La Corte di Cassazione, con sentenza n. 38034 depositata il 17
settembre 2013, ha ribadito (sulla linea della precedente pronuncia n.
15061/2007) un importante principio di diritto: l'uso del collare
antiabbaio rientra nella previsione del codice penale che vieta il
maltrattamento degli animali. La Suprema Corte ha ritenuto in sostanza
che le scosse o gli altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite il
collare e il telecomando incidano sull'integrità psicofisica
dell'animale. In quanto, spiegano i giudici, " la somministrazione di
scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite
stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali
quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività". Nel caso di
specie è stata ritenuta sussistere la violazione del secondo comma
dell'articolo 727 c.p., reato contravvenzionale, che prevede la
punibilità di chi detenga animali in condizioni incompatibili con la
loro natura e produttive di gravi sofferenze. Ciò in quanto "l'uso di
tale collare produce effetti difficilmente valutabili sul comportamento
dell'animale, talvolta reversibili, altre volte permanenti, ma comunque
considerabili maltrattamento".
L'utilizzo dei collari elettrici, dopo l'entrata in vigore della legge 20.07.2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", ha dato origine a diverse problemi. Il ministero della Salute ne aveva proibito l'uso con diverse ordinanze, poi sospese dal Tar. La Cassazione, osservando in via incidentale che l'annullamento del provvedimento da parte del giudice amministrativo non riguardava le valutazioni di merito, afferma perentoriamente che "l'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali".
L'utilizzo dei collari elettrici, dopo l'entrata in vigore della legge 20.07.2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", ha dato origine a diverse problemi. Il ministero della Salute ne aveva proibito l'uso con diverse ordinanze, poi sospese dal Tar. La Cassazione, osservando in via incidentale che l'annullamento del provvedimento da parte del giudice amministrativo non riguardava le valutazioni di merito, afferma perentoriamente che "l'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali".
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