La vendita degli animali è disciplinata, sotto il profilo della garanzia per i vizi, dall’art. 1496 del codice civile il quale prevede che, tale garanzia venga regolata principalmente dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali e ove neppure questi dispongano, dalle norme generali sulla vendita, contenute nel codice ed in particolare dall’art. 1490 il quale sancisce che: “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. In materia di vendita di animali, sulla base delle disposizioni del codice civile, applicabili in mancanza di leggi speciali o, in via subordinata degli usi locali, la garanzia per vizi è dovuta dal venditore indipendentemente dalla colpa e per il solo fatto oggettivo della loro presenza. Essa è esclusa soltanto se, ai sensi dell'art. 1491 cod. civ., il compratore era a conoscenza dei vizi o se gli stessi erano facilmente riconoscibili, salvo, in quest'ultimo caso, che il venditore abbia dichiarato che l'animale ne era esente. Pertanto, qualora l'animale sia risultato affetto da malattia manifestatasi alcuni giorni dopo la consegna, costituisce onere probatorio posto a carico del venditore dimostrare che la malattia sia stata provocata dall’ingestione accidentale di sostanze tossiche o comunque da cause sopravvenute alla consegna del bene.
L'acquirente di un cucciolo di pastore tedesco aveva chiesto la risoluzione del contratto di vendita, deducendo che l'animale era risultato affetto da malattia congenita che ne aveva determinato la morte. La Corte di Cassazione in sentenza n. 9330 del 17.05.2004, ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda ritenendo che l'attore non avesse assolto l'onere probatorio, su di lui incombente, di dimostrare che il difetto patologico e letale - determinato da una malattia congenita - non fosse dipeso da cause accidentali sopravvenute all'acquisto. Accade infatti spesso, nella vendita di animali, sia da affezione che da macello o da allevamento, che la patologia si manifesti solo in un momento successivo alla consegna del bene e pertanto sorge l’arduo compito di individuare ed accertare se tale patologia fosse già in atto al momento della vendita o se il contagio o la malattia si sia invece manifestata per la prima volta successivamente alla consegna. Il problema è di notevole importanza, non solo al fine di accertare ed individuare l’eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale, ma anche in considerazione della pronunzia di nullità del contratto che consegue alla vendita degli animali definiti come contagiosi dai regolamenti di polizia veterinaria.
Dalle disposizioni del R.D. 10 maggio 1914 n. 533 e del D.P.R. n. 320 del 08.02.1954 si desume che, l'animale affetto da una delle malattie infettive indicate dalle norme in questione, non possa essere venduto e la relativa compravendita sia nulla ex lege, con spettanza all'acquirente dell'azione generale contrattuale per mancanza di uno dei requisiti essenziali dell'oggetto.
La Corte di Cassazione, sez. II, in sentenza del 10-08-1977, n. 3690 ha infatti affermato che: “Nelle vendite di animali, se l'animale è affetto da una delle malattie contagiose elencate nel regolamento di polizia veterinaria, e per le quali è previsto l'isolamento o il sequestro, (nella specie, salmonellosi), il negozio deve ritenersi nullo per illiceità dell'oggetto derivante dal divieto di alienazione, il quale sussiste anche se l'incommerciabilità di cui trattasi non è espressamente disposta dal regolamento predetto. L’eventuale dichiarazione di nullità della vendita degli animali affetti da patologie disciplinate da regolamenti di polizia veterinaria, non comporta automaticamente l'obbligo per venditore di risarcire i danni all'acquirente. Il venditore è tenuto al risarcimento dei danni patiti dal compratore solo quando, conoscendo o dovendo conoscere la causa di nullità del contratto (patologia dell’animale), non ne abbia dato notizia al compratore e questi abbia confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto. Sarà pertanto il venditore a dover dimostrare di aver ignorato senza colpa l’esistenza della patologia in atto. Se invece l’animale venduto risulta affetto da patologia non contemplata nei regolamenti di polizia veterinaria, non possiamo più parlare di nullità del contratto per illiceità dell’oggetto ma eventualmente di inadempimento; assume pertanto fondamentale rilievo l’indagine diretta ad accertare il luogo ed il momento esatto dell’insorgere della patologia, al fine di individuare il soggetto a cui “imputare l’evento”. Così il Tribunale Perugia, 26-01-1996.
Nell'ipotesi di compravendita di un animale (nel caso di specie, un cane) ove lo stesso muoia in seguito a una malattia non prevista dal regolamento veterinario (ipotesi che rende nullo il contratto) il compratore è legittimato ad esperire l'azione redibitoria? Per l’ammissibilità dell’azione di risoluzione contrattuale per inadempimento, riveste un ruolo primario anche la tempestività della denunzia dei vizi (malattia dell’animale) da parte del compratore. Ai sensi dell’art. 1495 del cod. civ. il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L’occultamento dei vizi della cosa venduta nel caso di vendita di animali, per dispensare il compratore dall'onere della denunzia, ai sensi dell'art. 1495 comma secondo cod. civ., non può consistere nel semplice silenzio da parte del venditore, ma esige una particolare attività illecita dello stesso, effettuata con artifici appositamente diretti a nascondere l’esistenza della malattia. Il termine di 8 giorni decorre dalla consegna dei capi esclusivamente quando la malattia si manifesta palesemente mentre, per le malattie non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame dell’animale, il termine decorre dal momento della loro scoperta, la quale ricorre allorché il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva della esistenza del vizio. (vedi Cass., 30 agosto 2000, n. 11452).
E’ evidente che nella vendita di animali, i vizi della cosa venduta possono essere rappresentati non solo da una patologia dei capi di bestiame, ma anche da difetti di qualità, di dimensioni, peso, misura od alle caratteristiche dei singoli capi. In caso di vizi rilevanti, il compratore ai sensi dell’art. 1492 del cod. civ. potrà domandare a sua scelta o la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi o normative specifiche escludano la risoluzione (vizi non rilevanti). Se poi gli animali venduti muoiono in conseguenza dei vizi (malattia), il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece la morte sopravviene per caso fortuito o per colpa del compratore, egli non può domandare che la riduzione del prezzo. Quando invece gli animali, pur avendo le caratteristiche pattuite, vengano consegnati in numero inferiore a quello convenuto, il venditore incorre in inadempimento parziale ed il compratore ha diritto, a seconda delle particolarità concrete, o alla consegna del quantitativo mancante o alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, ferma restando l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., senza che a dette azioni siano applicabili le condizioni ed i termini di cui all'art. 1495 cod. civ. In ogni caso, quando in compratore opta per la risoluzione del contratto, il venditore dovrà restituire il prezzo di acquisto e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
Il compratore dal canto suo, dovrà restituire gli animali, qualora, ovviamente, essi non siano periti a causa della malattia. Il venditore sarà inoltre tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa e dovrà altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa (accade frequentemente che altri animali di proprietà del compratore vengano contagiati dai capi malati).
Autore: Matteo Santini
(Data: 29/10/2005 - Autore: www.dirittosuweb.com.)
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