Annullata l’ordinanza per i sindaci dei
comuni: resta impossibile stabilire in base alla razza o ai suoi incroci
il rischio di maggior aggressività. Il ministero della Salute ha
modificato il suo provvedimento ritenendolo in sostanza «inutile»
No a
guinzaglio e museruola obbligatori nei parchi cittadini per Pit bull,
American Bulldog, Dogo Argentino e Rottweiler, le razze canine ritenute
pericolose dall’ordinanza del ministero della Sanità pubblicata il 12
dicembre 2006. Stop all’ordinanza contingibile e urgente adottata dal
sindaco del Comune per tutelare le aree verdi del territorio
amministrato perché «il rischio di una maggiore aggressività non può
essere stabilito in base alla razza o ai suoi incroci»: la stessa
amministrazione centrale ha modificato il suo originario provvedimento
ritenendolo in sostanza inutile. È quanto emerge dalla sentenza 392/18,
pubblicata dalla terza sezione del Tar Puglia.
Sì dunque al ricorso proposto da un’associazione ambientalista: nessun
dubbio che debba riconoscersi la «corretta relazione uomo animale». È
indiscriminata e astratta l’ordinanza del sindaco che impone le
precauzioni alle razze a rischio: l’obbligo non trova alcuna razionale
giustificazione nelle evidenze scientifiche. Pesano dunque sulla
bocciatura del provvedimento gli studi e la letteratura veterinaria
prodotti dall’associazione. D’altronde il ministero della Salute ha
modificato l’ordinanza del 2006 ammettendo che gli episodi di
aggressione non sono diminuiti con l’obbligo assoluto di guinzaglio e
museruola per le razze messe all’indice, che comprendevano il Fila
brazileiro e il Pit bull mastiff. Il provvedimento del Comune risulta in
contrasto con le successive disposizioni dell’amministrazione centrale.
Fonte: ANIMA-LEX - Cassazione.net
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