Animali in condominio: i conigli possono ritenersi animali domestici?




All'esame della commissione agricoltura alla Camera la proposta di legge che chiede l'iscrizione dei conigli all'anagrafe, multe e carcere per chi li macella e ne sfrutta le pelli.

  

Animali da compagnia [1] . Il nostro legislatore, all'articolo 1138 c.c., dispone all'ultimo comma che «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».


In sede di approvazione del testo normativo, è stato scelto il termine "domestico" ad altre indicazioni (da compagnia), con l'intento (forse) di evitare l'ingresso di animali esotici negli alloggi in condominio.
L'animale domestico, a cui si riferisce la norma, non coincide con l'animale da compagnia, ma ha una portata più ristretta.
La scelta lessicale è stata dettata dalla volontà di comprendere unicamente quegli animali che nel comune sentire sono avvertiti come domestici.
Sono tali: il cane, il gatto, gli uccellini da gabbia, i criceti, i pesci da acquario; per contro, dovrebbero escludersi gli animali non convenzionali.
Ora si parla solo di animali domestici, con ciò vietando, ad esempio, la detenzione di serpenti, iguane (salvo specifiche autorizzazioni).
Si pensava che con questa precisazione terminologica sarebbero cessati gli equivoci;così non è stato.
Difatti, a detta della Società Italiana Veterinari Animali Esotici (Sivae) «il legislatore ha perso l'occasione per adottare una definizione scientificamente esatta e giuridicamente sostenibile.
Utilizzando l'impropria definizione di "animali domestici", il condominio dice sì al maiale (che è domestico) in salotto e no al criceto (che non lo è)». La confusione interpretativa è stata provocata dal fatto che non esiste una definizione legislativa che definisca concretamente l'animale domestico.
Animali esotici non convenzionali. Secondo il parere dei veterinari, esiste una differenza tra animali esotici e animali non convenzionali, spesso considerati appartenenti alla stessa categoria.
La differenza principale riguarda la provenienza dell'animale: Pappagalli, rettili, il riccio africano, sono da considerarsi animali esotici perché non autoctoni del territorio italiano.
Gli animali non convenzionali, invece, sono autoctoni ma sono considerati non domestici in quanto non esiste ancora una competenza diffusa per curare e gestire questi animali in ambito veterinario: sono dunque necessarie delle competenze e specializzazioni specifiche; il coniglio ad esempio, così come alcune specie di tartarughe, sebbene siano sempre più presenti nelle nostre case come animali da compagnia, appartengono alla categoria dei non Convenzionali.
Secondo altri studi, il termine esotico viene in effetti correttamente applicato a specie non autoctone dell'Italia, come pappagalli, per fare un esempio, ma comprende anche specie, come appunto il coniglio, che non rientrano nella definizione classica di animale da compagnia, come sono per tradizione il cane e il gatto.
Il suo impiego è poi rafforzato dalla medicina veterinaria anglosassone, in cui anche coniglio e furetto sono veramente "esotici", in quanto effettivamente non autoctoni.
Tutti questi animali "non convenzionali" nei testi di medicina veterinaria vengono comunemente definiti exoticanimals.
In particolare, il ddl n. 30 si occupa dei conigli a cui, in considerazione della sua presenza nelle case degli italiani, occorre riconoscere lo status di animale da affezione.
In tale proposta si legge che il coniglio, dopo il cane e il gatto, risulta essere l'animale più diffuso nelle case degli italiani.
A differenza del cane e del gatto, però, il suo status di animale di affezione non è riconosciuto dalla legge, nonostante il legame affettivo tra l'animale e le persone che se ne prendono cura e le indubbie sensibilità e capacità di provare sentimenti, caratteristiche anche di questa specie. La presente proposta prevede all'articolo 2, comma 1, come diretta conseguenza del riconoscimento dei conigli quali animali di affezione, il divieto di: macellazione; importarli e di esportarli a tale fine, di vendere e di consumare le loro carni nel territorio nazionale; commercializzare le loro pelli e pellicce.
Tale ultimo divieto consentirebbe di porre fine alla mattanza di conigli perpetrata per la produzione di pellicce o di capi di abbigliamento e accessori di ogni genere.
L'articolo 3 reca il regime sanzionatorio stabilendo che chiunque allevi, esporti, importi, sfrutti economicamente o detenga,trasporti, ceda o riceva a qualunque titolo conigli al fine della macellazione, o commercializzi le loro carni sia punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per ciascun animale.
Conformemente a quanto già disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, con riferimento alla commercializzazione delle pelli e pellicce di cani, gatti e foche, è disposto inoltre che chiunque produca, commercializzi, esporti o introduca nel territorio nazionale a qualunque titolo prodotti derivati dalla pelle o dalla pelliccia di coniglio sia punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a100.000 euro.

[1] TARANTINO M. "Animali in condominio. Tutele e responsabilità", ed. Condominioewb, 2019, p. 17
(Fonte: www.condominioweb.com  )

 

 

 

Commenti