LA CASSAZIONE RIBADISCE: IL COLLARE ANTI-ABBAIO E' MALTRATTAMENTO

Venerdì, 27 Settembre 2013
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 38034 depositata il 17 settembre 2013, ha ribadito (sulla linea della precedente pronuncia n. 15061/2007) un importante principio di diritto: l'uso del collare antiabbaio rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali. La Suprema Corte ha ritenuto in sostanza che le scosse o gli altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite il collare e il telecomando incidano sull'integrità psicofisica dell'animale. In quanto, spiegano i giudici, " la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività". Nel caso di specie è stata ritenuta sussistere la violazione del secondo comma dell'articolo 727 c.p., reato contravvenzionale, che prevede la punibilità di chi detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Ciò in quanto "l'uso di tale collare produce effetti difficilmente valutabili sul comportamento dell'animale, talvolta reversibili, altre volte permanenti, ma comunque considerabili maltrattamento".

L'utilizzo dei collari elettrici, dopo l'entrata in vigore della legge 20.07.2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", ha dato origine a diverse problemi. Il ministero della Salute ne aveva proibito l'uso con diverse ordinanze, poi sospese dal Tar. La Cassazione, osservando in via incidentale che l'annullamento del provvedimento da parte del giudice amministrativo non riguardava le valutazioni di merito, afferma perentoriamente che "l'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali".
 
 
 

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