Marche – Tar boccia Ordinanza “affama randagi” con vizio di … paradosso

Accolto il ricorso della LAC - a Monte Cavallo era vietato dare da mangiare con uso di contenitori.

Articolo pubblicato da GEAPRESS il  03 dicembre 2012

 
GEAPRESS – Non si può vietare di dare da mangiare agli animali randagi. A ribadirlo è il TAR delle Marche il quale, rimarcando analoghe Sentenze, ha in tal senso deciso. Il giudizio di merito è stato pronunciato lo scorso 23 novembre. Secondo i Giudici Amministrativi, che hanno accolto il ricorso della LAC (Lega per l’Abolizione della Caccia) avverso l’Ordinanza del Comune di Monte Cavallo (MC), il provvedimento sarebbe anticostituzionale.

Già il Consiglio di Stato, infatti, in sede consultiva (Sez, III, parere 16.9.1997 n. 883), su un ricorso straordinario al Capo dello Stato aveva stabilito che nessuna norma di legge dispone il divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui trovano rifugio. Inoltre, il divieto di offrire alimenti agli animali randagi è apparso in contrasto con la legge nazionale (281/91) dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d’affezione. Analoga sentenza, inoltre, era stata pronunciata dal Tar Puglia, sezione di Lecce, lo scorso marzo. Il divieto del Comune di Monte Cavallo contrasta pure con la legge regionale n. 10/1997, che prevede all’art. 1 la protezione degli animali, il controllo del randagismo, la protezione del benessere dei medesimi, oltre al divieto di causare loro dolore e sofferenza.
Sullo specifico caso, però, si aggiunge una vicenda surreale, anzi, secondo quanto riportato dal TAR Marche, paradossale. Il divieto del Comune di Monte Cavallo, infatti, riguardava il dar da mangiare ai randagi mediante l’uso di contenitori. Secondo i giudici, però, non veniva indicato in alcun modo la modalità alternativa per nutrire gli animali. In altri termini si rischiava di instaurare conseguenze potenzialmente paradossali e controproducenti, come ad esempio incoraggiare la somministrazione degli alimenti in maniera altresì nociva per l’igiene urbana.
Disposizione annullata, dunque, come già era comunque avvenuto in sede cautelare. Ora il giudizio di merito, Sentenza n. 753/02.



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