IL RANDAGISMO E LA RESPONSABILITA' DEI COMUNI

Con la sentenza n. 17528/2011 la Corte di Cassazione ha precisato che i Comuni sono responsabili per i danni derivanti dai cani vaganti sul territorio.

Il fatto. La sig.ra x y mentre percorreva via Caracciolo alla guida del proprio ciclomotore veniva aggredita da un cane randagio che la faceva cadere a terra provoncandole danni patrimoniali e non patrimoniali. A seguito dell’aggressione adiva l’Autorità Giudizia per sentire condannare il Comune di Meta (NA) al risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale di Torre Annunziata in primo grado e la Corte di Appello di Napoli in secondo grado, rigettavano la richiesta non ravvisandone la responsabilità del Comune. Avverso la pronunzia della Corte di merito la signora x y proponeva ricorso per Cassazione.

La decisione della Corte. La Corte di Cassazione ha specificato che la legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo (legge n. 281/1991) demanda alle Regioni l’adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del randagismo. Al riguardo, la legge n. 16/2001 emanata dalla Regione Campania ha disposto che alla sua attuazione: “provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni e le USL, con la collaborazione di enti ed associazioni protezionistiche, zoofile e animalistiche” (art. 1, comma 4).

Alla stregua di tale dettato normativo risulta pacifico che i compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti spettano anche ai Comuni di concerto con enti pubblici e privati. I Comuni devono adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danni alle persone nel territorio di competenza.

E questo sia che si tratti di animali scomparsi o smarriti dai proprietari e quindi microchippati, siano essi non microchippati.

La P.A. è dunque responsabile per i danni causalmente riconducibili alla violazione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono limiti esterni alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c.”

Nel caso di specie il mancato intervento del Comune non ha impedito la lesione di quei diritti ed interessi la cui tutela è rimessa al corretto e tempestivo esercizio dei poteri “attribuiti per l’assolvimento della funzione”.

Commenti

  1. Ciao. Scusa per l'intrusione, ma volevo segnalarti un'iniziativa. Sul mio blog puoi leggere e vedere (è anche in versione video) gratuitamente il mio racconto "Ricordi di donna", pubblicato a puntate. Oggi c'è il gran finale. Grazie. Maria

    RispondiElimina

Posta un commento