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Tribunale Verona, sentenza 31.01.2014 (Enrica Maria Crimi)
Per la configurazione del reato ex art. 544-ter c.p., è necessario l’elemento soggettivo doloso.
Nella sentenza n. 2568/2013 il Tribunale di Verona in composizione monocratica affronta il tema del maltrattamento di animali.
Una donna è stata condannata per il reato ex art. 544-ter c.p.
perchè cagionava lesioni a 110 animali tra adulti e cuccioli di cani,
detenendoli in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive
di grandi sofferenze.
L’allestimento dell’allevamento violava altresì le disposizioni di cui
all’art. 12 DGR del Veneto n. 272 del 6/02/2007, a causa dei recinti
privi di visibilità, delle dimensioni che non permettevano possibilità
di movimento, delle deiezioni che non venivano smaltite in modo
igienico, e dell'assenza di un sistema di ventilazione forzata che
avrebbe permesso un ricambio d’aria e di un recinto all’aperto.
All’imputata veniva lamentato di non essersi adoperata affinché gli
animali avessero l’assistenza necessaria dal punto di vista veterinario e
di aver causato con tale omissione la morte di tre cuccioli.
In sua difesa, la donna sosteneva che era stata buttata fuori in malo
modo dal capannone nel quale gestiva il proprio allevamento e che si era
adoperata per il ricovero dei cani nell’attesa di ottenere
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e di essersi comunque
sempre occupata di loro “amorevolmente”.
Il Tribunale ha precisato che il delitto di cui all’art. 544-ter c.p. si configura ogni qualvolta si cagionino (anche in forma omissiva, secondo quanto dispone il comma secondo dell’art. 40 c.p.,
nel caso in cui sull’agente incomba l’onere di impedire l’evento) per
crudeltà, o comunque senza necessità, lesioni agli animali, ovvero li si
sottoponga a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le caratteristiche etologiche.
Nella sentenza, seguendo l’orientamento della giusprudenza precedente,
viene ribadito che è sufficiente ai fini dell’integrazione del reato la
sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo generico.
Il tribunale analizza il rapporto tra l’art. 544-ter c.p. e la contravvenzione di cui all’art. 727, comma secondo, c.p.
La condotta di maltrattamento di animali sorretta da dolo eventuale,
come nel caso analizzato, rientrerà nel campo di applicazione dell’art. 544 ter c.p., che richiede appunto l’elemento soggettivo doloso.
Saranno quindi punite con la contravvenzione contenuta nell’art. 727 comma secondo c.p.
le condotte meramente colpose consistenti nella detenzione di animali
in condizioni incompatibili con la loro natura tali da provocare gravi
sofferenze.
In conclusione si può affermare che in tema di maltrattameno di
animali, bisognerà verificare se dalla condotta siano derivate lesioni o
almeno una grave sofferenza e poi valutare l’elemento soggettivo per
inquadrarla nella corretta fattispecie.
Il Tribunale ha condannato l’imputata per il delitto di cui all’art. 544-ter c.p., per le lesioni cagionate dovute a trascuratezza.
Sussiste “rispetto a tale comportamento omissivo, il dolo al più
eventuale, vista la piena accettazione del rischio dell’evento-lesione
come conseguenza della propria omissione”.
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poveri animali...spero davvero che giustizia sia stata fatta....
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