SOSPESA DAL TAR LAZIO L'ORDINANZA PER LA TUTELA DEI CANI NEI CANILI

Questa ordinanza mi è stata trasmessa dalla Sezione di Salerno dell'Associazione Nazionale per la Difesa del Cane e la rendo nota a tutti voi trattandosi di un giudizio pubblico, ma soprattutto perchè   "informare è un dovere" ed essere informati "è un diritto di tutti"!
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16 dic 09

Soc Dog Hotel Sas (Assemini-Cagliari) ed Altri,
Fattoria La Cappuccino (Querce-Firenze),
Canile Shardana (Selargius-Cagliari),
Associazione Canili Campania (Canile Dog Park, Ottaviano-Napoli),
Pietro Serra (Ortacesus-Cagliari),
Soc Agricola Madonna della Guadalupe Srl (Castelnuovo di Sotto-Reggio Emilia),
Soc Rifugio Valdiflora Srl (San Quirico, Pescia – Pistoia),
Soc Dog'S Ground (Somma Lombardo-Milano),
Associazione Ogliastra Soccorso - Amici degli Animali (Lanusei-Cagliari),

rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Bacillieri (Federfauna, Confederazione Europea delle Associazioni di Allevatori, Commerciante Detentori di Animali ).


16 dicembre 2009 -
N. 05563/2009 05563/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 09044/2009 09044/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente

 ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 9044 del 2009, proposto da:

Soc Dog Hotel Sas ed Altri, Fattoria La Cappuccino, Canile Shardana, Associazione Canili Campania, Pietro Serra, Soc Agricola Madonna della Guadalupe Srl, Soc Rifugio Valdiflora Srl, Soc Dog'S Ground, Associazione Ogliastra Soccorso - Amici degli Animali

rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Bacillieri, con domicilio eletto presso Enrico Bracco in Roma, via G. Avezzana, 51;

contro Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della ORDINANZA RECANTE MISURE PER GARANTIRE LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE ANCHE IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 55 E 56 DEL D.LGS 12 APRILE 2006 N. 163.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 il dott. Linda Sandulli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il provvedimento gravato, secondo quanto si evince tra l'altro dalla lettura delle premesse in esso contenute, ove una delle ragioni della sua adozione viene indicata nell'attesa di intervenire in via legislativa, non sembra possedere i caratteri che giustificano il ricorso al potere di ordinanza contingibile ed urgente (sentenza n. 8614 del 15 settembre 2006 di questa sezione);

P.Q.M.

Ritenuto che sussistono le ragioni richiese dalla legge per l'accoglimento della domanda di tutela cautelare, ne dispone l'accoglimento.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Di Giuseppe, Presidente
Linda Sandulli, Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2009

IL SEGRETARIO

L'ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE






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