Per il T.A.R. di Latina il Comune deve
perseguire le finalità pubbliche mediante regole alternative al divieto
assoluto di frequentazione delle spiagge libere da parte degli animali
Appare illegittimo per
difetto di motivazione, oltre che per violazione del principio di
proporzionalità, il provvedimento con cui Comune ha vietato in maniera
assoluta l'ingresso agli animali sulle spiaggie destinate alla libera
balneazione.
L'amministrazione
avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità
pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge.
Lo ha affermato il TAR Lazio, prima sezione, nella sentenza n. 176/2019 (qui
sotto allegata), accogliendo il ricorso di una Onlus contro l'ordinanza
con cui il Dirigente del Comune nella parte in cui aveva vietato ai
conduttori di animali di poter accedere alle spiagge del litorale
durante la stagione balneare.
Il caso
In
particolare, l'ordinanza aveva vietato di "condurre e far permanere
qualsiasi tipo d'animale, anche sorvegliato e munito di regolare
museruola e guinzaglio tutti i giorni" e per tutta la durata della
stagione balneare, consentendo agli animali solo di accedere alle
spiagge negli stabilimenti balneari, a pagamento, in cui i concessionari
avessero creato per loro apposite zone.
Una
conclusione contestata dall'Associazione ricorrente secondo la quale
l'ordinanza gravata avrebbe irragionevolmente imposto ai conduttori di
animali il generalizzato divieto di accesso alle spiagge libere,
in assenza di una motivazione che giustificasse tale scelta e senza
specificare quali cautele comportamentali sarebbero state necessarie per
la tutela dell'igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei
bagnanti.
Il TAR rammenta che il principio di proporzionalità impone
alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte
ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella
meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare
agli stessi "inutili" sacrifici.
Animali in spiaggia: illegittimo il divieto d'accesso assoluto
La scelta di vietare l'ingresso agli animali
sulle spiagge destinate alla libera balneazione, spiega il Collegio,
risulta irragionevole e illogica, oltre che irrazionale e
sproporzionata, anche alla luce delle indicazioni regionali che
attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di
predisposizione del PUA, tratti di arenile da destinare all'accoglienza
degli animali da compagnia.
In
particolare come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in
vicende del tutto similari, l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la
possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene
e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto
di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare
l'accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche
all'accesso degli animali, con l'individuazione delle aree viceversa
interdette al loro accesso (cfr. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria,
sent. n. 225/2014).
Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, quindi, deve ritenersi che il divieto non sia sufficientemente controbilanciato
da tale eventualità, non solo per la circostanza di creare una
ingiustificata sperequazione tra cittadini ma anche in quanto affidato,
come detto, alla mera facoltà del singolo concessionario. Il
provvedimento impugnato va dunque annullato.
( Fonte: studiocataldi.it)
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