Sentenze Caccia

CACCIA


Le sentenze sono in ordine decrescente di data.

Asterisco *: posseduto in forma cartacea.


La tabellazione, ancorché imposta per le oasi regionali dall'articolo 10 comma 9 della legge statale n. 157 del 1992, non costituisce un elemento costitutivo del reato in assenza del quale esso per i parchi regionali non sarebbe configurabile, ma serve solo a rendere opponibile ai terzi il divieto, avendo il legislatore ritenuto insufficiente la pubblicazione del divieto sul bollettino regionale. Corte di Cassazione, sezione terza, sentenza n. 9576 del 25 gennaio 2012, depositata il 13 marzo 2012

La cattura, l'abbattimento o la detenzione anche di un solo esemplare di volatile appartenente alla famiglia dei fringillidi configura il reato di violazione del divieto assoluto di caccia in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto detta famiglia di volatili è stata esclusa dall'elenco delle specie cacciabili dal D.P.C.M. 22 novembre 1993, che ha attuato, ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 18, comma 3, le modifiche intervenute in ambito comunitario relativamente all'elenco delle specie cacciabili. Tuttavia, ai sensi della Legge n. 157 del 1992, articolo 19 bis, le regioni possono emanare disposizioni che derogano al divieto di caccia di determinate specie nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni previste dalla norma. In difetto di norme derogatorie regionali il fatto integra l'ipotesi di reato di cui alla Legge n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera h). Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza n. 5035 del 9 febbraio 2012.

La fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale sia tenuta "per crudeltà", mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta sia tenuta "senza necessità". Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 7671 del 10 gennaio 2012, depositata in segreteria il 28 febbraio 2012

Esistono peculiari ragioni che inducono alla introduzione di specifiche limitazioni all'attività venatoria ed alle modalità di essa per alcune tipologie di animali della fauna alpina (compreso il capriolo) che rendono comprensibile la scelta del legislatore di sanzionare comunque penalmente la violazione delle disposizioni introdotte a loro tutela. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 2380 del 4 novembre 2011, depositata il 20 gennaio 2012.

La nozione di esercizio di attività venatoria è ampia e comprende non solo l'effettiva cattura della selvaggina, ma ogni attività prodromica e preliminare, nonché ogni atto che, dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, renda evidente la finalità di esercitare la caccia. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 42388 del 20 settembre 2011, depositata il 17 novembre 2011.

Il solo fatto di detenere animali appartenenti a specie protette non può integrare, di per sé solo, la nozione di esercizio venatorio, ma piuttosto la fattispecie prevista dall'art. 21 della Legge 157/1992 alla lettera ee), che prevede il fatto di detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla legge stessa e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia. L'oggetto della previsione normativa è costituito quindi dalla detenzione di esemplari di fauna selvatica protetta dalla normativa regionale. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 41408 del 20 settembre 2011, depositata il 14 novembre 2011.

Il contenuto del divieto dell'attività venatoria enunciato nell'art.18 della legge n. 157 del 1992 va individuato facendo riferimento alla legge regionale e pertanto è evidente che per giornate di silenzio venatorio devono essere considerate non solo quelle espressamente indicate come tali dalla legge quadro sulla caccia (ossia il martedì e venerdì), ma anche quelle nelle quali l'esercizio della caccia non sia consentito in virtù di disposizione di legge regionale. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 34755 del 25 maggio 2011, depositata il 26 settembre 2011.

Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, e quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria loro assegnate ricoprono la veste di pubblici ufficiali, e possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l'esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'art. 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata. Corte di Cassazione, Sezione prima penale, sentenza del 5 luglio 2011, depositata in segreteria il 23 settembre 2011 (numero non noto).

Tutti i volatili rientranti nella categoria dei Fringillidi sono assoggettati al regime di cui alla legge 157/92 sub art. 2, quanto alla descrizione della specie, e 30 quanto al regime sanzionatorio. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 26797 del 3 marzo 2011, depositata l'8 luglio 2011.

Può essere disposta la confisca del fucile, in caso di condanna per il reato di esercizio della caccia con richiami acustici vietati (art. 30, comma primo, lett. h), l. 11 febbraio 1992, n. 157), perché esso costituisce un mezzo per la commissione del reato. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 26799 del 3 marzo 2011, depositata l'8 luglio 2011.

In materia di specie protette, a differenza del vecchio testo dell’art. 2 legge 7 febbraio 1992 n. 150, che qualificava come reato anche la semplice detenzione di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell’allegato a) appendici 11 e III, e nell’allegato c), parte seconda, del regolamento CEE n. 3826/82 e successive modificazioni, il nuovo testo del medesimo art. 2, così come sostituito dall’art. 2 D. L. 12 gennaio 1993 n. 2, convertito con modificazioni nella L. 13 marzo 1993, n. 59, prevede come reato non più la semplice detenzione, ma soltanto la detenzione per la vendita. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 23972 del 25 maggio 2011, depositata il 15 giugno 2011.

Le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parte civile quando perseguono un interesse non caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, bensì concretizzatosi in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo: in tal caso l’interesse all’ambiente cessa di essere diffuso e diviene soggettivizzato e personificato. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 21016 del 25 gennaio 2011, depositata il 26 maggio 2011.

Per esemplari di specie selvatica ci si intende riferire ad esemplari di origine selvatica, mentre laddove si tratti di animali di prima generazione nati in cattività, questi non possono più essere definiti di provenienza selvatica. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 18893 del 2 febbraio 2011, depositata il 13 maggio 2011.

La nozione di abbandono enunciata dal primo comma dell’art. 727 c.p. postula una condotta ad ampio raggio che include anche la colpa intesa come indifferenza o inerzia nella ricerca immediata dell’animale. Colpa certamente compatibile con la natura del reato, versandosi in tema di contravvenzione: con il che non si esige per la punibilità dell’agente soltanto la volontarietà dell’abbandono ma anche l’attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale. Tale indifferenza, in controtendenza con l’accresciuto senso di rispetto verso l’animale in genere è avvertita nella coscienza sociale come un'ulteriore manifestazione della condotta di abbandono che va dunque interpretato in senso ampio e non in senso rigidamente letterale come pretende il ricorrente, in ossequio al significato etimologico del termine. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 18892 del 2 febbraio 2011, depositata il 13 maggio 2011.



L’abbattimento di fauna appartenente alle specie elencate nell’Allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita  selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata dall’Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, configura il più grave reato di abbattimento di specie particolarmente protetta di cui all’articolo 30, lettera b), legge 157/92, in quanto trattasi di specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione, menzionate dall’articolo 2, comma primo, lettera c) della medesima Legge 157/92. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 16441 del 16 marzo 2011, depositata il 27 aprile 2011.



In materia di risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile, va evidenziato che l'ambiente naturale costituisce un bene pubblico di rango costituzionale, la cui lesione fa sorgere il diritto al risarcimento del derivato danno anche non patrimoniale pure per le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 8.6.1986, n. 349, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle loro finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto dell'ambiente. Mentre ai privati costituitisi parti civili, invece, il diritto al risarcimento risulta riconosciuto per la situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla autorizzata edificazione e per la lesione dei valori urbanistici della stessa. Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 32941 del 28 aprile 2010, depositata l'8 settembre 2010.



Configura il reato di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b) in relazione all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992, l’abbattimento di quattro frosoni. Il reato legittima il sequestro del fucile utilizzato, al fine di evitare che possa essere ulteriormente utilizzato e comunque per assicurare la confisca, trattandosi di arma oggetto di confisca obbligatoria in caso di condanna. Corte di Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 23931 del 27 maggio 2010, depositata in segreteria il 22 giugno 2010.

Un Ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna, in riferimento all’intero territorio nazionale (nella specie, il WWF), è legittimato, ex art. 74 cpp, a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dall’attività illecita di uccellagione. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 25873 del 26 maggio 2010, depositata in segreteria il 24 giugno 2010.

Dispone l'articolo 19 quater dispos. att. c.p. che gli animali oggetto di confisca e sequestro siano affidati ad enti od associazioni che ne facciano richiesta, individuati dal Ministero della salute. L'affidamento provvisorio di alcuni cani a privati effettuato nel corso del processo non contrasta con il disposto normativo, posto che gli stessi enti affidatari li assegneranno poi a privati. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 22039 del 21 aprile 2010, depositata in segreteria il 10 giugno 2010.

È riscontrabile in capo alle associazioni ecologiche un interesse legittimo alla tutela del territorio ed è loro riconosciuta la possibilità di costituirsi parti civili nel processo. Esse non possono costituirsi parte civile al fine di chiedere la liquidazione del danno ambientale di natura pubblica (a sensi dell’art.18 L.348/1986 ed ora del DLVO 152/2006), ma possono agire in giudizio - in virtù del principio fondamentale in tema di nocumento ingiusto risarcibile enucleato dall’art. 2043 cc - per il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale. Non possono invece costituirsi parte civili le nazioni portatrici di interessi meramente diffusi - comuni a più persone e non passibili di appropriazione individuale - che non sono suscettibili di tutela giurisdizionale; al fine che rileva, necessita che le associazioni siano esponenziali di interessi ambientali concretamente individualizzati, cioè, di interessi collettivi legittimi. Pertanto, non sono legittimati a costituirsi parte civile gli enti e le associazioni quando l’interesse perseguito sia quello genericamente inteso all’ambiente o, comunque, un interesse che, per essere caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, resta diffuso e, come tale, non proprio del sodalizio e non risarcibile. Cassazione sezione III, sentenza n. 14828 dell'11 febbraio 2010, depositata in segreteria il 16 aprile 2010.

Il principio generale fissato dall'art. 10 legge 157 del 1992 (secondo cui l'operatività del divieto di attività venatoria nelle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria è subordinata alla loro tabellazione) è derogato dalla legge n. 394 del 1991 con riguardo ai parchi nazionali, per la ragione che essi sono delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l?individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Questa regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale o derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i «parchi nazionali» ex lege n. 394 del 1991. In ogni caso la regola stessa non può applicarsi ai parchi regionali qualora le leggi regionali che li istituiscono contengano sul punto una disciplina diversa, ed in particolare prevedano un obbligo di tabellazione o perimetrazione delle aree interessate. Cassazione sezione III penale, sentenza n. 1989 del 10 gennaio 2010, depositata in segreteria il 18 gennaio 2010.

La responsabilità aquiliana per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che derivino da delega o concessione di altro ente (nella specie della Regione). In quest’ultimo caso, sempre che sia conferita al gestore autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all’esercizio dell’attività, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni. Corte di Cassazione civile, Sezione III, sentenza n. 60 dell'8 gennaio 2010.

Non è esatto che le norme di cui alla L. 157/92 si pongano in rapporto di specialità con tutte le norme dei codice penale. L’art. 19 ter (disposizioni di coordinamento e transitorie) del codice penale prevede invero che “le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia...”. Il titolo IX bis sopraindicato comprende l’art. 544 bis (uccisione di animali), l’art. 544 ter (maltrattamenti di animali), l’art. 544 quater (spettacoli o manifestazioni vietati) e l’art. 544 quinquies (divieto di combattimenti tra animali), vale a dire le ipotesi originariamente previste dall’art. 727 c.p., che la L. 20 luglio 2004 n. 189 ha trasformato da contravvenzioni in delitti. L'art. 19 ter non fa invece alcun riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui all’art. 727 c.p, come modificato dalla medesima L. 189/04. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 41742 del 6 ottobre 2009, depositata il 30 ottobre 2009.

posizionamento di reti, fatto oggetto di visite volte a verificare la cattura di animali comporta la creazione di un sistema di cattura in grado di moltiplicare la potenzialità di risultato; inoltre, non vi è dubbio che quel sistema si dirige ad un numero indiscriminato di volatili, senza alcuna possibilità di selezionare quale tipologia di essi sarà catturata e senza alcuna possibilità di prevedere quanti di essi resteranno uccisi. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 35700 del 9 giugno 2009, depositata il 16 settembre 2009.

Il comma quinto dell’art.13 della legge n. 157 del 1992 afferma il principio secondo cui tutti i mezzi di caccia sono vietati ad esclusione di quelli riconosciuti legittimi dall’ordinamento, occorre però distinguere i "mezzi diretti all’abbattimento delle prede" dai "mezzi ausiliari". Consegue a tale distinzione che il sequestro preventivo, finalizzato anche alla futura confisca, può operare allorché tra la cosa e l’attività criminosa sussista un nesso funzionale intrinseco, essenziale e non occasionale, che trasformi la cosa, in sé lecita, in una cosa oggettivamente predisposta per la commissione di futuri reati. Se, dunque, un coltello utilizzato per uccidere l’animale e un faro alogeno montato su un’autovettura appaiono strumenti direttamente utilizzati per la caccia e suscettibili di sequestro, non così può dirsi per l’autovettura che, privata del faro aggiuntivo, costituisce uno strumento destinato principalmente ad uso diverso e in sé lecito. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 35705 del 9 giugno 2009, depositata il 16 settembre 2009

Il posizionamento di reti in modo coordinato sul terreno per un lasso di tempo non breve integra l’ipotesi di uccellagione; tale posizionamento fatto oggetto di visite volte a verificare la cattura di animali comporta la creazione di un sistema di cattura in grado di moltiplicare la potenzialità del risultato; quel sistema si dirige ad un numero indiscriminato di volatili, senza alcuna possibilità di selezionare quale tipologia di essi sarà catturata e senza alcuna possibilità di prevedere quanti di essi resteranno uccisi. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 35700 del 16 settembre 2009.

L’abbattimento fuori periodo consentito per singola specie è caccia in periodo di divieto generale (anche se altre forme di caccia sono aperte). Nella fattispecie si trattava di abbattimento di merli a gennaio. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 30367 del 9 giugno 2009, depositata il 22 luglio 2009.

L’ampia nozione dì esercizio della caccia comprende, non solo l’effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto, desumibile dall’insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che, comunque, appare diretto a tale fine. Tali sono ad esempio l’essere sorpreso armato in una zona di caccia,con mezzi idonei alla cattura di animali; il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei alla cattura, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 28510 del 9 giugno 2009, depositata il 13 luglio 2009.



La collocazione di due reti della lunghezza di metri dieci ciascuna nel giardino di un’abitazione, circondata da alberi e posta alla periferia della città ed in prossimità di un bosco, non può considerarsi azione inidonea alla cattura di uccelli posto che la sede naturale ditali volatili sono proprio gli alberi. Il fatto che le reti non fossero completamente tese non esclude l’idoneità del mezzo perché le reti non completamente tese sono più pericolose di quelle tese. Corte di Cassazione, sez. III, sentenza n. 28526 del 9 giugno 2009, depositata il 13 luglio 2009.



I fucili da caccia consentiti nella pratica venatoria sono solo quelli costituiti dai meccanismi assemblati dal costruttore che garantiscono il funzionamento dell’arma. Qualsiasi modificazione apportata dal detentore per rendere l’arma più offensiva o più efficace per l’abbattimento della preda si deve ritenere vietata. In definitiva si devono ritenere vietati non solo tutti i mezzi diretti ad abbattere la fauna selvatica diversi da quelli specificamente ammessi, ma anche tutti quegli accessori che il detentore aggiunge all’arma per renderla più offensiva Invero il legislatore, allorché ha indicato le caratteristiche che l’arma deve avere per essere lecita, prende in considerazione solo quelle realizzate dal produttore. Qualsiasi modificazione accessoria o sostitutiva di quella propria dell’arma, rende questa diversa da quella prevista dal legislatore e perciò non consentita (fattispecie in materia di puntatore laser). Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 28511 del 9 giugno 2009, depositata il 13 luglio 2009.



Agisce in stato di necessità colui che uccide, in periodo di divieto di caccia, una volpe più volte introdottasi nella sua proprietà facendo razzia di animali da cortile ed assalendo un suo familiare. Nel concetto di “necessità”, escludente la configurabilità del reato, è compreso non solo lo stato di necessità, quale assunto dall’art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca alla uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 25526 del 23 aprile 2009, depositata in segreteria il 18 giugno 2009,



L’uccellagione si distingue dall’esercizio venatorio con mezzi non consentiti perché la prima è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari in modo non selettivo, mentre la seconda è diretta alla cattura di singoli esemplari, non avendo rilevanza se la destinazione degli esemplari catturati sia l’uccisione o la conservazione in vita. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1632/2009 o 25149/09 del 23 aprile 2009, depositata in segreteria il 17 giugno 2009.



Sussiste l'attività di uccellagione, vietata in modo assoluto dalla disciplina di cui alla L. 157/92 e punita ex art. 30, primo comma, lett.e), allorquando lo strumento utilizzato presenta una particolare offensività perché diretto alla cattura indiscriminata (ossia in massa o non selettiva) di volatili, ivi compresi quelli dei quali è vietata la cattura, con conseguente possibilità di determinare localmente l'estinzione della specie. La fattispecie (rete verticale) è quella più grave dell'uccellagione, e non l'ipotesi più tenuamente sanzionata della caccia con mezzi vietati. Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 10528 del 3 febbraio 2009, depositata in segreteria il 10 marzo 2009.



Un'area protetta non necessita di tabellazioni in quanto istituita con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, non è invocabile la buona fede in ordine all'esercizio della caccia all'interno della stessa regolarmente istituita. Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 8839 del 20 novembre 2008, depositata in segreteria il 27 febbraio 2009.



In caso di condanna per le contravvenzioni di cui all'art. 30, comma l, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 157 del 1992, l'articolo 28, coma 2 della legge stessa prevede la confisca obbligatoria, in ogni caso, delle armi stesse, ancorché legittimamente detenute e portate e, tuttavia, utilizzate per commettere reati venatori. Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 6228 del 14 gennaio 2009, depositata in segreteria il 13 febbraio 2009.



Per integrare il reato di cui all'art. 2 legge 150/1992 non è sufficiente la mancanza o l'irregolarità di ogni e qualsiasi tipo di documentazione relativa al prodotto, ma occorre che si tratti della documentazione specificamente prevista dal Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni; allo stesso modo occorre che l'eventuale mancanza o incompletezza dell’etichettatura riguardi anch'essa elementi ed indicazioni rilevanti ai fini della tutela delle specie protette ed espressamente e specificamente indicati dal Regolamento CE o da norme nazionali aventi forza di legge o richiamate da atti aventi forza di legge. Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 6900 del 29 ottobre 2008, depositata in segreteria il 18 febbraio 2009.



In materia di caccia, in caso di condanna per il reato d'abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita, è esclusa la possibilità, in applicazione dell'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, riferita infatti ad altre, diverse, ipotesi di reato, di farsi luogo alla confisca delle armi. Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 43821 del 16 ottobre 2008, depositata in segreteria il 25 novembre 2008.



In tema di responsabilità  extracontrattuale, in fattispecie relativa ad un sinistro stradale  verificatosi per l’entrata di un volatile nell’abitacolo di un veicolo  in corsa, la S.C. ha escluso la responsabilità della Regione, ex art.  2043 cod. civ., per mancata adozione delle cautele necessarie per la salvaguardia degli utenti delle strade, non essendo stato assolto l’onere probatorio in ordine all’abituale frequentazione, del luogo del  sinistro, da parte di animali selvatici ovvero sulla verificazione di incidenti similari, tali da allertare l’autorità preposta ed imporre l’apposizione di cartelli segnaletici. Corte di Cassazione, III sezione civile, sentenza n. 27673 del 21 novembre 2008.



Anche il semplice appostamento all'interno dell'autovettura, con il fucile sporgente, costituisce esercizio di caccia, vietato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157. Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 42888/2008 del 15 ottobre 2008, depositata in cancelleria il 18 novembre 2008.



L’ignoranza o l’errore non può produrre effetti scriminanti se dipende da colpa configurabile allorché l’imputato abbia ammesso di sapere che animali vivi o morti appartenenti a specie protette non possono essere importati. Egli, proprio perché a suo dire l’appartenenza di carapaci non era facilmente conoscibile da parte del comune turista, e proprio perché aveva dimostrato di sapere che animali o loro parti appartenenti a specie protette non possono essere importati vivi o morti, prima di introdurre in Italia ben 7 gusci di tartaruga, appartenenti a specie protette, avrebbe dovuto rivolgersi a persone esperte allo scopo di accertare la legittimità dell’importazione. Tale negligenza lo rende responsabile del reato. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 38410 del 9 luglio 2008, depositata il 9 ottobre 2008.



L'uso e/o la messa in funzione di un apparecchio preregistrato integra la violazione del divieto di cui all'art. 21 lettera R della legge n. 157 del 1992 sanzionato dall'art. 30 comma l lettera H della legge n. 157 del 1992 solo ed esclusivamente quando costituisca atto diretto all'abbattimento della fauna. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 35418 del 27 giugno 2008, depositata il 16 settembre 2008.



In materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del descritto trattamento". Trattasi di una norma di carattere generale che si applica a tutti i detentori di spoglie impagliate o imbalsamate di animali appartenenti a specie protette". Trova quindi applicazione nel caso di imbalsamazione di animali appartenenti a specie protetta la nonna contenuta nell'art. 30 n. 1 lettera g). Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 30394 del 13 maggio 2008, depositata il 21 luglio 2008.



L'esercizio della caccia con mezzi vietati presenta connotati di gravità ben più rilevanti di quello effettuato con mezzi leciti ove i fatti siano commessi in tempo di silenzio venatorio, sicché non è ragionevole scriminare la condotta di chi non rispetta la proibizione temporale, punibile con pena alternativa e che costituisce un quid pluris rispetto al mero uso di mezzi vietati, facendola rientrare in una fattispecie criminosa punita con la sola pena pecuniaria. Corte di Cassaazione, Sezione III, sentenza n. 27488 del 19 giugno 2008, depositata il 7 luglio 2008.



Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, poiché la legge n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica, le Regioni sono obbligate ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi e sono responsabili dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose (Nella specie, relativa a danni subiti da un motociclista al quale era stata tagliata la strada da due caprioli, la S.C. ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e Finanze che era stato chiamato in giudizio, affermando il principio su esteso). Corte di Cassazione. sezione III civile, sentenza n. 8953 del 7 aprile 2008.



La violazione del divieto di cacciare con mezzi vietati comporta danno all'immagine della Provincia cui compete assicurare il corretto esercizio della caccia. Il danno sussiste in caso di caccia in periodo di divieto anche in assenza di danno agli animali selvatici. Il pattugliamento di un'area con arma a bordo di un auto in prossimità di luogo di pasturazione sono elementi sintomatici dell'atteggiamento di caccia. Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 11752 del 22 gennaio 2008, depositata il 17 marzo 2008.



Integra il reato di introduzione di armi in area protetta di cui all'art. 11, comma terzo, lett. f), L. n. 394 del 1991, la condotta di chi, a bordo di auto contenente armi, abbia anche solo a transitarvi al fine di portarsi in area non protetta al fine di cacciare. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 6985 del 16 gennaio 2008, depositata il 14 febbraio 2008.

Sparare a distanza inferiore a 150 metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione costituisce reato e non illecito amministrativo. Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza n. 38001 del 19 settembre 2007, depositata il 15 ottobre 2007.

La Regione può fissare un periodo di divieto di caccia per i non residenti. Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza n. 43827/07 del 12 ottobre 2007, depositato in segreteria il 26 novembre 2007.*

La Corte ha, anzitutto, affermato che la nuova fattispecie che punisce il maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale sia tenuta “per crudeltà”, mentre configura un reato a dolo generico quando la stessa è tenuta “senza necessità”; ha, poi, affermato che nel concetto di “necessità”, che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, è compreso lo stato di necessità ex art. 54 cod. pen., nonché ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile; infine, nel ribadire l’orientamento che afferma l’esistenza di un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispecie e le condotte prima contemplate dall’art. 727 cod. pen. (norma che punisce oggi il solo abbandono di animali), ha affrontato il tema del rapporto tra le nuove fattispecie e quella contemplata dal novellato art.638 cod. pen. affermando, da un lato, che in tale ultimo reato il bene protetto è la proprietà privata dell’animale (e non il sentimento per gli animali, bene tutelato dal previgente art. 727 cod. pen. e dalle nuove fattispecie introdotte dalla legge n.189 del 2004) e, dall’altro, che le nuove fattispecie si differenziano dal novellato art. 638 cod. pen. per il diverso elemento soggettivo, in quanto nelle prime la consapevolezza dell’appartenenza dell’animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del reato. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n.  44822 del 30 novembre 2007 (UP del 24 ottobre 2007).

Va proposta nei confronti della Regione la domanda di risarcimento del danno, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, provocato alla proprietà privata dalla fauna. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n.  21282 del 10 ottobre 2007.

La confisca delle armi e dei relativi mezzi, prevista dall'art. 28, comma secondo, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, non può essere disposta nel caso di sentenza assolutoria ma unicamente in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate. L'unica ipotesi di confisca obbligatoria, operante anche in caso di assoluzione, è prevista dall'art. 1 della L. 7 febbraio 1992, n. 150 per l'importazione e la detenzione senza la prescritta certificazione di esemplari di specie protette. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 35637 del 27 settembre 2007 (CC 11 luglio 2007).

I parchi nazionali sono sottratti alla necessità di perimetrazione essendo istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie. Dal momento di tale pubblicazione sorge, ex art. 5 cp, la presunzione di conoscenza dell'estensione del parco da parte di tutti i consociati e costituisce onere di chi si introduce nella zona di informarsi degli esatti confini dell'area onde evitare comportamenti di rilevanza penale. Non va confusa la disciplina che regola i parchi nazionali prevista dalla L. 394/1991 con quella dettata dall'art. 10 L. 157-1992, relativa alla pianificazione faunistica e venatoria, che prevede la perimetrazione delle aree interessate con apposite tabelle; solo in questo caso è necessaria una visibile segnalazione che individui le zone protette, in mancanza della quale il soggetto non è in grado di percepire l'ambito dell'area tutelata. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 32021 del 6 agosto 2007 (UP 6 giugno 2007).

Sulla opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, irrogata dal questore, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 157 del 1992, per avere esercitato la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12 comma 5, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di atto vincolato potenzialmente lesivo di posizioni di diritto soggettivo.  Cassazione Civile, Sezione U, sentenza n. 16411 del 25 luglio 2007.

Costituisce esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in cui non era stato adeguatamente valutato, ai fini dell'esercizio di attività venatoria non autorizzata, che il trasgressore era stato colto dagli agenti in atteggiamento di caccia, ovvero con il fucile non riposto nella custodia oltre l'orario consentito ed in un'azienda faunistico venatoria all'interno della quale non era comunque autorizzato a cacciare). Cassazione Civile , sez. II, sentenza n. 13973 del 14 giugno 2007.

L'articolo 727, comma secondo, del codice penale si riferisce anche alle specie di animali selvatici e non solo a quelle domestiche. Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 1206 o 1208 del 18 aprile 2007, depositata in cancelleria il 15 maggio 2007.

Dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 19193, che ha escluso il fringuello e la peppola dall'elenco delle specie cacciabili, l'uccisione anche di un solo fringuello è sanzionata penalmente con l'ammenda fino a euro 1.549, e non più con la semplice sanzione amministrativa, ai sensi della legge 157/1992, articolo 20, lettera h), che commina tale sanzione per chi abbatte, cattura o detiene "uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita". Corte di Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 11111 del 30 marzo 2006 (camera di consiglio del 1° dicembre 2005).

Rientra nell’esercizio dell’attività venatoria il compimento di quella attività prodromica e preliminare alla cattura degli animali quali la predisposizione di una trappola e la detenzione degli attrezzi necessari all’armamento della trappola stessa. Corte di Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 6762 del 22 febbraio 2006 (udienza 24 gennaio 2006).

Le guardie volontarie venatorie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e possono conseguentemente richiedere l’esibizione della licenza di porto di fucile, del tesserino regionale e del contrassegno di assicurazione, controllare la fauna abbattuta o catturata e redigere il verbale, nonché sequestrare il fucile e le cartucce. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 6454/06 depositata il 21 febbraio 2006.*

Il maltrattamento di animali si configura come reato a dolo specifico quando la condotta sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa sia tenuta senza necessità, applicandosi in tal caso la legge più favorevole al reo. L’uso di richiami vivi è vietato non solo nelle ipotesi previste dall’articolo 21 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell’animale, come quando questo è imbragato in modo da consentirgli di spiccare il volo, costringendolo subito dopo a ricadere al suolo. Infatti, pur prescrivendo l’articolo 19 ter disp. coord. cod. pen. che le disposizioni di cui al titolo IX bis del libro II cod. pen. non si applicano ai casi previsti dalla legge speciale sulla caccia, tale norma non impedisce l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 544 ter cod. pen. quando la condotta, pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale, non rientra neppure tra quelle consentite. La legge n. 157/1992 non esaurisce la tutela completa della fauna, in quanto limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dal previgente articolo 727 c.p. e dall’attuale articolo 544 ter c.p. i quali hanno ampliato la sfera della menzionata tutela. Imbracare un volatile, legarlo con una fune, strattonarlo ed indurlo a levarsi in volo, per poi ricadere pesantemente a terra o su un albero, significa sottoporre lo stesso, senza necessità, a comportamenti e fatiche insopportabili e non compatibili con la sua natura. Per l’applicabilità dell’esimente di cui all’articolo 51 c.p. non è sufficiente che l’ordinamento attribuisca all’agente un diritto, ma è necessario che ne consenta l’esercizio proprio con l’attività e le modalità che, per altri, costituirebbero reato, sicché essa non ricorre nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita, sottopone l’animale, per le modalità della sua attuazione, a sofferenze non giustificate dall’esigenza della caccia. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 46784 del 5 dicembre 2005, depositata il 21 dicembre 2005. *

L'art. 30, comma secondo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che stabilisce che in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del descritto trattamento, è una norma di carattere generale che si applica a tutti i detentori di spoglie impagliate o imbalsamate di animali appartenenti a specie protette. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 9490 del 3 febbraio 2005, depositata il 10 marzo 2005.

Non è invocabile la buona fede in ordine all'esercizio della caccia all'interno di una riserva regolarmente istituita (nella specie con decreto della Regione Sicilia), ma non segnalata da apposite tabelle. Sicché, i parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati nulla Gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività vessatoria (Cassazione Sezione terza, 4756/98, Giacometti, Rv 210516). Nella specie infatti col decreto istitutivo della riserva è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale regionale anche la relativa planimetria donde la presunzione di conoscenza dei relativi confini, pertanto l'introduzione a fini di caccia non può essere in alcun modo giustificata sussistendo a carico di chi esercita attività venatoria l'obbligo di acquisire tutti i dati conoscitivi necessari per il suo corretto esercizio desumibili oltre che dallo strumento cartografico regionale, dalla pubblicazione calendario venatorio. Ne consegue che l'abusivo esercizio della caccia è sanzionabile a titolo di colpa anche in assenza di tabellazione gravando su chi esercita la caccia l'onere dell'esatta individuazione dei confini dell'area protetta nella specie violati in profondità. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 5489 del 26 gennaio 2005.

L’obbligo di custodire con particolare diligenza armi ed esplosivi, previsto dall’art. 20, comma 1, L. 110/75, non si estende anche a “ parti di arma”; infatti il legislatore, quando ha voluto riferirsi alle “parti di arma” lo ha previsto esplicitamente, come nei commi 3 e 5 dello stesso articolo, e comunque appare ragionevole ritenere che una negligente custodia di parte di arma non esponga a pericolo la sicurezza pubblica (Nella specie trattavasi di due caricatori muniti di proiettili). Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 4659 del 21 dicembre 2004, depositata l’8 febbraio 2005.

L'art. 20 comma primo prima parte della legge 18 aprile 1975, n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi e esplosivi) indica genericamente un dovere di massima diligenza, senza specificare, in concreto, il suo contenuto. Compete, quindi, al giudice di merito stabilire se, in rapporto alle contingenti situazioni, l'agente abbia custodito l'arma con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Tale giudizio è incensurabile in cassazione, qualora la motivazione sia logica e congrua. (Nella specie è stata ritenuta non diligente la custodia di due fucili da caccia lasciati in vettura a porte chiuse, in considerazione della facilità e frequenza con cui il furto può essere perpetrato). Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza n. 24271 del 13 maggio 2004, depositata il 27 maggio 2004.

Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l’apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia. Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sentenza n. 34352 del 24 maggio 2004, depositata il 27 maggio 2004, imputato Peano. *

Integra la contravvenzione prevista dall'art. 30 comma primo, lett. i) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - che punisce chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, natanti a motore o aeromobili - non chi utilizza il mezzo di trasporto per lo spostamento nei luoghi di esercizio venatorio o per il recupero della preda, ma colui il quale, come nel caso di specie, compie dal natante l'atto tipico della caccia, rappresentato dallo sparo contro la selvaggina, in ciò agevolato dal mezzo di trasporto, sia per l'appostamento, sia per il raggiungimento della preda anche in zone impervie, essendo irrilevante l'uccisione di animali, in quanto l'abbattimento e l'impossessamento di specie cacciabili non costituiscono elementi costitutivi della fattispecie.  Imputato: Bordiga. P.M. Meloni VD. (Conf.) (Rigetta, Trib.Sal, 19 settembre 2001). Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 22785 del 17 marzo 2004, depositata il 14 maggio 2004, imputato Bordiga.

In tema di caccia, la linea di demarcazione fra caccia con mezzi vietati ed uccellagione è data dal mezzo usato, atteso che con la fattispecie di cui all'art. 30, comma primo lett e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (relativa all'uccellagione) il legislatore ha inteso punire i sistemi di cattura che comportano sofferenza per i volatili e possono determinare un depauperamento della fauna indipendentemente dall'abbattimento o meno degli animali, diversamente l'ipotesi di cui alla lett. h) dello stesso articolo 30 si riferisce allo abbattimento ed alla cattura di volatili effettuata con mezzi diversi da quelli previsti dall'art. 13 della stessa legge. Corte di Cassazione, Sezione terza penale, sentenza n. 19506 del 16 marzo 2004, depositata il 27 aprile 2004, imputato Marrucci. *

L'uso di un richiamo acustico elettromagnetico integra il reato di caccia con mezzi vietati, ai sensi dell'art. 21, comma primo, lett. r) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, senza che sia necessaria la contestuale presenza di richiami vivi del tipo vietato dalla medesima fattispecie: infatti il legislatore ha utilizzato la particella congiuntiva "e" quale collegamento tra le distinte categorie alternative dei mezzi di richiamo vietati, ossia in senso disgiuntivo. Corte di Cassazione, Sezione terza penale, sentenza n. 14451 del 20 febbraio 2004, depositata il 24 marzo 2004, imputato Degli Atti. *

L’ottenimento dell'accesso in un ambito territoriale di caccia diverso da quello di residenza, ex art. 14, comma 5, legge n. 157 del 1992, va coordinato con il principio di esclusività stabilito dall'art. 12, comma 5, di detta legge e dall'art. 35, comma 1, legge regione Lombardia n. 26 del 1993, e quindi deve escludersi che il cacciatore il quale abbia optato per l'esercizio della caccia vagante in "zona Alpi", possa praticare l'esercizio venatorio anche in un ambito territoriale di caccia. La legittimità degli atti giuridici va accertata sulla base dei principi e delle disposizioni vigenti al tempo della loro formazione, salvo che le norme successivamente emanate abbiano efficacia retroattiva. In specie, in materia di disciplina della caccia, la delibera del 21 luglio 1977, con la quale il Consiglio regionale della Lombardia, allo scopo di rafforzare la tutela della tipica fauna alpina, ha classificato l'intero territorio della provincia di Sondrio come "zona Alpi" non può ritenersi viziata da invalidità sopravvenuta, per il fatto che le norme successivamente emanate hanno attribuito alla Giunta regionale il potere di delimitare detta zona, introducendo criteri più restrittivi per la sua identificazione. L'atto di opzione di cui all’art. 12 e 14, legge n. 157 del 1992 e dalle norme regionali che a tale disposizione si richiamano (in specie, art. 35, legge reg. 26/93) per l’esercizio di una delle forme di caccia previste da dette norme non ha natura contrattuale e, quindi, ad esso non è applicabile l'art. 1362, c.c., che concerne l'interpretazione dei contratti, trattandosi, d'altro canto, di atto soggetto ad obblighi di forma, risulta inapplicabile agli atti formali (Cass. 4 giugno 2002, n. 8080; 2 giugno 2000, n. 7416, 21 giugno 1999, n. 6214) il criterio ermeneutico, in quanto nell'identificazione della volontà della parte può tenersi conto della condotta successiva alla formazione dell'atto. Corte di Cassazione civile, sez. I civile, sentenza n. 3748 del 20 ottobre 2003, depositata il 25 febbraio 2004.

In tema di attività venatoria, il colombo o piccione torraiolo va incluso tra gli animali selvatici in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale, sicché ne è vietata la caccia o la cattura. Corte di Cassazione, Sezione terza, sentenza n. 2598 del 25 novembre 2003, depositata il 26 gennaio 2004, imputato Pizzi. *

Ai parchi nazionali non si applica la disciplina di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria, atteso che, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 24786 del 10 aprile 2003, depositata il 6 giugno 2003, imputato Fiorelli. *

La nozione di esercizio di attività venatoria contenuta nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, non va intesa in senso riduttivo, ricomprendendo non soltanto l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma altresì ogni altra attività preliminare o atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo e che si mostri diretto a tale fine. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 18088 del 6 marzo 2003, depositata il 16 aprile 2003, Ric. Febi.*

È vietata la detenzione di mammiferi che costituiscano pericolo per la salute o la pubblica incolumità, tra i quali sono contemplati i cinghiali, a meno che non si sia in possesso di una autorizzazione all'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale rilasciata dalla regione ai sensi dell'art. 17 legge 11 febbraio 1992 n. 157. Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 16674 del 20 febbraio 2003, depositata il 9 aprile 2003, imputato D’Andrea.



L'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nello stabilire che «salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi», comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute e portate, siano state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori, è quella costituita dall'art. 28, comma 2, della stessa legge n. 157/1992, in base alla quale la confisca può essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi, dell'operatività del combinato disposto di cui agli artt. 240 cpv. c.p. e 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in forza della quale può darsi luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna. Ric. Filippone G. Corte di Cassazione Penale Sez. III sentenza n. 15166 del 1° aprile 2003 (ud. 28/01/2003).



L'uso di un richiamo acustico elettromagnetico integra il reato di caccia con mezzi vietati, ai sensi dell'art. 21, comma primo, lett. r) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, senza che sia necessaria la contestuale presenza di richiami vivi del tipo vietato dalla medesima fattispecie: infatti il legislatore ha utilizzato la particella congiuntiva "e" quale collegamento tra le distinte categorie alternative dei mezzi di richiamo vietati, ossia in senso disgiuntivo. Pres. U. Papadia - Est. A. M. Lombardi - Imp: P. M. Degli Atti. G. Izzo (Conf.) (Annulla senza rinvio, Trib.Lecce, 13 novembre 2002). Corte di Cassazione Sez. III, sentenza n. 14451 del 24 marzo 2004 (Ud. 20/02/2004) Rv. 228534.



È vietata la detenzione di Mammiferi che costituiscano pericolo per la salute o per la pubblica incolumità, tra cui i cinghiali, a meno che si sia in possesso di autorizzazione all’allevamento di fauna a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale o amatoriale rilasciata dalla Regione ai sensi dell’articolo 17 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 16674 del 9 aprile 2003, CC 20 febbraio 2003, RV 224071, imputato D’Andrea. *

L'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nello stabilire che «salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi», comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute e portate, siano state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori, è quella costituita dall'art. 28, comma 2, della stessa legge n. 157/1992, in base alla quale la confisca può essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi, dell'operatività del combinato disposto di cui agli artt. 240 cpv. c.p. e 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in forza della quale può darsi luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 15166 del 1° aprile 2003 (ud. 28 gennaio 2003), Ric. Filippone. *

La materia del controllo delle specie della fauna selvatica è regolata dalla legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, modificata dalla legge n, 426/1998, che all'art. 22, comma 6 sancisce il divieto dell'attività venatoria nei parchi naturali e nelle riserve naturali regionali "salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici" e stabilisce che tali prelievi ed abbattimenti devono essere eseguiti in conformità al regolamento del parco e, in mancanza, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta sorveglianza dell'organismo di gestione del parco. Ragioni di ordine razionale, testuale e sistematico, impongono di ritenere che la stessa materia sia regolata anche dalla successiva legge sulla caccia del 1992 che, all'art. 19, attribuisce alle regioni "il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento". Pres. Savignano - est. Teresi - Riserva naturale del Lago di Vico - Comune di Caprarola. Corte di Cassazione, Sez. III, 17 marzo 2003 (ud. 12.02.2003), sentenza n. 12365.

L'affermazione del principio di divieto di caccia anche nelle zone protette di cui alla legge quadro e la portata onnicomprensiva della locuzione "zone vietate alla caccia " portano a ritenere che la legge del 1992 abbia inteso, non già delimitare l'ambito territoriale del divieto, ma disciplinare gli interventi di riequilibrio della popolazione della fauna selvatica nell'ambito delle zone protette, stabilendo che l'eventuale ed eccezionale superamento del principio di divieto di caccia in tali zone non possa prescindere dalla esplicita constatazione, da parte di un organismo specializzato, della necessità e congruità dell'intervento selettivo e dal rispetto della normativa procedimentale per il rilascio dell'autorizzazione regionale. Pertanto, correttamente è stata ritenuta illegittima l'autorizzazione regionale de qua perché adottata senza il previo parere obbligatorio (Cass. Sez. III n. 1655, 12.12.1998, Zito, RV 212601) dell'INFS e, quindi, senza l'imprescindibile supporto tecnico, che la giustifichi. Pres. SAVIGNANO - Est. TERESI - Riserva naturale del lago di Vico - Comune di Caprarola. Corte di Cassazione, Sez. III, 17 Marzo 2003 (ud. 12.02.2003), sentenza n. 12365.

L'esercizio abusivo della caccia è astrattamente configurabile anche in riferimento alla condotta di abbattimento non selettivo dei cinghiali in violazione delle direttive stabilite nell'autorizzazione regionale che prevedeva soltanto il ricorso al metodo della girata o dell'appostamento. Pres. SAVIGNANO - Est. TERESI - Riserva naturale del lago di Vico - Comune di Caprarola. Corte di Cassazione, Sez. III, 17 Marzo 2003 (ud. 12.02.2003), sentenza n. 12365.

La polizia giudiziaria può legittimamente procedere al sequestro probatorio delle armi e delle cartucce appartenenti a chi sia stato trovato in atteggiamento venatorio in violazione dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,  poiché l’articolo 28 della legge stessa attribuisce espressamente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria il potere di sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 12360 del 17 marzo 2003, ud. 4 febbraio 2003, RV 224351, imputato Fiorito. *

Non integra il reato di inosservanza di provvedimento dell’autorità, previsto dall’articolo 650 del codice penale, il rifiuto di esibizione, da parte del soggetto destinatario, dell’autorizzazione amministrativa all’uso di apparecchio ricetrasmittente, non potendo considerarsi il relativo provvedimento dato per alcuna delle ragioni indicate nella citata disposizione. Nella specie, la richiesta di esibizione è stata ritenuta dalla Corte illegittima, esulando tale potere dalle attribuzioni delle guardie venatorie e rientrando invece nell’esclusiva competenza della polizia postale. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza n. 11912 del 13 marzo 2003, ud. 31 gennaio 2003, RV 223698, imputato Esposito. *

Per la configurabilità dell’articolo 727 C.p. non è richiesta la lesione fisica all’animale, essendo sufficiente una sofferenza, poiché la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità. (In specie, è stata determinante la dettagliata deposizione della persona offesa, la quale ha riferito di più calci all’animale, inferti volontariamente e senza alcuna necessità). Lo Sinno - Ge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è rivolta ad apprestare le più ampie forme di tutela della fauna selvatica, nell'ambito di una normativa che disciplina anche l'attività venatoria quale mezzo consentito di cattura e di abbattimento delle specie protette nei limiti imposti dalla stessa legge; sicché la fauna selvatica, in quanto appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, può essere sottratta alla sua destinazione naturale solo nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Ne consegue che ai sensi degli artt. 7 e 19 della detta legge il potere deliberante in materia di controllo della fauna selvatica, nella cui nozione rientra la previsione di abbattimento selettivo di specie nocive o l'adozione di misure atte a determinare la riduzione numerica di alcune specie in favore di altre incompatibili con le prime e ritenute meritevoli di maggior tutela, è attribuito in via esclusiva alle Regioni. Nella specie la Corte ha ritenuto che la distruzione di una specie "scoiattolo grigio" introdotta dal Nord America, ritenuta dannosa per le coltivazioni agricole e per la sopravvivenza di una specie autoctona, non rientrasse fra i compiti dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica previsti dalla legge n. 157 del 1992. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 4694 del 31 gennaio 2003 (ud. 11 dicembre 2002), Ric. Spagnesi. *

In tema di reati venatori, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è rivolta ad apprestare le più ampie forme di tutela della fauna selvatica, nell'ambito di una normativa che disciplina anche l'attività venatoria quale mezzo consentito di cattura e di abbattimento delle specie protette nei limiti imposti dalla stessa legge; sicché la fauna selvatica, in quanto appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, può essere sottratta alla sua destinazione naturale solo nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Ne consegue che ai sensi degli artt. 7 e 19 della detta legge il potere deliberante in materia di controllo della fauna selvatica, nella cui nozione rientra la previsione di abbattimento selettivo di specie nocive o l'adozione di misure atte a determinare la riduzione numerica di alcune specie in favore di altre incompatibili con le prime e ritenute meritevoli di maggior tutela, è attribuito in via esclusiva alle Regioni. Ric. Spagnesi. Corte di Cassazione Penale Sez. III del 31/01/2003 (ud. 11/12/2002), sentenza n. 4694.



Il divieto di detenere novellame in quantità eccedente la quantità consentita, previsto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1968 n. 963, e sanzionato dall'art. 24 della stessa legge, si riferisce sia a chi esercita la pesca e sia al commerciante. Atteso che ai sensi del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 (regolamento di esecuzione della legge n. 639) è prevista una tolleranza di novellame del 10% sul totale del pescato, il commerciante risponde del reato in questione solo qualora presso di lui sia rinvenuto l'intero pescato, in quanto diversamente non è possibile individuare la quantità complessiva originariamente pescata né quella del novellame in essa presente. Ric. Valastro G. Corte di Cassazione Penale, sez. III, 20 dicembre 2002 (ud. 20 novembre 2002), sentenza n. 43235.



L’esercizio della caccia all’interno di un area protetta (nella specie Parco dei Nebrodi - Sicilia) integra la contravvenzione prevista dagli articoli 11, comma 3 lett. a) e f), e 30, comma 1, L. n. 394/1991 (legge-quadro sulle aree protette), che vieta, nei parchi, l’uccisione delle specie animali e l’introduzione a qualsiasi titolo, da parte di privati, di armi ed altri mezzi di cattura. L’immediatezza temporale tra gli spari ed il rinvenimento degli indagati, nell’ambito di un Parco regionale o di un’area protetta in genere, con adeguati mezzi di caccia a disposizione e gli animali appena uccisi con armi da fuoco, sono elementi di fatto più che sufficienti per ipotizzare il reato di esercizio venatorio vietato ai sensi dell’art. 21 comma 1, lett.b) L.157/92. L’abbattimento di un animale che rientra tra le specie di fauna selvatica protetta (nella specie ghiri) concretizza l’ipotesi di contravvenzione prevista dagli artt. 2 lett c), e 30, comma 1 lett. b), L. n. 157/1992 (Cassazione Sez. III, 25 settembre 1995, n. 10352, Brasacchio) (Fattispecie: sono stati cacciati all’interno di un’area protetta ben 15 esemplari di ghiri). Quando i provvedimenti di sequestro e convalida, ex art. 253 c. 2, c.p.p., hanno ad oggetto il “corpo del reato”, (in specie armi, munizioni “cose mediante le quali il reato è stato commesso” e selvaggina “prodotto del reato”) essi, nel loro momento genetico, sono sempre legittimi, essendo necessario e sufficiente che risulti giustificata tale qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza - nel concreto - delle finalità proprie del sequestro probatorio, e cioè la tutela delle esigenze probatorie, in quanto il rapporto con il reato non è mediato dalla finalità della prova, ma è immediato, tant’è che in via generale ne è prevista la confisca. - Pres. Toriello - est. Grillo - p.m. Fraticelli - Imp. Mirabile. Corte di cassazione penale sez. III, 2 dicembre 2002 (c.c. 23 ottobre 2002), sentenza n. 40518.



L’art. 28, comma 2, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 prevede la confisca obbligatoria delle armi e dei mezzi di caccia quando sia stata inflitta una condanna per le contravvenzioni punite dalle lettere a), b), c), d), ed e) dell’art. 30 stessa legge. Di conseguenza nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. Non è invece prevista analoga confisca obbligatoria in caso di condanna per la contravvenzione punita dalla lettera h) dello stesso articolo. In tali casi la confisca delle armi utilizzate non è prevista come obbligatoria neppure in base all’art. 240, 2° comma, del c.p.; ma è semmai solo facoltativa ex art. 240, 1° c. del c.p.. In tale circostanza il Giudice deve motivare sulle ragioni per le quali intende fare uso del suo potere discrezionale di confisca. - Pres. Postiglione; est. Onorato; p.m. Favalli; ric. Francinelli. Corte di cassazione, sez. III penale - 28 novembre 2002 (3 ottobre 2002) n. 40265.



In materia di caccia è legittima la costituzione di parte civile dell'Amministrazione provinciale in un procedimento per violazione dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in caso di caccia esercitata con mezzi vietati, atteso che l'esercizio della caccia con mezzi diversi da quelli consentiti determina una illegittima sottrazione al servizio pubblico della tutela dell'ambiente faunistico. Il conseguente danno all'immagine della Provincia, cui compete il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia, legittima la risarcibilità del danno patito dall'ente locale. Corte di Cassazione Sezione III, sentenza del 25 ottobre 2002 (ud. 1° ottrobre 2002) n. 35868.



In materia di caccia, integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 30, comma 1, lett. a) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, e non semplice infrazione amministrativa, l'abbattimento di un esemplare di fauna in periodo nel quale, pur essendo generalmente consentita la caccia, essa è tuttavia vietata con riguardo alla specie cui appartiene l'esemplare abbattuto. Vedi: Cass. 1999 n. 2499. La corretta interpretazione dell’art. 18 della L. n. 157/1992, secondo criteri letterali e sintetici, porta a concludere che la norma non intende introdurre una distinzione tra stagione venatoria generale e stagioni venatorie particolari per le singole specie. Ciò in quanto le date fissate dall’art. 18 sono sempre riferite alle singole specie cacciabili. Corte di Cassazione Sezione III, sentenza del 14 ottobre 2002 (ud. 7 giugno 2002) n. 34293.



In materia di caccia è legittima la costituzione di parte civile dell'amministrazione provinciale in un procedimento per violazione dell'art. 30 l. 11 febbraio 1992 n. 157, in caso di caccia esercitata con mezzi vietati, atteso che l'esercizio della caccia con mezzi diversi da quelli consentiti determina una illegittima sottrazione al servizio pubblico della tutela dell'ambiente faunistico. Il conseguente danno all'immagine della Provincia, cui compete il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia, legittima la risarcibilità del danno patito dall'ente locale. Corte di Cassazione penale, sez. III, 1° ottobre 2002, n. 35868.



Lo Stato conferisce alle regioni la potestà di emanare le norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (patrimonio indisponibile dello Stato, ex l. 11 febbraio 1992 n. 157) e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990 (art. 9, comma 1). Pertanto, la regione, è obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme. Regione Toscana c. Bartolucci ed altri. Corte di Cassazione Civile Sez. III, 24 settembre 2002, sentenza n. 13907.

L'abbattimento di un esemplare di fauna in periodo in cui, pur essendo generalmente consentita la caccia, essa è tuttavia vietata con riguardo alla specie cui appartiene l'esemplare ucciso, realizza il reato contravvenzionale, ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. a), l. 11 febbraio 1992 n. 157, e non la semplice infrazione amministrativa. Una corretta interpretazione dell’art. 18 della L. n. 157/1992 secondo criteri letterali e sintetici porta a concludere che la norma non intende introdurre una distinzione tra stagione venatoria generale e stagioni venatorie particolari per le singole specie. Ciò in quanto le date fissate dall’art. 18 sono sempre riferite alle singole specie cacciabili. (Pres. SAVIGNANO, Est. ONORATO - Imp. Signorini e altro) Corte di Cassazione penale, sez. III, 7 giugno 2002, n. 34293.

In tema di locazione e comodato di armi da guerra o comuni da sparo, la illiceità della condotta è esclusa solo alla doppia condizione che l'oggetto materiale sia obiettivamente qualificabile quale arma per uso scenico o destinata ad uso sportivo o di caccia, e che l'arma concessa in locazione od in comodato sia effettivamente destinata dal ricevente all'uso scenico, sportivo o venatorio. Corte di Cassazione Sez. I del 14 marzo 2002, sentenza n. 10650.



L'obbligo stabilito nell'art. 11 l. n. 110 del 1975, d’immatricolazione delle armi comuni da sparo (art. 11), sussiste per tutte le armi comuni da sparo e, quindi, anche per i fucili da caccia ad anima liscia, per i quali, tuttavia, non vige l'obbligo di iscrizione nel catalogo delle armi comuni da sparo previsto dall'art. 7 della medesima legge. Corte di Cassazione penale sez. I - 1° marzo 2002, n. 16127.



È legittima la costituzione di parte civile della Provincia per caccia esercitata con mezzi vietati. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 35868 del 1° ottobre 2002, registro generale n. 6651/2002, depositata in cancelleria il 25 ottobre 2002, imputato Falconi. *

L’abbattimento di un animale non in periodo di divieto generale, ma in periodo di divieto specifico per la specie di appartenenza, è reato penale sanzionato dall’articolo 30 della legge 157/1992. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1362 o 34293 del 7 giugno 2002, registro generale n. 26432/2001, depositata in cancelleria il 14 ottobre 2002, imputato Signorini. *

La locazione o il comodato di armi da caccia sono consentiti solo alla duplice condizione che l’oggetto materiale sia obiettivamente qualificabile come arma da caccia, sia che l’arma venga effettivamente destinata a tale uso. Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 53 o 10650 del 22 gennaio 2002, registro generale n. 33153/2001, depositata in cancelleria il 14 marzo 2002, imputato Mula. *

È irrilevante, ai fini della configurazione del reato di esercizio venatorio in area protetta, l’assenza di tabellazione del perimetro del parco, poiché i confini delle aree protette sono pubblicati su Gazzette e Bollettini ufficiali. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 3526 o 6793 del 18 dicembre 2001, registro generale n. 5199/2001, depositata in cancelleria il 20 febbraio 2002, imputato Fasanella. *

Esercitare la caccia durante la stagione venatoria ma in orario notturno integra solo gli estremi di illecito amministrativo sanzionato dall’articolo 31, lettera g), della Legge n. 157 del 1992, e non il reato di esercizio della caccia in periodo di divieto generale, sanzionato penalmente dall’articolo 30, lettera a), della stessa Legge. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1667 o 22335 dell’8 maggio 2001, registro generale n. 120/2001, depositata in cancelleria il 1° giugno 2001, imputato Gambetta. *

Le guardie delle Province e dei Comuni sono agenti di polizia giudiziaria solo quando sono in servizio, a differenza di altri corpi, e possono quindi andare a caccia fuori dall’orario di servizio. Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n. 5538/01 0 12086 del 18 dicembre 2000, depositata in cancelleria il 13 aprile 2001. *

La cattura di uccelli con le mani non è uccellagione e non è quindi punibile con la sanzione di cui all'articolo 30, lettera e), della Legge 157/1992, ma è caccia con mezzi vietati sanzionata dall'articolo 30, lettera h), della stessa legge. Inoltre non costituisce maltrattamento la semplice detenzione di animali, a prescindere dal luogo, modalità, durata e scopi di essa. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 139 o 3807 del 13 novembre 2000, registro generale n. 3639/2000, depositata in cancelleria il 10 gennaio 2001, imputato Moreschi.*

L'uso di richiami vivi al di fuori dei casi consentiti dalla legge non è sanzionato dall'articolo 30 comma 1 lettera h) della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, che riguarda l'uso di richiami vietati, né può considerarsi come caccia con mezzi vietati. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 3089 del 6 ottobre 2000, registro generale n. 18938/2000, depositata in cancelleria il 22 novembre 2000, imputato Cipolla. * 

Costituisce esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, anche se il fucile è scarico ed aperto. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 32016 o 14824/00 del 19 giugno 2000, registro generale 14660/97, depositata in cancelleria il 15 novembre 2000, imputato Longoni.* 

Tenere uccelli in gabbie coperte da un telo che impedisce il filtrare della luce costituisce detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e quindi maltrattamento. Corte di Cassazione, Sezione feriale penale, sentenza n. 831 o 10136 del 24 agosto 2000, registro generale n. 27497/00, depositata in cancelleria il 25 settembre 2000, imputato Castagna.*

L'uso di richiami vivi non consentiti implica il reato di caccia con mezzi vietati. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1670 o 7756 del 28 aprile 2000, registro generale n. 37457.99, depositata in cancelleria il 4 luglio 2000, imputato Medaglia.* 

La distinzione fra uccellagione e cattura di uccelli con mezzi vietati o nei cui confronti la caccia non è consentita risiede nell’impiego di un qualsiasi impianto, mezzo e metodo di cattura o soppressione di essi che risulti “di massa” o non selettivo ovvero che possa portare localmente all’estinzione di una specie. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 1553 o 6966 del 17 aprile 2000, registro generale n. 16620/99, depositata in cancelleria il 14 giugno 2000, imputato Bettoni*.

È vietato introdurre in un Parco nazionale un fucile, anche se scarico e a bordo di un'autovettura, ed anche se a introdurlo è una guardia giurata venatoria, in quanto la vigilanza sui Parchi nazionali è affidata esclusivamente al Corpo forestale dello Stato. Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 386 o 5977 del 13 marzo 2000, registro generale 51570/99, depositata in cancelleria il 22 maggio 2000, imputato D'Addario.*

Devesi ritenere aperto al pubblico, ai fini del divieto di portare un fucile da caccia, non solo un luogo accessibile e frequentabile da un numero indefinito di persone, ma anche quello nel quale possono accedere una o più categorie di persone che abbiano determinati requisiti. Corte di Cassazione, sentenza n. 247 o 3187 del 10 febbraio 2000, registro generale n. 45736/1999, depositata in Cancelleria il 15 marzo 2000, imputato Russo.*

L'introduzione di un fucile da caccia, ancorché scarico ed in custodia, all'interno di un'area protetta quale una Riserva naturale, diversamente che nei centri abitati e nelle altre zone indicate dalla lettera g) dell'articolo 21 della Legge 57/1992, è vietata. Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 268 o 2919 del 14 febbraio 2000, registro generale n. 46816/99, depositata in cancelleria il 9 marzo 2000, imputato Nocentini.* 

È vietato trasportare un fucile, ancorché scarico ed in custodia, all'interno di un'area protetta, quale è una Riserva naturale statale. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 30 o 3549 del 22 ottobre 1999, registro generale n. 11450/99, depositata in cancelleria il 5 gennaio 2000, imputato Bianchi. * 

Costituisce esercizio venatorio, sanzionabile amministrativamente, anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, tale attitudine non può considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina. Cassazione civile sez. III, 15 novembre 2000, n. 14824. (Vedi anche Cassazione Civile 1997 n. 8890 in: Sentenze per esteso).



“Il reato di cui al combinato disposto degli artt. 11, comma 3, lett. f), e 30, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n.394, consistente nella violazione del divieto di introduzione nei parchi nazionali, da parte di privati, di armi, esplosivi e mezzi distruttivi o di cattura in genere senza apposita autorizzazione - divieto operante, per il disposto di cui all'art.6, comma 4, della citata legge n.394/1991 anche per ogni altra area protetta, quale definita e classificata seconda la deliberazione del Ministero dell'ambiente in data 2 dicembre 1996, in G.U. n.139 del 17 giugno 1997 - è configurabile anche nel caso in cui l'arma venga trasportata, scarica, chiusa nella sua custodia ed a bordo di un veicolo, durante l'attraversamento dell'area protetta da parte di soggetti diretti altrove; e ciò senza che in contrario possa farsi richiamo, trattandosi di un fucile da caccia, all'art.21, lett. g), della legge il febbraio 1992 n.157, in base al quale è consentito il trasporto delle armi da caccia purché scariche e chiuse in custodia, anche in zone in cui è vietata l'attività venatoria, atteso che tale disposizione, riferendosi alle "altre" zone in cui opera il detto divieto, non vale relativamente ai luoghi specificamente indicati alle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21 (tra i quali figurano i parchi nazionali e le riserve naturali), nei quali il divieto in questione si correla ad interessi ulteriori rispetto a quelle di mera protezione della fauna selvatica”. Corte di Cassazione - Sez. III Penale , 5 gennaio 2000, n. 30 - ud. 22 ottobre 1999.  



Ai sensi del combinato disposto degli art. 21 comma 1 lett. b) e 30 comma 1 lett. d) l. n. 157 del 1992 e dell'art. 22 comma 6 l. n. 394 del 1991, l'attività venatoria è vietata all'interno di tutti i parchi nazionali, naturali regionali e delle riserve naturali ed è irrilevante il caso in cui in epoca successiva alla commissione del reato, nel medesimo luogo, la caccia sia stata consentita a causa della nuova perimetrazione operata da una legge regionale, risultando inapplicabile in tal caso il principio del "favor rei". I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati su Gazzette e Bollettini Ufficiali, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di essere individuati come aree ove sia vietata l'attività' venatoria e pertanto non può essere riconosciuta la buona fede degli imputati del reato di esercizio venatorio in area protetta in caso di assenza di tabellazione. Cassazione penale sez. III, 19 marzo 1999, n. 5457.



Costituisce uccellagione, penalmente sanzionata dall'art. 30 lett. e) l. 11 febbraio 1992 n. 157, e non il meno grave reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, previsto e punito dalla lett. h) del medesimo art. 30 l'installazione di trappole munite di lacci di crine, per la cattura e lo strangolamento di volatili, atteso che in tal modo si realizza la possibilità, caratteristica appunto dell'uccellaggione rispetto all'altra ipotesi di reato, di un depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica, riconducibile alle modalità indiscriminate dell'esercizio venatorio. Cassazione penale sez. III, 2 giugno 1999, n. 9607.



Ai fini della configurabilità della violazione divieto di caccia in fondo chiuso di cui all'art. 17 della l. n. 968 del 1997 (norma poi sostituito dalla l. n. 157 del 1992, ma applicabile, "ratione temporis", alla fattispecie), è sufficiente che il fondo risulti recintato con rete metallica o con struttura muraria, senza che assuma rilievo, per converso, ne' la mancata apposizione di cartelli di divieto ne' l'omessa notifica (prevista dal ricordato art. 17) ai competenti organi regionali. Cassazione civile sez. I, 12 gennaio 1999, n. 249.

Costituisce esercizio di caccia mettere in funzione un registratore contenente richiami vietati, costituendo esso atto diretto all'abbattimento della fauna. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 14242 dell'8 novembre 1999, registro generale n. 40607, depositata in cancelleria il 16 dicembre 1999, imputato Lorusso.* 

Il divieto di usare nella caccia fucili con caricatore contenente più di due cartucce vale per i fucili ad anima liscia e non per quelli ad anima rigata. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 3316 del 26 ottobre 1999, registro generale n. 20386/99, depositata in cancelleria il 6 dicembre 1999, imputato Vitali.* 

L'abbattimento, cattura o detenzione di più di cinque fringuelli costituisce reato, mentre di un numero di fringuelli non superiore a cinque costituisce un semplice illecito amministrativo. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2558 o 11771 del 2 luglio 1999, registro generale n. 2124/99, depositata in cancelleria il 15 ottobre 1999, imputato Parolini.*

Il reato di esercizio della caccia in "periodo di divieto generale", previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della Legge 157/1992, è configurabile anche nel caso in cui sia stato abbattuto un animale nel periodo della stagione venatoria ma al di fuori del più limitato arco di tempo nel quale sia consentita la caccia alla specie cui l'animale predetto appartiene. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2499 del 7 luglio 1999, registro generale n.13857/99, depositata in cancelleria il 9 ottobre 1999, imputato Convalle.* 

Contraddicendo esplicitamente altra sentenza della Cassazione n. 8322 del 23 luglio 1994, afferma che le radio ricetrasmittenti non sono "mezzi di caccia" vietati dalla Legge 157/1992, ma solo mezzi ausiliari, e sebbene siano vietati da legge regionale della Valle d'Aosta, il loro semplice possesso durante la caccia non costituisce violazione di tale legge. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1920 del 19 maggio 1999, registro generale 6644/99, depositata in cancelleria il 24 settembre 1999, imputato Gasperi.* 

I richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico rientrano nel novero delle cose obiettivamente criminose, soggette a confisca obbligatoria. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2584 o 10558 del 2 luglio 1999, registro generale n. 4391/99, depositata in cancelleria l'8 settembre 1999, imputato Conversano.* 

La carabina è consentita nella caccia solo se fornita di caricatore contenente non più di due cartucce. Corte di Cassazione, Sezione penale, sentenza n. 2075 del 2 giugno 1999, registro generale n. 7826/99, depositata in cancelleria il 26 agosto 1999, imputato Giomi.* 

La carabina non esiste come arma distinta dal fucile. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito nella caccia anche se con caricatore capace di contenere oltre due cartucce, diversamente da quello con anima liscia. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1897 del 18 maggio 1999, registro generale n. 6333/99, depositata in cancelleria il 29 luglio 1999, imputato Bruzzone. * 

Costituisce uccellagione, ed è quindi punibile ai sensi dell'articolo 30, lettera e), della Legge 157/1992, qualsiasi sistema di cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo, non solo reti, panie o vischio, ma anche lacci, che abbia potenzialità offensiva più indeterminata e comporti maggiore sofferenza per i volatili rispetto ad altre forme di caccia, a nulla rilevando la destinazione delle prede (vive o morte), né la complessità ed estensione dei mezzi usati (dai sistemi di reti ai semplici lacci). Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2064 o 9607 del 2 giugno 1999, registro generale n. 1869/1999, depositata in cancelleria il 27 luglio 1999, imputato Baire.* 

Costituisce uccellagione, penalmente sanzionata dall’articolo 30, lettera e), della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e non il meno grave reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, previsto e punito dalla lettera h) del medesimo articolo 30, l’installazione di trappole munite di lacci di crine, per la cattura e lo strangolamento di volatili, atteso che in tal modo si realizza la possibilità di un depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica, e non selettivo. Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 2064/1999 del 2 giugno 1999, registro generale n. 01869/1999, depositata in cancelleria il 27 luglio 1999, imputato Baire.

Ignorando la precedente sentenza n. 952 o 5457 del 19 marzo 1999, depositata in cancelleria il 29 aprile 1999, afferma che l'esclusione di una zona da un parco naturale rende non punibile anche chi vi abbia cacciato anteriormente alla riperimetrazione. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1962 o 8454 del 26 maggio 1999, registro generale n. 46945/98, depositata in cancelleria il 1° luglio 1999, imputato Conotti.* 

La detenzione in gabbia di uccelli da usare come richiami per la caccia, pur se lecita in sé, in quanto espressamente consentita dall'articolo 4 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, può tuttavia configurarsi come maltrattamento se le gabbie sono di dimensioni così piccole da non consentire neppure l'apertura delle ali. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2151 o 8473 del 9 giugno 1999, registro generale n. 45237/98, depositata in cancelleria il 1° luglio 1999, imputato Tamburini.* 

L'uso nell'esercizio venatorio, a fine di richiamo, di uccelli imbragati e trattenuti con una fune, ancorché consentito dalla legge sulla caccia, rientra nelle previsioni dell'articolo 727 del codice civile (maltrattamento), modificato posteriormente alla legge stessa, articolo che trova quindi applicazione anche riguardo a comportamenti che la legge sulla caccia considera leciti. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1914 o 8290 del 24 maggio 1999, registro generale n. 42728/99, depositata in cancelleria il 25 giugno 1999, imputato Albertini. * 

La caccia è vietata all'interno di tutti i parchi nazionali e regionali e delle riserve naturali ed è irrilevante il fatto che sia stata consentita successivamente alla commissione del reato per nuova perimetrazione. I parchi e riserve nazionali e regionali, essendo stati istituiti e delimitati con provvedimenti pubblicati su Gazzette e Bollettini Ufficiali, non necessitano della tabellazione perimetrale ai fini di essere individuati come aree dove sia vietata l'attività venatoria, e pertanto non può essere riconosciuta la buona fede degli imputati del reato di esercizio venatorio in area protetta in caso di assenza di tabellazione. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 952 o 5457 del 19 marzo 1999, registro generale n. 46750/98, depositata in cancelleria il 29 aprile 1999, imputati Arlati ed altri.* 

Non costituisce esercizio di caccia con mezzi vietati il solo trasporto e la detenzione di munizione spezzata all'interno della cartucciera indossata dal cacciatore nel corso della battuta agli ungulati, ma occorre quanto meno il caricamento dell'arma con quelle cartucce. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2714 o 3656 del 27 novembre 1998, registro generale n. 19321/98, depositata in cancelleria il 1° marzo 1999, imputato Papera.* 

L'omissione del parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica rende invalido l'atto amministrativo con cui la Regione ha modificato il calendario generale di caccia. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1665 o 3897 del 18 dicembre 1998, registro generale n. 23615/98, depositata in cancelleria il 10 febbraio 1999, imputati Zito ed altri. * 

Costituisce esercizio di caccia l'ispezione di trappole per la cattura di richiami vivi. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 452 o 3637 del 26 novembre 1998, registro generale n. 18691/98, depositata in cancelleria il 15 gennaio 1999, imputato Giovagnoli. * 

Il divieto di caccia nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80, o da corsi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri, vigente all'epoca del fatto, sussiste anche se il proprietario abbia omesso la notifica ai competenti uffici regionali e l'apposizione di cartelli. Corte di Cassazione, Sezione prima civile, sentenza n. 249/99 del 21 settembre 1998, registro generale n. 12583/96, depositata in cancelleria il 12 gennaio 1999, Candusso, Rossi & Ponta contro Giunta Provinciale di Udine.* 

Tagliole, lacci e trappole costituiscono mezzi di caccia vietati. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 3066 o 12910 del 13 ottobre 1998, registro generale n. 15954/98, depositata in cancelleria l'11 dicembre 1998, imputato Rinaldi.* 

L'utilizzo nella caccia come richiami di uccelli imbracati e legati con una cordicella alla quale venga impresso uno strattone non costituisce maltrattamento, purché non si tiri la cordicella con violenza ma solo quel tanto che basta a far alzare in volo l'animale. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2905 o 12543 del 2 ottobre 1998, registro generale n. 15017/98, depositata in cancelleria il 30 novembre 1998, imputato Nava ed altri.* 

La detenzione di uccelli in gabbia non è per sé maltrattamento se non sono presenti condizioni di crudeltà, fatica eccessiva, tortura ingiustificata o impedimento di espletare le funzioni biologiche essenziali, con l’eccezione del volo. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1639 o 7150 del 7 maggio 1998, registro generale n. 67/98, depositata in cancelleria il giugno 1998, imputato Composta. *

La detenzione di uccelli in piccole gabbie non è maltrattamento perché prevista dalla legge e perché si ha assuefazione. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 928 o 5868 del 17 marzo 1998, registro generale n. 34091/97, depositata in cancelleria il 19 maggio 1998, imputato Gottardi. *

Andare a caccia in un parco nazionale è reato anche se il parco stesso non è tabellato ed anche se la zona in cui avvenne il fatto sia stata successivamente scorporata dal parco. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 831 o 4756 del 9 marzo 1998, registro generale n. 35468/97, depositata in cancelleria il 22 aprile 1998, imputati Giacometti ed altri.* 

Cumulabilità di due reati venatori: caccia in periodo di divieto e con mezzi vietati. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 700 o 4454 del 27 febbraio 1998, registro generale n. 44637/97, depositata in cancelleria il 15 aprile 1998, imputato Perfetto.* 

L'esercizio della caccia può essere provato anche in base ad elementi presuntivi, che rivelino unicamente il proposito di attività venatoria. Tale è la situazione di chi si trova con fucile e cartucciera in evidente atteggiamento di caccia, a nulla rilevando che il fucile sia scarico ed aperto. (Pretura Perugia, 24 aprile 1995). In tema di sanzioni amministrative, costituisce esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina. Cassazione civile sez. I, 10 settembre 1997, n. 8890.

Le guardie volontarie delle associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente hanno qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1151 del 1° aprile 1998, Registro generale n. 4597/97, imputato Guerini. 

Gli uccelli selvatici non cessano di essere tali se detenuti in cattività e neppure se nati in cattività da genitori selvatici, pertanto la loro detenzione ed il loro commercio sono vietati, salvo i casi esplicitamente previsti dalla legge. - Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sentenza n. 1790 o 3062 del 26 settembre 1997, registro generale n.5859/97, depositata in cancelleria l’11 marzo 1998, imputato Pagliai. *

L’abbattimento del fagiano di monte non costituisce reato. - Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 199 o 2931 del 23 gennaio 1998, registro generale n. 22003/97, depositata in cancelleria il 7 marzo 1998, imputato Lazzarotto. *

Il reato di caccia con mezzi vietati non assorbe quello di caccia in periodo di divieto generale, trattandosi di due distinti divieti la trasgressione di uno dei quali non comporta necessariamente la trasgressione dell’altro. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 2143 o 10644 del 26 settembre 1997, registro generale n. 5856/97, depositata in cancelleria il 24 novembre 1997, imputato Salvini*.

Costituisce esercizio venatorio il vagare e il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa delle medesima, anche nel caso che il fucile sia scarico e aperto, perché il fucile stesso, proprio perché aperto, può essere rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina. Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n. 8890/97 del 16 maggio 1997, R.G.N. 10279/95, depositata in cancelleria il 10 settembre 1997, Morlupi contro Amministrazione provinciale di Perugia. *

Il possesso di un richiamo elettromagnetico è reato anche se inattivo al momento del controllo. Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 1187 o 5593 del 20 maggio 1997, registro generale n. 2465/97, depositata in cancelleria l'11 giugno 1997, imputato Taddei.* 

Le guardie giurate venatorie sono pubblici ufficiali, pur non avendo la qualifica di agenti di P. G. o di P. S. La definizione dell'articolo 134 del TULPS, che negava alle guardie giurate la pubblica funzione, è stata sostituita dall'articolo 357 C.P. come modificato dalle Leggi 26 aprile 1990 n. 86 e 7 febbraio 1992, n. 181; pertanto commette reato chi rifiuti di fornire le proprie generalità a guardia giurata in funzione di vigilanza venatoria. - Corte di Cassazione, Sez. penale, n. 568 o 4898 dell'8 aprile 1997, registro generale n. 4457/97, depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.* 

Lo strattonare allodole imbracate e legate ad una cordicella, già lecito ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, è diventato reato a seguito della successiva entrata in vigore della Legge 22 novembre 1993, n. 473, che ha modificato l’articolo 727 del codice penale. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1570 o 4703 del 19 novembre 1996, registro generale n. 19686/96, depositata in cancelleria il 20 maggio 1997, imputato Gemetto. *

La balestra è arma impropria. – Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 281 o 4331 dell’11 febbraio 1997, registro generale n. 20189/96, depositata in cancelleria il 10 maggio 1997, imputato Bassetti. *

La distinzione tra uccellagione e generica cattura di uccelli non risiede nell’uccisione degli uccelli, ma nell’impiego di qualsiasi impianto, mezzo e metodo di cattura o di soppressione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all’estinzione di una specie. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 336 o 2423 del 20 febbraio 1997, registro generale n. 30258, depositata in cancelleria il 12 marzo 1997, imputato Carlesso*.

Contraddicendo altre sentenze della stessa Corte, afferma che la detenzione di uccelli in piccole gabbie che ne impediscono il volo e la migrazione non costituisce maltrattamento, essendo consentita dalle legge sulla caccia e qualora le misure delle gabbie non siano inferiori a quelle prescritte dall’INFS. - Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 601 del 1° ottobre 1996, registro generale n. 15261/96, depositata in cancelleria il 29 gennaio 1997, imputato Dal Prà.*

La balestra è arma impropria. - Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza n. 310 o 1272 del 18 novembre 1996, registro generale n. 29865/96, depositata in cancelleria il 21 gennaio 1997, imputato Messina. *

Anche se l’articolo 4 della Legge 157/92 consente l’uso di richiami vivi, tuttavia tale uso deve ritenersi lecito solo se non ricorrono le ipotesi dell’articolo 727 C.P. I divieti di cui all’articolo 21 della Legge 157/92 hanno carattere esemplificativo e non esauriscono le condotte illecite integranti gli estremi del reato previsto dall’articolo 727 C. P., per i quali non vi è bisogno di accertamenti di natura medica. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1516 o 10673 dell’11 novembre 1996, registro generale n. 23273/96, depositata in cancelleria il 10 dicembre 1996, imputato Calonaci. *

Costituisce maltrattamento tenere uccelli vivi privati delle penne timoniere oppure appesi a testa in giù. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1517 o 10674 dell’11 novembre 1996, registro generale n. 23274/96, depositata in cancelleria il 10 dicembre 1996, imputato Zauli. *

La cattura di uccelli appena nati e la loro detenzione in regime di cattività integrano gli estremi del reato di maltrattamento di animali, poiché risponde di tale reato anche chi detiene animali in condizioni non compatibili con la loro natura. Il prelievo di uova, nidi e piccoli nati integra un’ipotesi di uccellagione penalmente sanzionata. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 1311 o 9574 dell’8 ottobre 1996, registro generale n. 155109/96, depositata in cancelleria l’8 novembre 1996, imputati Feltrin & altro*.

L’uso di richiami vivi sprovvisti di anelli inamovibili è sempre vietato, anche se la Provincia avesse omesso di distribuire gli anelli numerati di identificazione. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1071 o 8880 del 4 luglio 1996, registro generale n. 15570/96, depositata in cancelleria il 2 ottobre 1996, imputato Zaghis. *

La pratica dell’uccellagione, cioè la cattura di volatili a mezzo di reti, costituisce reato indipendentemente dalle finalità per cui è compiuta, sia questa l’abbattimento dell’animale ovvero la sua cattura per il mantenimento in cattività. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 959 o 8698 del 21 giugno 1996, depositata in cancelleria il 26 settembre 1996, imputato Righi*.

Costituisce esercizio della caccia anche il recarsi a caccia (per dichiarazione espressa dell’imputato), con annotazione sul relativo tesserino, in possesso di richiami vietati. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 823 o 6812 del 5 giugno 1996, registro generale n. 6529/96, depositata in cancelleria il 5 luglio 1996, imputato Mazzoni. *

La caccia ai fringuelli era pienamente lecita nel 1992, ai sensi dell’articolo 18 della Legge 157/1992, essendo questa una deroga rispetto al divieto di caccia ai fringillidi disposto dagli articoli 30 e 31 della stessa legge. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 590 o 5259 del 24 aprile 1996, registro generale n. 2485/96, depositata in cancelleria il 27 maggio 1996, imputato Delfini. *

Contraddicendo in parte una precedente sentenza della Corte, afferma che la legge sulla caccia opera la distinzione tra uccellagione e le altre forme di caccia con riferimento esclusivamente al mezzo usato e non alla destinazione delle prede catturate. Costituisce perciò uccellagione qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), avendo il legislatore inteso sanzionare in modo specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più indeterminata e comporta maggior sofferenza biologica per i volatili. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 501 o 4918 del 10 aprile 1996, registro generale n. 01047/96, depositata in cancelleria il 16 maggio 1996, imputato Giusti*.

In materia di divieto di uccellagione, la predisposizione delle reti costituisce violazione consumata del divieto posto dall’articolo 30, comma primo, lettera e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, e non tentativo, poiché la norma incriminatrice non richiede l’abbattimento o la cattura di animali, ma è sufficiente l’esercizio effettivo della tecnica speciale di cattura dei volatili vietata dalla legge. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 45 o 3090 del 12 gennaio 1996, registro generale n. 33495/95, depositata in cancelleria il 27 marzo 1996, imputato Marconi*.

Anche le Regioni a statuto speciale, come quelle a statuto ordinario, devono assoggettarsi ai principi generali dell’ordinamento giuridico nonché agli obblighi internazionali e all’interesse nazionale. Tra tali principi generali vi sono anche quelli sulle aree protette (Legge n. 394/91) e sulla caccia (Legge n. 157/92). Pertanto la caccia nei parchi è sempre proibita. Tale divieto vale anche nella zona D. Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 288 o 3132 del 27 febbraio 1996, registro generale n. 37411/95, depositata in cancelleria il 27 marzo 1996, imputato Briguglio.*

La sentenza di caccia abusiva pronunciata in seguito a patteggiamento non è una condanna, sicché non si possono confiscare il fucile e le cartucce. - Corte di Cassazione, Sezione penale, sentenza n. 877 del 23 febbraio 1996, registro generale n. 24125/95, depositata in cancelleria il 22 marzo 1996, imputato Ciulla. *

Costituisce uccellagione la cattura di uccelli con “reti da uccellagione” indipendentemente dal fatto che gli uccelli catturati siano abbattuti o mantenuti in vita. Quando invece gli uccelli vengano catturati con reti diverse e di piccole dimensioni, si avrà uccellagione solo se le prede catturate siano poi destinate all’abbattimento, mentre si avrà l’ipotesi punita più lievemente di “cattura di uccelli” nei casi in cui la cattura dei volatili sia diretta alla loro conservazione e utilizzazione in vita. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 2111 o 2685 del 21 dicembre 1995, registro generale n. 33032/95, depositata in cancelleria il 26 febbraio 1996, imputato Scalabrin*.

Nella pratica illecita dell’uccellagione rientra qualsiasi sistema di cattura di gruppo o di massa di volatili, quale che siano le dimensioni dello strumento – nel caso di specie della rete – utilizzato, e tale pratica è in ogni caso vietata, essendo proibito qualsiasi sistema che consenta di catturare un numero indiscriminato e non selettivo di volatili, compresi anche eventualmente volatili tutelati. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 1713 o 2630 del 18 dicembre 1995, registro generale n. 30098/95, depositata in cancelleria il 14 febbraio 1996, imputato Palandri*.

Commette reato chi spara da un natante e non chi esercita dal natante altre operazioni in cui si sostanzia l’attività venatoria. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 697 o 2286 del 21 novembre 1995, registro generale n. 22455/95, depositata in cancelleria il 23 gennaio 1996, imputato Piras. *

Contraddicendo altre sentenze della Corte, afferma che tenere come zimbello un’allodola legata con un’imbracatura e non per le ali, anche se può causare sofferenza, tuttavia non costituisce reato perché il fatto, consentito dalla Legge 157/92, costituisce esercizio di un diritto. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2124 o 11962 del 7 novembre 1995, registro generale n. 23436/95, depositata in cancelleria il 6 dicembre 1995, imputati Amadori e a.*

La carabina ed ogni arma da sparo con caricatore predisposto per contenere più di due cartucce sono vietate per la caccia - Corte di Cassazione, Sez. penale, sentenza n. 2143 del 6-6-1995, registro generale n. 3037/95, depositata in cancelleria il 19 luglio 1995, imputato Mori.*

L’uso dei richiami vivi, che prima della Legge 473/93 era vietato solo quando costituiva un’ipotesi di crudeltà, eccessiva fatica o ingiustificata tortura, ora è vietato anche quando è incompatibile con la natura dell’animale, a prescindere dalla sofferenza causata; pertanto l’uso delle gabbie, un tempo largamente permesso, è ora consentito solo nelle ipotesi residuali di compatibilità con la natura dell’animale. A nulla rileva il fatto che le dimensioni delle gabbie siano compatibili con le prescrizioni dell’INFS invocate dal ricorrente, in quanto queste sono anteriori alla Legge 473/93. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 835 o 6903 del 27 aprile 1995, registro generale n. 4483/95, depositata in cancelleria il 16 giugno 1995, imputato Clearco.*

È infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’articolo 727 del codice penale. Non è viziata l’opinione del giudice di merito, secondo cui la detenzione di uccelli in piccole gabbie costituisce maltrattamento. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 798 o 6897 del 24 aprile 1995, registro generale n. 1268/95, depositata in cancelleria il (illeggibile), imputato Parussolo. *

Maltrattamento di uccelli in gabbiette: Dopo l'entrata in vigore della Legge 473/1993, l'uso di richiami vivi, già ampiamente permesso, è ora consentito solo nelle ipotesi residuali, da valutare in concreto, di compatibilità con la natura dell'animale - Corte di Cassazione, sentenza n. 835 o 6903 del 27 aprile 1995.*

Maltrattamento di uccelli in gabbiette - Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 347 o 3486 del 23 febbraio 1995.*

La fauna selvatica oggetto di tutela da parte della l. n. 157 del 1992, perché appartenente al patrimonio dello Stato, è costituita esclusivamente da quelle specie di animali (mammiferi e uccelli) delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, e ciò fino a quando tale vincolo permanga, perché, cessato questo, non si rende ulteriormente esercitabile il dominio, per essere la cosa uscita dalla sfera di appartenenza dello Stato stesso. Ne consegue che il divieto di commercializzazione o di detenzione a fini di commercio, previsto dall'art. 21 lettera bb) della citata l. n. 157 del 1992, si riferisce esclusivamente agli uccelli, loro parti o prodotti, cacciati o catturati nel territorio nazionale e non anche a quelli importati dall'estero". Cassazione penale, sezioni unite, sentenza n. 25 del 14 dicembre 1994, depositata il 28 dicembre 1994, imputato Bertolini.

Trovarsi in attitudine di caccia con fucile, cartucce e cane costituisce esercizio venatorio ed il sequestro del fucile e delle cartucce, trovandosi in periodo non di caccia, è legittimo. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2555 del 30-9-1994, registro generale n. 19776/94, depositata in cancelleria il 25 ottobre 1994, imputato Cammaroto.*

Consistendo la caccia non solo nell'abbattimento della selvaggina, ma anche nella ricerca e attesa degli animali o nel provocare la loro uscita allo scoperto, sono mezzi di caccia non solo le armi, ma anche i mezzi per ricercarli, braccarli e stanarli, quali anche gli apparecchi radio ricetrasmittenti, che sono quindi vietati dalla legge 157/1992 - Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1614 o 8322 del 17 giugno 1994, registro generale n. 11993/94, depositata in cancelleria il 23 luglio 1994, imputato Scilironi*. 

Maltrattamento di uccelli legati come zimbelli accodati - Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 398 o 5067 dell'11 febbraio 1994, depositata in cancelleria il 3 maggio 1994, imputati Trussardo ed altri.* 

Nel caso in cui sia stata affermata la responsabilità dell’imputato per il reato di esercizio dell’uccellagione, tale specifico fatto-reato esaurisce del tutto la condotta criminosa posta in essere, sicché detta uccellagione, vietata e punita in qualunque periodo dell’anno, non può essere punita due volte per il solo fatto di essere stata esercitata in un periodo di silenzio venatorio. – Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 464 o 3971 del 18 febbraio 1994, registro generale n. 32168/93, depositata in cancelleria il 5 aprile 1994, imputato Castellani*.

I passeri cinesi non si possono vendere, appartenendo a specie presente in Italia. La nozione di fauna selvatica non può essere limitata dal principio di territorialità in quanto lo Stato italiano ha recepito una serie di norme internazionali e comunitarie che proteggono alcune specie in sé e ne impediscono il commercio anche se morte. Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 533 del 18 febbraio 1994, registro generale n. 36610/93, depositata in cancelleria l’8 marzo 1994, imputato Colosio.*

L'oggetto sostanziale della tutela della legge 11 febbraio 1992 n. 157 non è la sola fauna selvatica vivente in stato di materiale libertà nel territorio nazionale, ma la fauna selvatica in generale ovunque esistente, onde il divieto di commercializzazione in violazione della citata legge - divieto sanzionato dall'art. 30, lett. l) - si riferisce in via generale ed assoluta alla fauna selvatica, che riceve protezione giuridica in Italia a prescindere dalla sua provenienza. Ed invero il riferimento limitato alla fauna esistente sul territorio nazionale, contenuto nell'art. 2, prima parte, di detta legge, va inteso quale ordinaria affermazione della possibilità di regolamentazione positiva dei tempi e modalità di legittimità degli atti di apprensione (caccia), non potendosi tali atti di apprensione estendere alla fauna vivente all'estero, sulla quale lo Stato non può vantare il "dominium". (Fattispecie in tema di importazione dall'estero di un ingente numero di passeri surgelati). Cassazione penale, Sezione terza, sentenza n. 531 del 18 febbraio 1994, depositata l'8 marzo 1994, imputato Bonazza.



La legge 11 febbraio 1992 n. 157 all'art. 1 tutela la fauna selvatica non solo italiana, ma internazionale, così innovando rispetto alla precedente legge 27 dicembre 1977 n. 968, per cui il divieto di commercializzazione di passeri importati risponde all'interesse nazionale e internazionale a che la specie dei passeri, in quanto tale, riceva una tutela piena che, in base al concetto di specie, riguarda tutti i passeri in essa ricompresi e non solo le popolazioni presenti in Italia. Per tali motivi l'ordinamento italiano non può consentire che la stessa specie, solo perché importata morta, possa essere privata di ogni protezione giuridica, e in particolare di quella penale di cui agli art. 30 lettera I) e 21 lettera bb) della l. 11 febbraio 1992 n. 157. L'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, al punto b), pone lo specifico e tassativo divieto di commercializzazione per tutta la fauna selvatica, tranne ben determinate eccezioni, nulla distinguendo circa il luogo e le modalità di apprensione e provenienza della fauna stessa: per tale motivo è penalmente rilevante anche il libero commercio della fauna selvatica ancorché morta; la nozione di fauna selvatica non può essere limitata dal cosiddetto principio di territorialità, che accorda protezione solo alle specie viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, in quanto l'ordinamento italiano ha recepito una serie di norme internazionali e comunitaria che prescindono da tale principio e proteggono alcune specie in sé, indipendentemente dal luogo in cui vivono.  Corte di Cassazione, sezione III, 18 febbraio 1994, imputato Bosio.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 157 del 1992, la nozione di "fauna selvatica" non può essere limitata dal cosiddetto "principio di territorialità", con la conseguente limitata protezione alle specie animali viventi in stato di libertà nel territorio nazionale; tale nozione deve prescindere dal suddetto presupposto, in quanto la normativa vigente, tenendo conto di particolari esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, che non possono essere contraddette da interessi economici incompatibili, ha recepito una serie di norme internazionali e comunitarie che proteggono le specie in sè, senza tenere conto del luogo ove vivono; conseguentemente deve ritenersi vietata la importazione e commercializzazione nel nostro territorio di animali non compresi nelle specie cacciabili anche se morti. Corte di Cassazione, sezione III, 18 febbraio 1994, imputato Belussi.

La fauna importata a fini commerciali non gode della tutela accordata dalla legge 157/1992 ma, se del caso, di quella accordata dalla Convenzione di Washington del 3 marzo 1993. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 1013 del 17 agosto 1993.

L'asserita confondibilità in fase di volo tra tortora comune e tortora dal collare orientale deve rendere più attento il cacciatore al momento dello sparo, perché, appartenendo la tortora dal collare a specie di uccelli assolutamente non cacciabile, deve il cacciatore astenersi dallo sparare in caso d'incertezza. Corte di Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 3435 dell'8 aprile 1993 (udienza dell'11 febbraio 1993).

Costituisce esercizio venatorio con mezzi vietati il semplice vagare o soffermarsi con l'autovettura in zona ricca di selvaggina così da poterla abbagliare con i fari, anche in assenza di armi o di capi abbattuti. Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza n. 2793 del 24 gennaio 1989, registro generale n. 920/88, depositata in cancelleria il 4 aprile 1990, presidente Vercellone. *

Costituiscono maltrattamento di animali non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà, ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell’animale, producendo un dolore, pur se nopn siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali. Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 691 del 14 marzo 1990.

È violato il divieto di esercizio della caccia in zona distante meno di cento metri dall’abitato quando la caccia risulti comunque esercitata a meno di cento metri da un immobile che, se pur privo di requisiti di abitabilità e in concreto disabitato durante parte dell’anno, sia, a quel momento, di fatto adibito ad abitazione (nella specie si trattava di un rudere di un maso parzialmente abitabile nel periodo estivo). Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 2043 del 13 marzo 1990.

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamento di animali, la “necessità” richiesta perché sia lecito sottoporre gli animali a fatiche eccessive o a tortura deve essere intesa come necessità non assoluta ma relativa, cioè determinata anche da bisogni sociali o da pratiche generalmente adottate. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 11281 del 20 giugno 1986, depositata in cancelleria il 21 ottobre 1986, imputato Bianchi.

Il bracconaggio è furto aggravato - Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n. 1481 o 1788 del 25 novembre 1982, registro generale n. 3911/82, depositata in cancelleria il 1° marzo 1983, imputati Amerini ed altri.* 

Il bracconaggio è furto aggravato - Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n. 1313 del 28 ottobre 1982, registro generale n. 2005/81, depositata in cancelleria il 28 dicembre 1982, imputato Turnu.* 

Lo sparo in luogo abitato di un fucile ad aria compressa non integra il reato di cui all'articolo 703 del codice penale perché tale fucile, pur dovendosi considerare arma da sparo, non è compreso tra le armi da fuoco. Il fatto integra invece gli estremi del reato previsto dall'articolo 674 del codice penale, ponendo in essere, con l'espulsione del pallino di piombo, il getto di cosa atta ad offendere le persone, e costituendo quel pericolo per l'incolumità pubblica che la contravvenzione in esame mira a prevenire. Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza n. 9885 del 13 dicembre 1974.

Non vi è maltrattamento di animali se manca il dolo, cioè la libera e cosciente volontarietà del fatto. Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza n. 1279 del 3 ottobre 1973, n. 1350, depositata in cancelleria il 13 febbraio 1974, imputata Bonzanini.



Aggiornato al 2 aprile 2012.


Fonte:  http://www.carloconsiglio.it/cassazione.htm

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