Cane percosso per scopi educativi: sì al sequestro - Cassazione penale, sez. III, sentenza 05/10/2018 n° 44554



Lo scopo educativo non è idoneo ad escludere il reato di maltrattamenti nei confronti di un cane, oggetto di violente percosse da parte del padrone.

E' quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 5 ottobre 2018, n. 44554.

Il caso vedeva un uomo sottoporre a sevizie il proprio cane, colpendolo ripetutamente con calci, pugni, con una cintura e lanciandolo addirittura contro ad un muro. Per tale motivo veniva disposto sequestro dell'animale anche se, in sede di riesame, annullava il provvedimento ritenendo non sussistenti i presupposti del reato di maltrattamenti di animali, posto che le percosse sarebbero state inflitte a scopo educativo e senza lasciare tracce visibili sul corpo del cane.

L'art. 544-ter c.p., comma 1, differenzia la condotta di aver cagionato all'animale una lesione senza necessità, dalla condotta di sottoposizione dell'animale a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, in assenza di lesioni. Si tratta, infatti, di un reato a forma libera a più fattispecie con diverse modalità di concretizzazione della condotta criminosa e di offesa al bene giuridico tutelato.

Il caso di specie rientrerebbe, secondo la Suprema Corte, proprio in questa seconda ipotesi, con la conseguenza che avrebbero errato i giudici di merito nell'evidenziare la mancanza di crudeltà e l'assenza di necessità, in quanto si tratta di profili che rilevano solo nel caso di condotta produttiva di lesioni sull'animale.

Senza considerare che la condotta di sottoposizione a sevizie non richiede nemmeno che i maltrattamenti posti in essere con crudeltà abbiano lasciato segni visibili sul corpo dell'animale.

(FONTE: Altalex, 4 dicembre 2018. Nota di Simone Marani - altalex.com )






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