito o protetti’. In base alle leggi speciali ‘d’affezione’ sono cani e gatti, ‘da reddito’ sono gli animali tenuti a scopo di lucro e sostanzialmente animali d’allevamento, ‘protetti’ sono le specie di fauna omeoterma. Ma la volontà del Legislatore di circoscrivere l’area di applicazione della norma è caduta con l’utilizzazione del termine ‘protetti’ poiché tutti gli animali in base al titolo IX-bis del Codice penale sono protetti dai maltrattamenti e la mancata somministrazione di cure ad un animale è stato identificato da sentenze della Corte di Cassazione come un vero e proprio maltrattamento. Quindi, oltre che per dovere civico e buon senso, l’obbligo di fermarsi a chiamare aiuto valgono per tutti gli animali. Anche perché difficilmente nell’impatto si sarà capita l’esatta specie dell’animale e anche dopo essersi fermati – a meno di preparazioni zoologiche e giuridiche specifiche – per alcuni ambiti si potrà continuare a non essere certi della categoria d’appartenenza”.
ANMVI: “Sì, dal 2010 il Codice della strada è stato modificato (Art. 31 della legge 29 luglio 2010, n. 120) disponendo per l’utente della strada, ‘in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti’, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno”.
2) Sono obbligato a fermarmi e chiamare soccorso o a fermarmi e portare l’animale da un veterinario? E se l’animale è troppo grande/pesante da spostare a chi devo chiamare? Esiste un sito o elenco dove trovare questi numeri?
LAV: “L’obbligo è di fermarsi e chiamare soccorso ovvero un veterinario o una Forza di Polizia così come si fa per incidenti con umani. A prescindere dalla mole dell’animale, se non sono io stesso un veterinario, non devo muovere l’animale ma attendere i soccorsi. Potrò chiamare il Corpo Forestale dello Stato (1515), i Carabinieri (112), la Polizia di Stato (113), la Guardia di Finanza (117), le Polizie Municipali-Locali-Provinciali – Centralini Comuni e Province, i Servizi Veterinari Aziende USL, i Centri di recupero fauna selvatica e lo studio medico veterinario più vicino www.struttureveterinarie.it, anche con App da telefonino”.
ANMVI: “Sì, da gennaio di quest’anno è attiva la piattaforma www.struttureveterinarie.it, realizzata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani (FNOVI) in collaborazione con ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani). Si tratta della georeferenziazione delle strutture veterinarie autorizzate, un servizio di pubblica utilità, gratuito e scaricabile anche su smartphone, tablet e navigatori satellitari. Consente di rintracciare la struttura veterinaria più vicina: di ciascuna è presente una scheda dei servizi, la pronta reperibilità e naturalmente i recapiti”.
3) E se l’animale è morto nell’impatto come mi devo comportare?
LAV: “Come sopra ma chiamando esclusivamente una Forza di Polizia. Andrà certificata la morte da un medico veterinario e per i casi più delicati l’esame autoptico deve essere fatto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della provincia nella quale è avvenuto l’incidente”.
ANMVI: “In tal caso decadono le esigenze di soccorso; si dovranno informare le autorità competenti, polizia stradale e azienda sanitaria locale”.
4) Le spese veterinarie sono a mio carico?
LAV: “Saranno gli accertamenti sulle responsabilità dell’accaduto a certificare chi deve pagare i danni comprese le spese veterinarie”.
ANMVI: “Sì, non è prevista nessuna forma di partecipazione alla spesa da parte del Servizio Sanitario Nazionale, fatte salve le situazioni in cui la struttura veterinaria pubblica o privata disponga diversamente. L’onere è, in via generale, a carico del soccorritore ( O meglio ‘utente della strada’), causa o coinvolto nell’incidente stradale”.
5) Se si riesce a rintracciare il padrone dell’animale le spese procurate al mio mezzo e/o alla mia persona sono a suo carico? E se i padroni degli animali non sono assicurati e non mi possono pagare?
LAV: “Se la responsabilità dell’accaduto è del proprietario e/o del detentore dell’animale, le spese sono a loro carico ai sensi dell’articolo 2052 del Codice Civile. A prescindere se siano assicurati per danni diretti o indiretti causati dal loro animale”.
ANMVI: “Per i danni causati dall’animale- se di proprietà- l’automobilista danneggiato potrà rivalersi per omessa custodia dell’animale qualora ricorrano gli estremi. Si tratta però di una evenienza diversa dal campo di applicazione dall’articolo 31 della legge 29 luglio 2010, n. 120 e diversa dal regolamento del ministero dei trasporti che ha disciplinato in questi giorni i mezzi di trasporto per il soccorso di animali in stato di necessità”.
6) Esiste una norma che punisca i padroni che non custodiscono gli animali con la dovuta attenzione mettendo a rischio gli automobilisti/motociclisti?
LAV: “Sì, l’articolo 672 del Codice penale, depenalizzato ma sempre valido, prevede una sanzione pecuniaria per l’omessa custodia”.
ANMVI: “Sia il proprietario che Comune e Asl possono essere chiamati a rispondere per omessa custodia di animali proprietari (nel primo caso) e di animali vaganti/randagi (nel secondo). Anche in questo caso siamo in una altro ambito normativo”.
7) Il Decreto fa distinzione fra animali domestici (appartenenti a qualcuno) e animali selvatici liberi?
LAV: “Tutti gli animali hanno un proprietario. Se non si tratta di una persona fisica, questo è il Sindaco – in base al Codice Civile – per gli animali domestici. E’ invece la Provincia, su delega della Regione, per gli animali selvatici”.
ANMVI: “No, il decreto regolamentare del Ministero dei Trasporti, ha come finalità il rispetto del benessere degli animali, ma anche di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale; pertanto viene disciplinato anche il trasporto di animali da recuperare ‘la cui presenza possa costituire un pericolo per la circolazione stradale’ (quindi non solo se feriti o incidentati)”.
8) Stabilisce chi deve pagare le spese di soccorso e di eventuali interventi chirurgici e fa distinzione in funzione del tipo e delle dimensioni dell’animale?
LAV: “No. Ma la domanda ha già una risposta alla 4) e alla 5)”.
ANMVI: “Né il Codice della strada né il Regolamento ministeriale contengono disposizioni di natura economica; le spese relative ai mezzi di soccorso e al loro utilizzo sono a carico dei titolari (pubblici o privati) dei mezzi stessi, mentre le spese per il recupero, il trasporto e le cure dell’animale sono a carico del soccorritore”.
9) Un riccio di 20 cm schiacciato da un’auto è equiparabile ad un cinghiale, a un cervo, un capriolo investito di notte mentre attraversa una strada di campagna?
LAV: “Sì”.
ANMVI: “La norma non fa distinzioni di specie; scartato l’ambito di applicazione per la tutela dell’animale, subentra quello del recupero di animali ‘la cui presenza possa costituire un pericolo per la circolazione stradale'”.
10) C’è un 118 veterinario?
LAV: “Sì, attraverso la reperibilità anche notturna e festiva dei Servizi Veterinari delle Asl, in maniera diretta o attraverso convenzioni. La realtà varia da zona a zona e in alcune realtà come Verona, Rimini, Sanremo, ad esempio, sono in rete i diversi soggetti deputati al soccorso (Forze di Polizia, Servizio veterinario pubblico, ambulatori veterinari privati anche attraverso l’Ordine provinciale dei medici veterinari, Comune, Provincia) con l’aiuto anche delle associazioni di volontariato. In Veneto il numero 118 fornisce risposte mentre in altre Regioni no. Queste norma del Codice della Strada ha anche il merito di aver portato alla luce questa tematica, di interesse pubblico per gli aspetti sanitari, morali, di sicurezza e incolumità pubblica e, quindi, ci battiamo per la creazione di un ‘118 veterinario’ efficace in tutta Italia. Tutte le associazioni animaliste già svolgono questa attività di informazione e orientamento e senza alcun riconoscimento economico”.
ANMVI: “Numeri di emergenza possono essere istituiti a livello territoriale e alcune Regioni hanno affrontato la questione del servizio telefonico, ma non esiste un numero pubblico di emergenza nazionale come quello ipotizzato. Per questo FNOVI e ANMVI hanno realizzato www.struttureveterinarie.it , un servizio a costo zero per cittadini e Pubbliche amministrazioni che ci auguriamo possa essere adottato dalle forze dell’ordine e da tutti coloro che a vario titolo si confrontano con il Codice della strada”.
11) Qual è la sanzione per chi non presta soccorso?
LAV: “Da 80 a 318 euro per il Codice della strada. In più, possono essere accertate responsabilità sotto il profilo penale: il riferimento è l’articolo 544-ter del Codice penale”.
ANMVI: “L’obbligo di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso non riguarda solo l’automobilista, ma anche le persone coinvolte in un incidente con danno ad animali. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318″.
12) Oggi se si chiama qualsiasi soccorso è sempre gratis per l’uomo, qui siamo di fronte all’obbligo di chiamare i soccorsi ma senza che si sappia chi deve pagare. Un po’ assurdo…
LAV: “Se una persona che ha causato o è stata coinvolta in un incidente con danno a uno o più animali non si ferma e chiama soccorso rischia la sanzione che può essere più altra della spesa veterinaria. Per il merito si rimanda alla risposta sulla proprietà giuridica dell’animale. Per approfondimenti su veterinari contattare la Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari www.fnovi.it che riunisce i veterinari pubblici e privati”.
ANMVI: “I medici veterinari hanno reso tramite www.struttureveterinarie.it un servizio di pronta rintracciabilità. La prestazione veterinaria d’urgenza o in emergenza è a pagamento, non essendo una prestazione rimborsata dal SSN. Il Legislatore nel riformare il Codice della strada non si è posto il problema dell’obbligo ‘oneroso’ (neanche per l’uomo tuttavia è propriamente gratis – il SSN è finanziato dai contribuenti italiani). In questo caso l’atteggiamento della norma va più nella direzione di ‘chi sbaglia paga': o si pagano le conseguenze dell’incidente o la multa. È pleonastico evidenziare che l’ANMVI ha fatto notare le incongruenze fra buoni propositi della Legge e la distrazione sugli oneri economici del suo assolvimento. Così come il fatto che si è lasciata una lacuna incolmata: disciplinando solo il trasporto, si è trascurato di considerare il medico veterinario che con proprio mezzo (quindi ad auto senza animale) raggiunga la sede dell’emergenza: è passibile di multa in caso di superamento del limite di velocità o di utilizzo di dispositivi acustici. Multe comminate per questo sono state quasi sempre annullate dal Giudice di pace, ma il Legislatore non ne ha tenuto conto”.

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