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Fonte https://www.ioconfido.com/lavvocato-risponde/
DOMANDE FREQUENTI
Normativa nazionale
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DOMANDE FREQUENTI
Cosa bisogna fare se accidentalmente durante la guida si investe un animale?
L’art.189/9bis del C.d.S. prevede l’obbligo per l’automobilista di
fermarsi, in caso di incidenti, per prestare soccorso all’animale
ferito. Chi, dopo di avere investito un qualunque animale, non si fermi a
recargli soccorso, rischia – una volta individuato – di essere
sanzionato anche per non avere richiesto l’intervento di un veterinario o
della Asl. Se ad essere investito è un animale selvatico occorre
chiamare subito il 112.
Dunque, in caso d’impatto, l’obbligo è chiaro: fermarsi e prestare soccorso oppure fare accorrere sul posto un veterinario od una Forza di Polizia; in pratica occorre comportarsi proprio come se il danno fosse stato cagionato ad un umano. In attesa dei soccorsi l’animale, qualunque sia la sua mole, non deve essere rimosso. Se l’impatto provoca il decesso dell’animale, è sufficiente fare intervenire una Forza di Polizia
Dunque, in caso d’impatto, l’obbligo è chiaro: fermarsi e prestare soccorso oppure fare accorrere sul posto un veterinario od una Forza di Polizia; in pratica occorre comportarsi proprio come se il danno fosse stato cagionato ad un umano. In attesa dei soccorsi l’animale, qualunque sia la sua mole, non deve essere rimosso. Se l’impatto provoca il decesso dell’animale, è sufficiente fare intervenire una Forza di Polizia
Se l’animale investito è un animale domestico, la responsabilità ricade
sui proprietari (art.2052 c.c.) a meno che il proprietario non riesca a
dimostrare di aver messo in atto tutte le misure di custodia possibili e
che la fuga o lo smarrimento sia avvenuta per caso fortuito. Per i
cani, la presenza del microchip consente di risalire al proprietario. Se
non c’è microchip, la responsabilità è del Comune. Per gli animali
selvatici le cose si complicano notevolmente. Le leggi 968/77 e 152/92
considerano la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato.
Tuttavia è altrettanto vero che per l’art.117 della Costituzione� la
tutela della fauna selvatica e della caccia è di competenza delle
Regioni. Ai sensi dell’art.2043 c.c. dunque, le Regioni devono adottare
tutte le misure di competenza per evitare che la fauna selvatica arrechi
danni a cose o persone. La Corte di Cassazione (Sez.III, n.60
dell’8.1.2010) ha stabilito che “La responsabilità aquiliana per i danni
provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve
essere imputata all’Ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco,
Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente
affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e
di gestione della fauna ivi insediata”. Se il sinistro avviene in
autostrada, è tutto molto più semplice perché le strade sono tutte
fornite di guardrail, perché l’automobilista paga un pedaggio e dunque,
l’autostrada ha l’obbligo di garantire la massima sicurezza. In tal
caso non sarà l’automobilista a dover dimostrare la responsabilità della
società Autostrade ma sarà quest’ultima a dover dimostrare di aver
adottato tutte le cautele idonee ad evitare l’evento.
Cosa accade se il nostro amico a 4 zampe abbaia persistentemente in un condominio?
Dobbiamo innanzitutto ricordare che, come sancito dalla Suprema Corte
di Cassazione, abbaiare è un diritto del cane. Tuttavia tale diritto può
andare a collidere con il diritto al riposo dei vari condomini ed
integrare, talvolta, il reato di disturbo alla quiete pubblica. Ai fini
dell’integrazione di tale reato, sarà necessario valutare se, in
concreto, il rumore provocato dai cani sia davvero tale da ledere la
quiete pubblica e non solo la tranquillità di uno o più specifiche
persone. Ne discende che se il latrato dell’animale lede una sola
persona, non potrà ritenersi integrato il reato di disturbo alla quiete
pubblica. Come sancito dalla sentenza n. 7392/15 della Cassazione
Penale, i rumori, dunque, dovranno raggiungere potenzialmente un numero
indeterminato di persone non essendo sufficiente, sempre ai fini
dell’integrazione del reato di cui sopra, che ad esser disturbati siano
solo pochi soggetti. Tali emissioni di rumori, inoltre, dovranno essere
accertate attraverso idonei strumenti di rilevazioni sonori e
parametrati ad una molteplicità di elementi (rumori di sottofondo,
reiterazione del suono, rumori di sottofondo etc.).
Può un condomino vietare la detenzione di un animale di compagnia all’interno di un condominio?
Assolutamente no. In virtù dell’art. 1138 del Codice Civile, così come
modificato dalla legge 220/12, “Le norme del regolamento non possono
vietare di possedere o detenere animali domestici.” La delibera che
eventualmente ne vietasse la detenzione è passibile di impugnazione
dinnanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data della
deliberazione (per i dissenzienti o astenuti) o dalla data di
ricevimento del verbale per gli assenti.
E’ possibile seppellire un animale nel proprio giardino di casa?
L’attuale normativa consente di seppellire in giardino il proprio
animale solo nel caso in cui non sia morto a causa di una malattia
infettiva poiché in tal caso vi è possibilità di inquinare le falde
acquifere. In tal caso occorrerà comunicare il decesso alla ASL di
competenza indicando le dimensioni della carcassa e dello spazio che
verrà utilizzato, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. In via
alternativa, la carcassa potrà altresì essere cremata individualmente o
pubblicamente o, ancora, seppellito in uno dei più vicini cimiteri per
animali.
Esistono dei limiti alla possibilità di detenzione degli animali in condominio?
Si, nel caso in cui la detenzione possa arrecare un serio pregiudizio
agli altri condomini sotto il profilo della quiete o dell’igiene. In
tal caso, i condomini contrari alla presenza di un animale domestico
dovranno provare la fondatezza della loro pretesa attraverso perizie
tecniche, certificazioni, documenti.
La vendita ambulante/itinerante di animali vivi è legale?
Occorre fare riferimento alla normativa contenuta nel regolamento
comunale o, allorché non si esprima in tal senso, occorre il regolamento
di polizia urbana. Se nemmeno questo esiste, si deve fare riferimento
alla legge regionale.
I miei vicini mi creano problemi con la gestione delle colonie feline, cosa devo fare?
Non possono impedire ad una persona di curare le colonie e inoltre non
devono compiere atti tali da mettere a repentaglio la vita degli
animali.
A chi appartengono i cani senza proprietario?
I
cani senza alcun proprietario sono di proprietà del Sindaco. Allorché
venga ritrovato un cane senza microchip, fatte le opportune ricerche al
fine di individuare se effettivamente abbia un proprietario, in caso di
esito negativo il cane verrà chippato ed iscritto all’anagrafe canina al
fine di affidarlo a privati che se ne prendano cura.
I nostri vicini possono accendere fuochi d’artificio durante le feste locali?
Nessuna norma all’interno del nostro ordinamento consente l’utilizzo di
fuochi d’artificio. Anzi, l’art. 703 del Codice Penale dispone che
“Chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle
sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi
da fuoco, accende fuochi d’artificio o lancia razzi o innalza aerostati
con fiamme o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è
punito con l’ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo
ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a
un mese”. Purtroppo ciò deve anche fare i conti con le tradizioni e gli
usi locali.
Quando si può rinunciare alla proprietà di un animale da compagnia?
Solo in casi di sopraggiunta incapacità fisica o sopraggiunta
impossibilità economica che non consentano di fornire all’animale le
adeguate cure.
Come mi devo comportare se vedo un animale sulla carreggiata in autostrada?
Occorre chiamare il 112 o il 113 ed il responsabile della gestione e
della sicurezza autostradale, l’ANAS, che attraverso le proprie autorità
competenti bloccherà il traffico e provvederà al recupero dell’animale.
Come mi devo comportare se vedo un animale intrappolato?
Deve chiamare i Vigili del Fuoco che provvederanno a recarsi sul posto e a liberare l’animale intrappolato.
Cosa devo fare in presenza di un animale ferito?
Occorre contattare immediatamente la Polizia Municipale
territorialmente competente la quale, a sua volta, prenderà contatti con
la Asl veterinaria ed il veterinario del posto.
Quali sono i compiti delle Asl in materia di tutela animale?
I compiti delle ASL sono innumerevoli e di fondamentale importanza.
Vanno dalla prevenzione del randagismo attraverso la sterilizzazione di
cani e gatti randagi o recuperati sul territorio, alla verifica del
benessere degli animali attraverso sopralluoghi sul posto in caso di
denuncia.
Quando serve il passaporto per gli animali?
Il
Regolamento CE n. 998/2003 (e successiva modifica del 30 marzo 2004)
dell’Unione europea stabilisce che cani, gatti e furetti che viaggiano
nei paesi dell’Unione Europea devono avere un passaporto. Il documento
identificativo, rilasciato dalle Asl, è obbligatorio dal 1° ottobre
2004. Per verificare che il passaporto appartiene a quel determinato
cane o gatto, le ASL, prima di rilasciarlo, dovranno verificare che sia
presente il “microchip indicativo” che viene “iniettato” sotto la cute
dell’animale dai veterinari autorizzati, in una parte del corpo che
verrà poi specificata sul passaporto (esempio: spalla destra, sinistra
collo etc.) insieme al numero del microchip. Il passaporto è necessario
per tutelarsi dai rischi sanitari e deve contenere i dati anagrafici del
proprietario dell’animale, deve certificare le eventuali vaccinazioni
effettuate all’animale e obbligatoriamente la vaccinazione antirabbica
effettuata almeno ventuno giorni prima della partenza. Nel caso di Gran
Bretagna, Irlanda e Svezia, sarà necessario anche un test immunologico
di verifica degli anticorpi della rabbia da effettuare nei tempi
richiesti da ciascun Paese. Ventiquattro ore prima della partenza il
veterinario certificherà, apponendo un timbro sul passaporto, che
l’animale è in condizioni di salute idonee per il viaggio.
Normativa nazionale
Legge n. 281/91 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
Legge 244/2007 art. 2 comma 371 – modifica l’art. 4 della Legge n.
281/1997 e prevede la presenza nei canili di volontari preposti alla
gestione delle adozioni dei cani come condizione essenziale perché i
Comuni possano stipulare convenzioni con le aziende private per la
gestione dei canili.
Accordo Stato Regioni del 6.02.2003 – norme per la detenzione e il commercio di animali da compagnia
Decreto Legislativo n. 116/92 – dal 1° gennaio 2017 verrà abrogato dal
D. Lgs. 26/2014. Attua la Direttiva n. 86/609/CEE in materia di
protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini
scientifici, stabilisce norme sugli spazi riservati agli animali da
esperimento.
Decreto Legislativo 26/2014 – in attuazione della
Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici, abroga il precedente D. Lgs. 116 /92 e sarà in vigore dal
2017; contiene nell’ allegato III norme sugli spazi riservati agli
animali da esperimento. Tali spazi minimi, ai quali non si può derogare,
riguardano i canili sanitari di prima accoglienza dove i cani devono
restare per il breve periodo in cui vengono loro somministrate le
prestazioni sanitarie obbligatorie (sverminazione, vaccinazione,
sterilizzazione, eventuali cure urgenti di patologie presenti alla
cattura), nei canili rifugio, dove i cani entreranno successivamente, le
condizioni devono tenere conto – come affermato dalla L.R. 34/97 art. 5
– delle loro esigenze etologiche e del tempo di permanenza che può
essere anche molto lungo, prima dell’adozione.
Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Animale, redatta dalla Lega Internazionale
dei Diritti dell’Animale, presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e
sottoscritta da personalità del mondo filosofico, giuridico,
scientifico; successivamente è stata proclamata a Parigi, presso la sede
dell’ Unesco il 15 ottobre 1978.
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009
Legge 20 luglio 2004, n.189 relativa alle “Disposizioni concernenti il
divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi
in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”.
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004
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relative risposte verranno pubblicati nella pagina “L’Avvocato
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