Soccorso animali feriti o abbandonati in strada: chi contattare?





Una breve premessa è importante prima di passare all'iter procedurale. Per prima cosa è bene ricordare che i cani trovati, con o senza chip hanno gli stessi diritti di fronte alla Legge, pertanto, il cane senza chip non è un cane di nessuno e non diventa di proprietà chi lo trova e non se ne può disporre senza preventiva ed obbligatoria autorizzazione Asl, previa denuncia di ritrovamento come prevede la Legge. Inoltre, per inserire il chip il proprietario ha 30 giorni di tempo dal possesso del cane, quindi non ci è dato sapere se il proprietario è in regola con gli obblighi di Legge o meno e questo in ogni caso non influisce sugli obblighi di chi trova un animale (denuncia di ritrovamento). Da tener presente che i cuccioli fino a 60 giorni di vita non possono avere il microchip. 

RICORDIAMO che È VIETATA LA CESSIONE A QUALSIASI TITOLO DI CANI NON ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA. E' SEMPRE PREFERIBILE OSPITARE il cane per evitargli l'ingresso in canile. La cosa migliore da fare è rivolgersi direttamente alla Asl veterinaria di zona che è preposta ed organizzata per un affidamento provvisorio (in attesa delle indagini sul ritrovamento) ovvero, dopo i tempi stabiliti dalla Legge, per una futura adozione.

La Legge quadro 281/1991, art. 2 comma 5, prevede che i cani vaganti non identificati catturati, nonché i cani ospitati presso i canili, se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possano essere ceduti a privati (dietro preventiva autorizzazione della Asl veterinaria) che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili. Tuttavia in caso di adozione, va però precisato che l’assegnazione della piena proprietà del cane è sottoposta alla condizione risolutiva che non venga eseguita la rivendicazione dal precedente proprietario entro il termine tassativo di un anno come previsto dall’articolo 929 del Codice Civile.

L'abbandono degli animali è in costante aumento ma c'è anche la possibilità che alcuni animali possono scappare dalle loro abitazioni perchè spaventati dai botti o semplicemente vagare nei dintorni delle loro case come capita spesso nelle zone di campagna.

AVVERTENZA: per non incappare in un'ipotesi di reato di appropriazione indebita la normativa deve essere scrupolosamente e tempestivamente osservata nel caso in cui si decida di trattenere il cane nell'attesa di rintracciare il proprietario!!!

Per animali feriti è attivo un servizio di PRONTO SOCCORSO VETERINARIO erogato dal Servizio Veterinario della Asl  e che deve servire esclusivamente per animali in effettivo pericolo di vita, anche se dalla reale esperienza potrebbe essere difficile per persone comuni vautare l'effettivo stato dell'animale, che potrebbe in effetti necessitare di cure immediate anche se non ha segni visibii di ferite e perdite copiose di sangue.


Non è assolutamente vero che chi soccorre un animale ne diventa automaticamente affidatario o proprietario, nè è tenuto a pagare di tasca sua interventi veterinari. L’iter da seguire è questo, anche in virtù del nuovo codice della strada in caso di sinistri:

1) fermarsi
2) chiamare immediatamente polizia locale, asl, comune e tutti i numeri delle forze dell’ordine (perchè sono tutti competenti). Se fanno storie per intervenire minacciare che denunceremo per “OMISSIONE D’ATTI D’UFFICIO”.
3) far intervenire veterinari di turno all’ASP (*ASL)
4) se nessuno interviene… recarsi da un veterinario privato e far fatturare il tutto. Presentare fattura al Comune e/o alla ASP (*ASL)  (dipende dalle Regioni) e chiederne l’immediato rimborso con lettera di accompagnamento nella quale si descrivono gli eventi e l’assenza di intervento. Inviare la missiva anche alla Procura della Repubblica per conoscenza al fine di far emergere omissioni d’atti d’ufficio.

Chi trova un animale ferito è semplicemente il detentore momentaneo. A meno che non manifesti la volontà di divenirne possessore e proprietario. Il responsabile dei cani vaganti sul territorio è la pubblica amministrazione. Questo vale sia per danni cagionati da loro che cagionati a loro. Per le spese sui randagi è il Comune che deve intervenire. Se chiamiamo e non intervengono siamo noi a sostenere una spesa e loro si arricchiscono. L’azione civile processuale si chiama ingiustificato arricchimento.

In sintesi un Vademecum molto utile dopo l’entrata in vigore della normativa del Codice della Strada, che dal 27 dicembre 2012 obbliga a soccorrere gli animali vittime di incidenti.
  
Ho trovato un cane o un gatto randagio ferito.
Cosa devo fare e chi devo contattare.
* Avvicinarlo con cautela, se le condizioni lo permettono,
* Contattare il numero di pronto soccorso del canile pubblico più vicino oppure rivolgersi al Servizio Veterinario della ASL di competenza (obbligato a intervenire per il ritiro dell’animale non di proprietà).
Ho trovato un animale selvatico in difficoltà.
Chi devo contattare.
* Polizia Provinciale competente per territorio;
* Corpo Forestale dello Stato al numero unico nazionale 1515;
* Vigili del Fuoco al numero 115 in caso di situazioni particolari (tetti, alberi, cunicoli);
* Guardia Costiera-Capitaneria di Porto al numero 1530 se l’animale selvatico è in mare;
* Se l’animale selvatico è considerato pericoloso, oltre a un forza di Polizia si deve chiamare il Servizio Veterinario Azienda USL.
Ho assistito ad un caso di abbandono.
Cosa devo fare e chi devo contattare.
* Denunciare i colpevoli alle autorità giudiziarie (Carabinieri/Polizia di Stato/Corpo Forestale/Polizie locali);
* Raccogliere tutti gli elementi necessari ad individuare i responsabili.
Ho assistito ad un caso di maltrattamento.
Cosa devo fare e chi devo contattare.
* Raccogliere prove (comprese foto, video, documenti);
* Denunciare in forma scritta presso una Forza di Polizia (Corpo Forestale-1515, Carabinieri-112, Polizia di Stato-113, Guardia di Finanza-117, Polizie locali, Comune o Provincia);
* Se il maltrattamento è in corso, chiedere intervento urgente.
Ho trovato un cane o un gatto abbandonato (non ferito).
Cosa devo fare e chi devo contattare.
* Avvicinarlo con estrema prudenza e calma per non spaventarlo
* Controllare se è provvisto di medaglietta e/o tatuaggio (vale solo per il cane);
* Denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia o al Servizio Veterinario Usl;
* Se il cane si trova su una sede stradale avvisare subito la Polizia Stradale al 113 o, per le strade urbane, la Polizia locale.
Ho trovato un animale domestico in difficoltà.
Cosa devo fare e chi devo contattare.
Valgono le indicazioni fornite per il vagante.

 Numeri utili da contattare a seconda del caso:

• Polizia Municipale presso i gruppi di appartenenza. Tel. 06/6769.1 (centralino)
• Arma dei Carabinieri. Tel. 112
• Polizia di Stato - Polizia stradale c/o Questura. Tel. 113
• Vigili del Fuoco. Tel. 115
• Protezione Civile Comunale. (per animali “pericolosi”). Tel. 06.6710.9200
• Guardia di Finanza. Tel. 117
• Emergenza sanitaria ARES. Tel. 118
• ANAS (per GRA ed alcuni tratti di consolari). Tel. 841148.
• Corpo Forestale dello Stato (per animali selvatici). Tel. 1515
• Polizia Provinciale (per animali selvatici). Tel. 06.6766.5311
• Guardia Costiera (per animali marini). Tel. 1530.

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