Cane percosso per scopi educativi: sì al sequestro - Cassazione penale, sez. III, sentenza 05/10/2018 n° 44554
Lo scopo educativo non è idoneo ad escludere il reato di maltrattamenti nei confronti di un cane, oggetto di violente percosse da parte del padrone.
E' quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 5 ottobre 2018, n. 44554.
Il caso vedeva un uomo sottoporre a sevizie il
proprio cane, colpendolo ripetutamente con calci, pugni, con una
cintura e lanciandolo addirittura contro ad un muro. Per tale motivo
veniva disposto sequestro dell'animale anche se, in sede di riesame,
annullava il provvedimento ritenendo non sussistenti i presupposti del
reato di maltrattamenti di animali, posto che le percosse sarebbero
state inflitte a scopo educativo e senza lasciare tracce visibili sul
corpo del cane.
L'art. 544-ter c.p., comma 1,
differenzia la condotta di aver cagionato all'animale una lesione senza
necessità, dalla condotta di sottoposizione dell'animale a sevizie o a
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche, in assenza di lesioni. Si tratta, infatti,
di un reato a forma libera a più fattispecie con diverse modalità di
concretizzazione della condotta criminosa e di offesa al bene giuridico
tutelato.
Il caso di specie rientrerebbe, secondo la
Suprema Corte, proprio in questa seconda ipotesi, con la conseguenza che
avrebbero errato i giudici di merito nell'evidenziare la mancanza di
crudeltà e l'assenza di necessità, in quanto si tratta di profili che
rilevano solo nel caso di condotta produttiva di lesioni sull'animale.
Senza considerare che la condotta di sottoposizione a sevizie non
richiede nemmeno che i maltrattamenti posti in essere con crudeltà
abbiano lasciato segni visibili sul corpo dell'animale.
(FONTE: Altalex, 4 dicembre 2018. Nota di Simone Marani - altalex.com )
Commenti
Posta un commento