Legislazione

Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy
20 ottobre 2008


Articolo 1)

Finalità e definizioni

1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

2. Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) "animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.

b) Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

c) “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

d) “commercio di animali da compagnia”: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Articolo 2)

Responsabilità e doveri del detentore

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell’animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare :

a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
c) consentirgli un’ adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Articolo 3)

Controllo della riproduzione

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell’animale femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all’anagrafe canina di norma entro 30 giorni dalla nascita, o dall’inizio della detenzione.

Articolo 4)

Sistema di identificazione dei cani

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo mediante:

a) l’introduzione del microchips, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005;
b) la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che garantisca la connessione con quella di cui alla lettera c) del presente articolo;
c) l’attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, intesa come indice dei microchips, inviati dalle singole anagrafi territoriali.

2. Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente punto, il Ministero della salute e le Regioni si impegnano a concordare, entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico.

Articolo 5)

Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all’autorizzazione di cui all’articolo 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 anche le attività di commercio, di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c). A tal fine, le Regioni richiedono, almeno, i seguenti requisiti:
a) la conformità ai requisiti di cui all’allegato A) del presente accordo;
b) le generalita' della persona responsabile dell’attività ;
c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività;
d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all’esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
f) i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle autorità sanitarie della Azienda Sanitaria Locale che ha effettuato il sopralluogo;
g) l’aggiornamento da parte dell’azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l’annotazione della loro provenienza e destinazione.
2. I requisiti dell’allegato A) non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.
3. Il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad indicare le modalità di detenzione delle altre specie di animali da compagnia.

ALLEGATO A
DIMENSIONI DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO
Peso del cane In Kg Superficie minima del pavimento del box coperto/cane
In mq. Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane:
Fino a 3 cani m2 per ciascun cane
Oltre 3 cani m2 per ciascun cane
MENO DI 10 1,0 1,5 1,0
DA 11 - 30 1,5 2,0 1,5
PIÙ DI 30 2,0 2,5 2,0


Articolo 6)

Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali.

3. In occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implichino l’utilizzazione di animali da compagnia, le Regioni possono prescrivere che l’organizzatore delle manifestazioni versi una quota, fino al 5% dell’incasso. L’entità ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione è vincolata all’utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali

Articolo 7)

Programmi di informazione e di educazione

1. Il Ministero della salute promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l’applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet therapy. Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all’allevamento, all' addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l’attenzione sui seguenti aspetti:

a) l’addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet therapy o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;
b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
d) la necessità di scoraggiare:

il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l’espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
e) la promozione della rilevanza dell’iscrizione dei cani all’anagrafe territoriali.

2. E’ rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, la promozione di programmi di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

Articolo 8)

Manifestazioni popolari

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;

b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonchè per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

Articolo 9)

Tecniche di pet therapy, accoglienza degli animali e cimiteri

1. Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della "pet therapy", le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano valutano l’adozione di iniziative intese a:

a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la "pet therapy";
b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili.

2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti, e degli altri animali da compagnia.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.


DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Considerato che ogni animale ha dei diritti;
considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l' uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;
considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;
considerato che genocidi sono perpetrati dall' uomo e altri ancora se ne minacciano;
considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini ñ legato al rispetto degli uomini tra loro;
considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.

SI PROCLAMA:

Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.

Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) l'uomo, in quanto specie animale, non puÊ attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto.
Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali;
c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.

Articolo 3
a) Nessun animale dovrõ essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
b) se la soppressione di un animale ñ necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nñ angoscia.

Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi;
b) ogni privazione di libertõ, anche se a fini educativi, ñ contraria a questo diritto.

Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell' uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertõ che sono proprie della sua specie;
b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili ñ contraria a questo diritto.

Articolo 6
a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevita';
b) l'abbandono di un animale ñ un atto crudele e degradante.

Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensitõ di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.


Legge 20 luglio 2004, n.189

"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle ompetizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è ronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Art. 2.

Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1

Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":

2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è abrogato;

b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";

c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".

Art. 5.

(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Art. 6.

(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 638 del Codice Penale sull'uccisione o danneggiamento di un animale altrui.

Segue il testo completo dell'articolo 638 del Codice Penale sull'uccisione o danneggiamento di un animale altrui.
"Art. 638 C.P. (Uccisione o danneggiamento di un animale altrui) - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede di ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno."


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