Noi e nostri amici a 4 zampe - Un avvocato risponde alle domande frequenti

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DOMANDE FREQUENTI


Cosa bisogna fare se accidentalmente durante la guida si investe un animale?
L’art.189/9bis del C.d.S. prevede l’obbligo per l’automobilista di fermarsi, in caso di incidenti, per prestare soccorso all’animale ferito. Chi, dopo di avere investito un qualunque animale, non si fermi a recargli soccorso, rischia – una volta individuato – di essere sanzionato anche per non avere richiesto l’intervento di un veterinario o della Asl. Se ad essere investito è un animale selvatico occorre chiamare subito il 112.
Dunque, in caso d’impatto, l’obbligo è chiaro: fermarsi e prestare soccorso oppure fare accorrere sul posto un veterinario od una Forza di Polizia; in pratica occorre comportarsi proprio come se il danno fosse stato cagionato ad un umano. In attesa dei soccorsi l’animale, qualunque sia la sua mole, non deve essere rimosso. Se l’impatto provoca il decesso dell’animale, è sufficiente fare intervenire una Forza di Polizia
Se l’incidente è stato cagionato da un animale a chi bisogna chiedere il risarcimento?
Se l’animale investito è un animale domestico, la responsabilità ricade sui proprietari (art.2052 c.c.) a meno che il proprietario non riesca a dimostrare di aver messo in atto tutte le misure di custodia possibili e che la fuga o lo smarrimento sia avvenuta per caso fortuito. Per i cani, la presenza del microchip consente di risalire al proprietario. Se non c’è microchip, la responsabilità è del Comune. Per gli animali selvatici le cose si complicano notevolmente. Le leggi 968/77 e 152/92 considerano la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato. Tuttavia è altrettanto vero che per l’art.117 della Costituzione� la tutela della fauna selvatica e della caccia è di competenza delle Regioni. Ai sensi dell’art.2043 c.c. dunque, le Regioni devono adottare tutte le misure di competenza per evitare che la fauna selvatica arrechi danni a cose o persone. La Corte di Cassazione (Sez.III, n.60 dell’8.1.2010) ha stabilito che “La responsabilità aquiliana per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’Ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata”. Se il sinistro avviene in autostrada, è tutto molto più semplice perché le strade sono tutte fornite di guardrail, perché l’automobilista paga un pedaggio e dunque, l’autostrada ha l’obbligo di garantire la massima sicurezza. In tal caso non sarà l’automobilista a dover dimostrare la responsabilità della società Autostrade ma sarà quest’ultima a dover dimostrare di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare l’evento.
Cosa accade se il nostro amico a 4 zampe abbaia persistentemente in un condominio?
Dobbiamo innanzitutto ricordare che, come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, abbaiare è un diritto del cane. Tuttavia tale diritto può andare a collidere con il diritto al riposo dei vari condomini ed integrare, talvolta, il reato di disturbo alla quiete pubblica. Ai fini dell’integrazione di tale reato, sarà necessario valutare se, in concreto, il rumore provocato dai cani sia davvero tale da ledere la quiete pubblica e non solo la tranquillità di uno o più specifiche persone. Ne discende che se il latrato dell’animale lede una sola persona, non potrà ritenersi integrato il reato di disturbo alla quiete pubblica. Come sancito dalla sentenza n. 7392/15 della Cassazione Penale, i rumori, dunque, dovranno raggiungere potenzialmente un numero indeterminato di persone non essendo sufficiente, sempre ai fini dell’integrazione del reato di cui sopra, che ad esser disturbati siano solo pochi soggetti. Tali emissioni di rumori, inoltre, dovranno essere accertate attraverso idonei strumenti di rilevazioni sonori e parametrati ad una molteplicità di elementi (rumori di sottofondo, reiterazione del suono, rumori di sottofondo etc.).
Può un condomino vietare la detenzione di un animale di compagnia all’interno di un condominio?
Assolutamente no. In virtù dell’art. 1138 del Codice Civile, così come modificato dalla legge 220/12, “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.” La delibera che eventualmente ne vietasse la detenzione è passibile di impugnazione dinnanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data della deliberazione (per i dissenzienti o astenuti) o dalla data di ricevimento del verbale per gli assenti.
E’ possibile seppellire un animale nel proprio giardino di casa?
L’attuale normativa consente di seppellire in giardino il proprio animale solo nel caso in cui non sia morto a causa di una malattia infettiva poiché in tal caso vi è possibilità di inquinare le falde acquifere. In tal caso occorrerà comunicare il decesso alla ASL di competenza indicando le dimensioni della carcassa e dello spazio che verrà utilizzato, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. In via alternativa, la carcassa potrà altresì essere cremata individualmente o pubblicamente o, ancora, seppellito in uno dei più vicini cimiteri per animali.
Esistono dei limiti alla possibilità di detenzione degli animali in condominio?
Si, nel caso in cui la detenzione possa arrecare un serio pregiudizio agli altri condomini sotto il profilo della quiete o dell’igiene. In tal caso, i condomini contrari alla presenza di un animale domestico dovranno provare la fondatezza della loro pretesa attraverso perizie tecniche, certificazioni, documenti.
La vendita ambulante/itinerante di animali vivi è legale?
Occorre fare riferimento alla normativa contenuta nel regolamento comunale o, allorché non si esprima in tal senso, occorre il regolamento di polizia urbana. Se nemmeno questo esiste, si deve fare riferimento alla legge regionale.
I miei vicini mi creano problemi con la gestione delle colonie feline, cosa devo fare?
Non possono impedire ad una persona di curare le colonie e inoltre non devono compiere atti tali da mettere a repentaglio la vita degli animali.
A chi appartengono i cani senza proprietario?
I cani senza alcun proprietario sono di proprietà del Sindaco. Allorché venga ritrovato un cane senza microchip, fatte le opportune ricerche al fine di individuare se effettivamente abbia un proprietario, in caso di esito negativo il cane verrà chippato ed iscritto all’anagrafe canina al fine di affidarlo a privati che se ne prendano cura.
I nostri vicini possono accendere fuochi d’artificio durante le feste locali?
Nessuna norma all’interno del nostro ordinamento consente l’utilizzo di fuochi d’artificio. Anzi, l’art. 703 del Codice Penale dispone che “Chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio o lancia razzi o innalza aerostati con fiamme o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese”. Purtroppo ciò deve anche fare i conti con le tradizioni e gli usi locali.
Quando si può rinunciare alla proprietà di un animale da compagnia?
Solo in casi di sopraggiunta incapacità fisica o sopraggiunta impossibilità economica che non consentano di fornire all’animale le adeguate cure.
Come mi devo comportare se vedo un animale sulla carreggiata in autostrada?
Occorre chiamare il 112 o il 113 ed il responsabile della gestione e della sicurezza autostradale, l’ANAS, che attraverso le proprie autorità competenti bloccherà il traffico e provvederà al recupero dell’animale.
Come mi devo comportare se vedo un animale intrappolato?
Deve chiamare i Vigili del Fuoco che provvederanno a recarsi sul posto e a liberare l’animale intrappolato.
Cosa devo fare in presenza di un animale ferito?
Occorre contattare immediatamente la Polizia Municipale territorialmente competente la quale, a sua volta, prenderà contatti con la Asl veterinaria ed il veterinario del posto.
Quali sono i compiti delle Asl in materia di tutela animale?
I compiti delle ASL sono innumerevoli e di fondamentale importanza. Vanno dalla prevenzione del randagismo attraverso la sterilizzazione di cani e gatti randagi o recuperati sul territorio, alla verifica del benessere degli animali attraverso sopralluoghi sul posto in caso di denuncia.
Quando serve il passaporto per gli animali?
Il Regolamento CE n. 998/2003 (e successiva modifica del 30 marzo 2004) dell’Unione europea stabilisce che cani, gatti e furetti che viaggiano nei paesi dell’Unione Europea devono avere un passaporto. Il documento identificativo, rilasciato dalle Asl, è obbligatorio dal 1° ottobre 2004. Per verificare che il passaporto appartiene a quel determinato cane o gatto, le ASL, prima di rilasciarlo, dovranno verificare che sia presente il “microchip indicativo” che viene “iniettato” sotto la cute dell’animale dai veterinari autorizzati, in una parte del corpo che verrà poi specificata sul passaporto (esempio: spalla destra, sinistra collo etc.) insieme al numero del microchip. Il passaporto è necessario per tutelarsi dai rischi sanitari e deve contenere i dati anagrafici del proprietario dell’animale, deve certificare le eventuali vaccinazioni effettuate all’animale e obbligatoriamente la vaccinazione antirabbica effettuata almeno ventuno giorni prima della partenza. Nel caso di Gran Bretagna, Irlanda e Svezia, sarà necessario anche un test immunologico di verifica degli anticorpi della rabbia da effettuare nei tempi richiesti da ciascun Paese. Ventiquattro ore prima della partenza il veterinario certificherà, apponendo un timbro sul passaporto, che l’animale è in condizioni di salute idonee per il viaggio.

Normativa nazionale
Legge n. 281/91 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
Legge 244/2007 art. 2 comma 371 – modifica l’art. 4 della Legge n. 281/1997 e prevede la presenza nei canili di volontari preposti alla gestione delle adozioni dei cani come condizione essenziale perché i Comuni possano stipulare convenzioni con le aziende private per la gestione dei canili.
Accordo Stato Regioni del 6.02.2003 – norme per la detenzione e il commercio di animali da compagnia
Decreto Legislativo n. 116/92 – dal 1° gennaio 2017 verrà abrogato dal D. Lgs. 26/2014. Attua la Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, stabilisce norme sugli spazi riservati agli animali da esperimento.
Decreto Legislativo 26/2014 – in attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, abroga il precedente D. Lgs. 116 /92 e sarà in vigore dal 2017; contiene nell’ allegato III norme sugli spazi riservati agli animali da esperimento. Tali spazi minimi, ai quali non si può derogare, riguardano i canili sanitari di prima accoglienza dove i cani devono restare per il breve periodo in cui vengono loro somministrate le prestazioni sanitarie obbligatorie (sverminazione, vaccinazione, sterilizzazione, eventuali cure urgenti di patologie presenti alla cattura), nei canili rifugio, dove i cani entreranno successivamente, le condizioni devono tenere conto – come affermato dalla L.R. 34/97 art. 5 – delle loro esigenze etologiche e del tempo di permanenza che può essere anche molto lungo, prima dell’adozione.
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, redatta dalla Lega Internazionale dei Diritti dell’Animale, presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e sottoscritta da personalità del mondo filosofico, giuridico, scientifico; successivamente è stata proclamata a Parigi, presso la sede dell’ Unesco il 15 ottobre 1978.
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009
Legge 20 luglio 2004, n.189 relativa alle “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”.
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004
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