Accolto il ricorso della LAC - a Monte Cavallo era vietato dare da mangiare con uso di contenitori.
GEAPRESS
– Non si può vietare di dare da mangiare agli animali randagi. A
ribadirlo è il TAR delle Marche il quale, rimarcando analoghe Sentenze,
ha in tal senso deciso. Il giudizio di merito è stato pronunciato lo
scorso 23 novembre. Secondo i Giudici Amministrativi, che hanno accolto
il ricorso della LAC (Lega per l’Abolizione della Caccia) avverso
l’Ordinanza del Comune di Monte Cavallo (MC), il provvedimento sarebbe
anticostituzionale.
Già il Consiglio di Stato, infatti, in sede consultiva (Sez, III, parere 16.9.1997 n. 883), su un ricorso straordinario al Capo dello Stato aveva stabilito che nessuna norma di legge dispone il divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui trovano rifugio. Inoltre, il divieto di offrire alimenti agli animali randagi è apparso in contrasto con la legge nazionale (281/91) dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d’affezione. Analoga sentenza, inoltre, era stata pronunciata dal Tar Puglia, sezione di Lecce, lo scorso marzo. Il divieto del Comune di Monte Cavallo contrasta pure con la legge regionale n. 10/1997, che prevede all’art. 1 la protezione degli animali, il controllo del randagismo, la protezione del benessere dei medesimi, oltre al divieto di causare loro dolore e sofferenza.
Sullo specifico caso, però, si aggiunge una vicenda surreale, anzi,
secondo quanto riportato dal TAR Marche, paradossale. Il divieto del
Comune di Monte Cavallo, infatti, riguardava il dar da mangiare ai
randagi mediante l’uso di contenitori. Secondo i giudici, però, non
veniva indicato in alcun modo la modalità alternativa per nutrire gli
animali. In altri termini si rischiava di instaurare conseguenze
potenzialmente paradossali e controproducenti, come ad esempio
incoraggiare la somministrazione degli alimenti in maniera altresì
nociva per l’igiene urbana.
Disposizione annullata, dunque, come già era comunque avvenuto in sede cautelare. Ora il giudizio di merito, Sentenza n. 753/02.
Metto questo post sul mio Blog.Buona domenica.
RispondiEliminagrazie, è una informativa utile ...
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