Cane lasciato libero azzanna passante, proprietario responsabile



Legittima la condanna per lesioni personali colpose del proprietario del cane lasciato libero sulla pubblica via in violazione dell’obbligo di custodia del quadrupede
Era stato condannato in sede di merito per il reato di lesioni colpose con conseguente intimazione al risarcimento del danno nei confronti della parte lesa. All’uomo veniva contestato, nello specifico, di aver contravvenuto all’obbligo di custodia del pastore tedesco di sua proprietà. Il cane lasciato libero sulla pubblica via aveva azzannato una persona al braccio e alla gamba destra, provocandogli lesioni personali giudicate guaribili in due giorni.

Nel ricorrere per cassazione, il proprietario del quadrupede lamentava, tra l’altro, la nullità dell’atto di citazione a giudizio. L’imputazione recava, infatti, la violazione dell’art. 590 del codice penale ma il fatto descritto, a suo avviso, era diverso dalla indicata ipotesi di reato.
La norma in questione punisce chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale.

I Giudici Ermellini, con la sentenza n. 29084/2018 hanno evidenziato come sia in primo che in secondo grado di giudizio, le sentenze avessero adeguatamente motivato in merito alla responsabilità del prevenuto. Quest’ultimo, nell’aprire il cancello della sua abitazione, non si era in alcun modo preoccupato di controllare il cane presente nella sua proprietà. Pertanto aveva lasciato che il quadrupede uscisse sulla pubblica via e aggredisse la persona offesa. La posizione di garanzia del proprietario era stata coerentemente e razionalmente desunta dalla circostanza che il cane, prima di uscire sulla strada, si trovava su un’area di pertinenza dell’imputato.

Quanto alla presunta violazione dell’art. 590 c.p. la Suprema Corte ha ritenuto di non aderire alla doglianza proposta in quanto scarsamente intelligibile. Il capo di imputazione, infatti, atteneva chiaramente a una contestazione di lesioni colpose, stante l’indicazione della violazione degli obblighi di custodia del cane. Di qui la riconducibilità al ricorrente delle lesioni provocate dall’animale.

(Fonte:  http://www.responsabilecivile.it)

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