Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3 - "Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo"
Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 21 del 15 aprile 2019
"Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
INDICE
Art. 1 Finalità.
Art. 2 Definizioni.
Art. 3 Competenze della Regione.
Art. 4 Competenze dei Comuni.
Art. 5 Competenze delle Aziende Sanitarie Locali.
Art. 6 Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione.
Art. 7 Registro Tumori Animali.
Art. 8 Commissione per i diritti degli animali d'affezione.
Art. 9 Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione.
Art. 10 Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità.
Art. 11 Canili municipali e canili privati.
Art. 12 Controllo del randagismo.
Art. 13 Disciplina dei cani liberi accuditi.
Art. 14 Protezione dei gatti in libertà.
Art. 15 Accesso dei cani alle spiagge.
Art. 16 Trasporto degli animali d'affezione.
Art. 17 Allevamento degli animali d'affezione.
Art. 18 Obblighi degli allevatori di cani e dei gatti e dei commercianti di animali d'affezione.
Art. 19 Formazione.
Art. 20 Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.
Art. 21 Guardie zoofile.
Art. 22 Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti.
Art. 23 Contributi regionali.
Art. 24 Istituzione del Garante regionale dei Diritti degli Animali.
Art. 25 Sanzioni amministrative.
Art. 26 Clausola valutativa.
Art. 27 Abrogazione.
Art. 28 Copertura finanziaria.
Art. 29 Entrata in vigore.
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Campania, per realizzare sul proprio territorio una corretta
convivenza tra le persone e gli animali d'affezione, promuove e
disciplina ogni utile iniziativa e servizio per favorire il rispetto e
il riconoscimento dei diritti degli animali, come previsto dall'articolo
8, comma 1, lettera s), dello Statuto regionale, dalle convenzioni
internazionali e dalla normativa comunitaria e incentiva l'accoglienza e
la buona tenuta degli animali d'affezione presso le famiglie
proprietarie.
2.
La Regione Campania promuove e disciplina il controllo del randagismo,
in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281
(Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo), a tutela della salute pubblica e dell'ambiente e per
migliorare in modo efficace il benessere degli animali d'affezione e il
loro rapporto con l'uomo.
3.
All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti
di competenza, la Regione, gli enti locali competenti e le Aziende
Sanitarie Locali (ASL), con la collaborazione dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, delle istituzioni
scolastiche e universitarie, dei veterinari liberi professionisti, delle
guardie zoofile, attraverso le organizzazioni che li rappresentano a
livello regionale, oltre gli enti ed associazioni di volontariato
protezionistiche, zoofile e animaliste, regolarmente riconosciute e
iscritte nell'apposito albo regionale, nel rispetto delle indicazioni
impartite dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro
dal disavanzo sanitario fino al perdurare del commissariamento.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a)
animale d'affezione: l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto,
dall'uomo per affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi
quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili,
gli animali coinvolti nell'ambito degli interventi assistiti con animali
e quelli impiegati nella pubblicità con l'esclusione degli animali di
cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione;
b) animale randagio: il cane vagante sul territorio che non ha un proprietario o un detentore a qualsiasi titolo;
c)
cane libero accudito: il cane che vive abitualmente in un determinato
territorio che ha abitudini stanziali nonché assenza di comportamenti
aggressivi;
d)
proprietario di un animale d'affezione: colui che ha la facoltà di
disporre di un animale d'affezione in modo pieno e esclusivo, entro i
limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento
giuridico, provvedendo ai suoi bisogni e soddisfacendo le sue necessità
naturali, rispondendo della vita e della sua incolumità;
e)
detentore di un animale d'affezione: colui che detiene a qualunque
titolo un animale d'affezione anche per un periodo limitato di tempo;
f) canile: struttura adibita al ricovero temporaneo di cani;
g)
Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione: il sistema
informativo on line della Regione Campania di registrazione dei codici
dei microchip identificativi previsti per animali d'affezione per i
quali è previsto un obbligo nazionale;
h)
CRIUV: Centro di riferimento regionale per l'igiene urbana veterinaria,
organismo regionale di affiancamento ai servizi veterinari delle ASL
per le attività di igiene urbana veterinaria (IUV) e prevenzione del
randagismo;
i)
RTA: Registro tumori animali, sistema informativo on line della Regione
Campania di registrazione di tumori diagnosticati negli animali;
l)
prestazioni sanitarie di primo livello: l'iscrizione all'anagrafe, la
sterilizzazione, le prestazioni cliniche, chirurgiche e diagnostiche di
primo soccorso, erogate anche in regime di ricovero o di day hospital,
rese dalle ASL in favore degli animali randagi, le necroscopie per le
identificazioni nei casi di morte;
m)
prestazioni sanitarie di secondo livello: le attività di diagnostica
specialistica strumentale e le prestazioni specialistiche
clinico-chirurgiche in regime di ricovero o di day hospital rese dalle
ASL in favore degli animali randagi;
n)
colonia felina: il gruppo di gatti formatosi spontaneamente che
condivide il medesimo habitat ovvero qualsiasi territorio pubblico o
privato nel quale vive stabilmente, indipendentemente dal numero di cui è
composto e che sia accudito o meno da cittadini;
o)
allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di
cani e gatti, anche per fini commerciali, in numero pari o superiore a
cinque fattrici o trenta cuccioli per anno, di proprietà
dell'allevatore;
p)
attività economica con animali d'affezione: qualsiasi attività che
coinvolga animali dalla quale si ricava un vantaggio economico o
commerciale, anche se praticata tramite internet.
Art. 3
(Competenze della Regione)
1. La Regione Campania:
a)
individua, nell'ambito del piano regionale integrato, in conformità al
dettato dell'articolo 41 del Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai Controlli ufficiali
intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e
di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
piani ed attività con obiettivi operativi e relativi indicatori, in
materia di banca dati, di sterilizzazioni e pronto soccorso dei cani
randagi e dei gatti liberi, di controllo ufficiale sui concentramenti di
animali d'affezione, di formazione dei soggetti deputati a effettuare i
controlli e di informazione specifica in materia;
b)
redige un documento di programmazione annuale di prevenzione del
randagismo per l'attuazione dei piani e delle attività, secondo
procedure standard e monitora l'andamento degli stessi per verificarne
la corretta attuazione;
c) garantisce i dovuti flussi informativi presso il Ministero della salute;
d)
promuove, d'intesa con gli enti locali singoli o associati, la
realizzazione di canili municipali e la riqualificazione di quelli
esistenti;
e)
promuove l'istituzione dei cimiteri per animali d'affezione per
assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i
loro animali deceduti e per garantire la tutela dell'igiene pubblica, la
salute della comunità e dell'ambiente;
f)
promuove e incentiva la realizzazione da parte dei Comuni di aree verdi
all'interno di parchi comunali recintate e opportunamente attrezzate
riservate ai cani;
g) favorisce l'impiego di unità cinofile lungo le coste per il potenziamento delle attività di salvamento;
h)
sostiene e promuove progetti e iniziative volti all'educazione e alla
sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche nelle scuole di ogni
ordine e grado, al rispetto dei diritti degli animali, ad una corretta
convivenza tra persone ed animali d'affezione, all'accoglienza ed alla
buona tenuta degli stessi, percorsi di adozione consapevole degli
animali ospiti dei canili, nonché dei cani e gatti senza padrone con
accertata disabilità;
i)
favorisce in collaborazione con gli enti locali singoli o associati, le
ASL, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, le
università, gli ordini veterinari provinciali, gli enti e le
associazioni protezionistiche iscritte all'Albo o che hanno la
personalità giuridica di ente morale, iniziative di informazione e di
educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione
pubblica in genere per la protezione degli animali e per il controllo
delle nascite ed il non abbandono, da svolgersi anche nelle scuole;
l)
pubblica sul sito internet istituzionale l'elenco delle aree di
accoglienza riservate agli animali d'affezione nei parchi e giardini
pubblici, nelle spiagge in concessione attrezzate e nelle spiagge libere
attrezzate con l'indicazione dei servizi offerti;
m)
definisce con regolamento, sentito il parere della Commissione di cui
all'articolo 8, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità:
1)
di conduzione degli animali d'affezione, di accesso nelle strutture
ospedaliere, residenziali e semiresidenziali, sui mezzi di trasporto
pubblico, nei luoghi aperti al pubblico, nei luoghi pubblici ivi
comprese le spiagge;
2)
per la classificazione delle tipologie, dei requisiti strutturali e di
funzionamento delle strutture di ricovero degli animali d'affezione,
nonché i criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti;
3) per la realizzazione e la gestione dei cimiteri degli animali d'affezione;
4)
per l'apertura e la gestione degli allevamenti degli animali
d'affezione, dell'attività di pensione, toelettatura ed aree di
addestramento;
5) per l'apertura e la gestione delle attività di commercio degli animali d'affezione;
6)
per i requisiti minimi per il servizio di ricovero e degenza dei cani
vaganti da rispettare nella redazione dei capitolati tecnici delle
procedure di evidenza pubblica per l'affidamento e la custodia degli
animali d'affezione ed il relativo tariffario regionale per il servizio
di affidamento e custodia degli animali d'affezione;
7)
per l'erogazione delle attività di pronto soccorso dei servizi
veterinari delle ASL per gli animali randagi prevedendo, se il personale
medico veterinario dipendente risulti insufficiente, anche il ricorso
temporaneo a collaborazioni interaziendali. Le prestazioni di Pronto
Soccorso sono previste in modo da contenere e limitare al massimo lo
spostamento e il trasporto di animali feriti, privilegiando strutture in
loco che dispongono delle professionalità e delle strumentazioni
necessarie alle erogazioni delle prestazioni;
8)
per il riparto dei contributi di cui all'articolo 23 e l'erogazione
degli indennizzi agli allevatori per le perdite di capi di bestiame
causate da cani randagi di cui all'articolo 22;
9) per la valutazione del rischio dei cani di cui al registro indicato all'articolo 10, comma 4;
10) per il funzionamento dei registri tumori animali di cui all'articolo 7.
Art. 4
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni singoli o associati provvedono:
a)
alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti.
I canili municipali, se non gestiti dal Comune, sono affidati in
gestione mediante procedure ad evidenza pubblica tramite l'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), con
un rapporto qualità prezzo, nella misura percentuale di 70 per qualità e
30 per il prezzo, tenendo conto di tutte le caratteristiche elencate
nella presente legge;
b) a convenzionarsi, se il Comune è sprovvisto di canile municipale, con canili privati;
c)
ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani
randagi accalappiati nei canili sotto il controllo sanitario dei servizi
veterinari delle ASL;
d) ad assicurare la direzione sanitaria dei canili pubblici tramite medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
e)
ad attivare il controllo del territorio sulla esistenza dei cani
randagi segnalandone la presenza tramite la polizia municipale, ai
servizi veterinari delle ASL e comunicando contestualmente la
disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la
programmazione delle attività di cattura dei cani randagi di cui
all'articolo 5, comma l, lettera c); in assenza di tale disponibilità i
servizi veterinari delle ASL provvedono in ogni caso ad assicurare
trattamenti sanitari di primo e secondo livello;
f) a realizzare aree di verde pubblico, recintate ed attrezzate, riservate ai cani;
g)
a dotare i comandi di polizia municipale di appositi lettori per
microchip per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta
identificazione e registrazione dei cani;
h) ad emanare i regolamenti per la tutela e l'accesso degli animali d'affezione nei luoghi pubblici;
i)
a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale
amministrativa competente e alla Presidenza della Regione i costi
sostenuti nella precedente annualità per la gestione del randagismo e
per il ricovero dei cani nei canili per le finalità di cui all'articolo
12;
l)
a esercitare le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 386100 (Perdita della
personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione
animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto
privato) in materia di protezione degli animali d'affezione;
m)
a promuovere, in collaborazione con le associazioni animaliste,
campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le
adozioni degli animali d'affezione senza padrone, anche con accertata
disabilità;
n)
a promuovere, in collaborazione con i servizi veterinari delle ASL
territorialmente competenti e con le associazioni iscritte all'Albo
regionale, la cultura del possesso responsabile degli animali
d'affezione, le attività di adozione consapevole di cui all'articolo 12,
comma 5 e campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di
proprietà presenti sul territorio per rendere capillare l'iscrizione
alla Banca dati;
o)
a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
inoltrata dal proprietario del cane, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
definendo le possibilità, i limiti e le modalità di partecipazione del
proprietario del cane alle spese di mantenimento dello stesso.
Art. 5
(Competenze delle Aziende Sanitarie Locali)
1.
I servizi veterinari delle ASL, nella stretta osservanza delle
disposizioni impartite dal Commissario ad acta per l'intera durata della
gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal
disavanzo del settore sanitario, provvedono a:
a)
predisporre ed effettuare piani di sorveglianza epidemiologica per
prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei
canili;
b)
promuovere e attuare interventi mirati al controllo demografico dei
cani randagi e delle colonie feline registrate, con mezzi chirurgici o
con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
c)
attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi per il
successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui
all'articolo 11, previo trattamento sanitario di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera l). La cattura del cane randagio è effettuata da
personale appositamente formato come previsto all'articolo 19 ed avviene
con metodi non lesivi per l'incolumità dell'animale stesso;
d)
assicurare la sterilizzazione, anche attraverso apposite convenzioni
con medici veterinari liberi professionisti e la degenza post-operatoria
dei cani randagi prima dell'inoltro ai canili o della loro reimmissione
sul territorio di provenienza e dei gatti liberi delle colonie prima
della loro reimmissione nelle stesse nonché dei gatti liberi non
appartenenti a colonie prima della loro reimmissione sul luogo di
ritrovamento;
e)
effettuare il controllo sanitario dei canili pubblici e privati e di
qualunque struttura che ospita animali d'affezione al fine di verificare
la profilassi delle malattie infettive e le condizioni di benessere
degli animali, l'idoneità igienico-sanitaria e la rispondenza ai criteri
tecnico-costruttivi riportati nella presente legge mediante
predisposizione di piani di controllo annuali;
f)
attivare un pronto soccorso veterinario per le prestazioni di primo e
secondo livello sanitario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi
feriti, su chiamata diretta del cittadino che risponde delle
dichiarazioni rese a motivo dell'intervento, ai sensi della normativa
vigente, e provvedere, inoltre, alla registrazione dell'attività nello
specifico sistema informativo regionale anche al fine
dell'implementazione del Registro tumori di cui all'articolo 7;
g)
implementare nella Banca dati i dati relativi all'iscrizione dei cani,
gatti e furetti anagrafati contestualmente all'apposizione del
microchip, le variazioni anagrafiche nelle quarantotto ore successive
alla comunicazione di tali dati;
h)
assicurare i necessari accertamenti sulle segnalazioni relative a
inconvenienti igienico sanitari provocati dagli animali d'affezione;
i)
provvedere al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di animali
d'affezione, alla verifica di eventuale tatuaggio o microchip,
all'accertamento delle relative cause di morte, anche mediante l'ausilio
di esami necroscopici, prima dell'invio agli impianti riconosciuti per
il trattamento delle spoglie animali; provvedere, inoltre, alla
registrazione delle attività nello specifico sistema informativo
regionale anche al fine dell'implementazione del Registro tumori di cui
all'articolo 7;
l)
eseguire esami necroscopici su spoglie di animali d'affezione
provenienti dai canili ove siano necessari per la valutazione delle
cause di morte;
m)
collaborare con la Regione, gli enti locali singoli o associati,
l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini
veterinari provinciali, le università, gli enti e le associazioni
protezionistiche iscritte all'Albo o che hanno la personalità giuridica
di ente morale, le associazioni di settore e portatori di interesse,
promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione, rivolte ai
proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da
svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il
controllo delle nascite, il non abbandono e per la promozione delle
adozioni.
2.
Per la corretta attuazione delle attività di cui al comma 1, lettere
b), d), f) e g), le ASL attivano apposite strutture sanitarie. Le
prestazioni sanitarie di secondo livello, se necessario, possono essere
erogate attraverso il ricorso al CRIUV. Il CRIUV affianca i competenti
servizi veterinari delle ASL nel processo di adeguamento agli standard
prestazionali di primo livello attraverso l'elaborazione di piani di
adeguamento agli standard regionali in materia di igiene urbana
veterinaria, corredati di cronoprogramma degli interventi.
3.
È istituito presso il CRIUV un numero verde regionale per segnalare la
presenza di cani vaganti feriti e gatti liberi feriti sul territorio
regionale. Le informazioni recepite presso il numero verde sono
trasmesse al veterinario reperibile del servizio veterinario pubblico
competente per territorio che attiva le procedure previste dalla
presente legge.
Art. 6
(Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione)
1.
È istituita la Banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione,
di seguito denominata Banca dati. La Banca dati è consultabile dagli
organi di controllo delle ASL, dai Comuni, dai soggetti di cui
all'articolo 6, comma 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate), dalle forze dell'ordine e dalle associazioni
protezionistiche iscritte all'Albo regionale.
2.
Il proprietario del cane residente nella Regione o domiciliato per un
periodo di tempo superiore a novanta giorni, iscrive il proprio cane
alla Banca dati tramite il servizio veterinario della ASL
territorialmente competente.
3.
Il proprietario di un cane è tenuto ad iscriverlo alla Banca dati entro
quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla
nascita e, comunque, prima della sua cessione a qualunque titolo. I
proprietari dei cani di età superiore ai due mesi non ancora
identificati e registrati provvedono a far identificare e registrare i
cani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e dichiarano obbligatoriamente la provenienza degli stessi con
autocertificazione. Devono provvedere alla registrazione anche i
proprietari dei cani già identificati mediante tatuaggio se non inseriti
in Banca dati.
4. Il cane iscritto alla Banca dati è identificato con microchip a norma ISO compatibile.
5.
Nella Banca dati sono annotati le generalità del proprietario, i dati
identificativi del cane e il codice del microchip assegnato, gli
interventi di profilassi e di polizia veterinaria nonché gli eventuali
interventi effettuati, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione
europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo
il 13 novembre 1987, ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010,
n. 201, eseguiti sull'animale.
6.
L'ASL competente per territorio, all'atto dell'iscrizione, compila una
scheda identificativa in duplice copia nella quale sono riportati i dati
di cui al comma 5. La copia di tale documento è rilasciata al
proprietario unitamente alle informazioni sugli obblighi di legge.
7.
L'applicazione del microchip, in quanto atto medico veterinario, è
effettuata contestualmente all'iscrizione in Banca dati presso le
strutture dell'ASL o a pagamento, presso veterinari liberi
professionisti accreditati dalla Regione. L'applicazione del microchip
presso le strutture delle ASL è gratuita, fatta eccezione per gli
allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all'ingrosso e al
dettaglio che sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite nel
tariffario regionale in vigore per l'applicazione del microchip e per i
passaggi di proprietà. Le ASL destinano i proventi delle tariffe per
l'incremento delle attività tese a incentivare l'adozione dei cani
ricoverati nei canili municipali e convenzionati con i Comuni.
8.
I veterinari liberi professionisti accreditati verificano in ogni caso
la presenza del microchip identificativo del cane; nel caso di mancanza o
di illeggibilità dello stesso, il proprietario o il detentore sono
informati degli obblighi di legge e il medico veterinario, libero
professionista accreditato, ha facoltà di impiantarlo e, in caso di
inadempienza, ne dà comunicazione al servizio veterinario.
9.
I cani randagi catturati sul territorio comunale e i cani liberi
accuditi sono registrati dall'ASL a nome del Sindaco del Comune di
cattura. In caso di loro ricovero presso una struttura privata
convenzionata il titolare della struttura ne risulta il detentore.
10. Il proprietario del cane è tenuto a segnalare per iscritto al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente:
a) la variazione della propria residenza o domicilio entro cinque giorni dall'evento;
b) il trasferimento di proprietà del cane entro cinque giorni dall'evento;
c) lo smarrimento, il furto o il ritrovamento del cane entro tre giorni dall'evento;
d)
il decesso del cane, entro tre giorni dall'evento, nonché idonea
documentazione di avvenuto smaltimento della carcassa (certificato di
sepoltura o cremazione) secondo le vigenti norme;
e)
la detenzione del proprio cane presso luogo diverso da quello
dichiarato all'atto di iscrizione in Banca dati, in caso di permanenza
superiore a venti giorni.
11.
I servizi veterinari provvedono a registrare in Banca dati le
variazioni di cui al comma 10 entro quarantotto ore dalla comunicazione
del proprietario.
12.
La registrazione in Banca dati di cani e gatti è effettuata da
veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione, secondo le
modalità applicative definite con delibera della Giunta regionale.
13.
Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione alla Banca dati i cani di
proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
14.
I proprietari di gatti e furetti, su base volontaria, richiedono
l'identificazione e la contestuale registrazione del proprio animale
nella Banca dati. L'applicazione del microchip è effettuata, a spese del
proprietario, presso le strutture dell'ASL o presso il veterinario
libero professionista accreditato. Per l'inserimento del microchip
presso le strutture della ASL è applicata la tariffa stabilita nel
tariffario regionale in vigore maggiorata del costo del microchip.
15.
I gatti appartenenti alle colonie feline censite sono identificati dal
servizio veterinario dell'ASL gratuitamente con il microchip all'atto
della sterilizzazione e registrati nella Banca dati a nome del Sindaco
del Comune competente per territorio.
16. Il proprietario di cane o gatto vende o cede il proprio animale:
a) se identificato e registrato;
b)
di età superiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli di
età inferiore ai due mesi sono allontanati dalla madre per motivi
sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o da un medico
veterinario libero professionista accreditato dalla Regione per
l'accesso e la registrazione alla Banca dati.
17.
È istituita, sul portale on line della Banca dati, la piattaforma
informatica per favorire le adozioni dei cani randagi ricoverati nei
canili nonché dei cani di proprietà di cui, previa verifica dei servizi
veterinari delle ASL, risulta necessario il trasferimento per gravi,
motivate e documentate ragioni per le quali il proprietario non può più
prendersene cura.
Art. 7
(Registro Tumori Animali)
1. È istituito, presso il CRIUV e le ASL, il Registro Tumori Animali (RTA) della Regione Campania.
2. I casi di tumore diagnosticati negli animali d'affezione nella Regione Campania sono soggetti a registrazione nel RTA.
3.
Le informazioni che provengono dal RTA rappresentano il presupposto
fondamentale per l'interscambio dei dati tra Registro Tumori dell'uomo e
Registro Tumori degli animali previsto dall'articolo 6, comma 4,
lettera g) della legge regionale 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania).
Art. 8
(Commissione per i diritti degli animali d'affezione)
1. È istituita, presso la struttura regionale competente, la Commissione per i diritti degli animali con i seguenti compiti:
a)
promuovere azioni volte alla piena realizzazione dei diritti degli
animali d'affezione in conformità alla Dichiarazione universale dei
diritti degli animali e alla normativa vigente in materia di tutela
degli animali;
b) svolgere attività di studio, approfondimento e ricerca sulle tematiche della presente legge;
c) esprimere pareri, su richiesta degli organi regionali competenti, in ordine all'applicazione della normativa vigente;
d) proporre piani, programmi ed azioni per le materie inerenti la presente legge;
e)
promuovere l'attività diretta a sviluppare la conoscenza della
normativa in materia, le iniziative di informazione, di comunicazione e
di sensibilizzazione.
2. La Commissione è composta:
a) dall'Assessore al ramo o suo delegato che la presiede;
b) da un funzionario della struttura amministrativa competente in materia di tutela della salute, con funzioni di segretario;
c) da un medico veterinario dell'unità operativa dirigenziale prevenzione e sanità pubblica veterinaria;
d) da un dirigente veterinario del CRIUV;
e) da due medici veterinari in servizio presso le ASL della Regione Campania;
f)
da tre medici veterinari liberi professionisti designati collegialmente
dagli ordini provinciali dei medici veterinari, tra i quali un etologo,
docente universitario;
g) da cinque rappresentanti delle associazioni protezioniste o animaliste iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 20;
h) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) regionale;
i) da un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) della Campania;
l) dal Garante regionale per i diritti degli animali;
m) da un rappresentante di associazioni di settore.
3.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale e dura in carica quattro anni. Il mandato dei componenti è
espletato a titolo gratuito e non dà luogo all'attribuzione di alcun
tipo di compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese.
4.
La Commissione è convocata dal Presidente con cadenza trimestrale in
via ordinaria; su richiesta motivata di almeno tre componenti, in via
straordinaria. Le consultazioni della Commissione sono obbligatorie
mentre i pareri non sono vincolanti.
Art. 9
(Responsabilità e doveri dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione)
1.
I proprietari e i detentori di animali d'affezione sono responsabili
dello stato di salute e del benessere generale del proprio animale e
provvedono alla sistemazione e a fornire adeguate cure e attenzioni allo
stesso, tenendo conto dei bisogni fisiologici e etologici secondo
l'età, il sesso, la specie, la razza, la taglia e le condizioni di
salute. ln particolare sono tenuti a:
a) rifornire di acqua e cibo in quantità adeguata all'età e alla taglia;
b) garantire le necessarie cure sanitarie e rieducative e un adeguato livello di benessere psicofisico ed etologico;
c) consentire un'adeguata possibilità di esercizio fisico e di socializzazione con i simili;
d) garantire l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;
e) assicurare la regolare ed adeguata pulizia degli spazi di dimora;
f) assicurare la rimozione delle deiezioni dal suolo pubblico.
2.
Il proprietario di un cane iscritto alla Banca dati regionale anagrafe
degli animali d'affezione, di cui all'articolo 6, che per gravi e
documentati motivi è impossibilitato a tenere presso di sé l'animale,
può fare domanda al Sindaco del Comune di residenza per l'autorizzazione
a consegnare il cane a un canile pubblico o convenzionato secondo
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera o).
3. È vietato detenere animali d'affezione alla catena o ad altro strumento di contenzione similare.
Art. 10
(Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità)
1.
I cani e i gatti possono essere soppressi solo nei casi, con le
modalità e dai soggetti previsti dalla normativa vigente. I cani di
comprovata pericolosità sono trasferiti in idonea struttura e, comunque,
sottoposti ad appositi percorsi di recupero comportamentale finalizzati
alla stabilizzazione caratteriale dell'animale.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, è vietato:
a)
uccidere o cagionare agli animali d'affezione lesioni oppure sottoporli
a sevizie, a fatiche, a privazioni o a lavori insopportabili per le
loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche, sia in modo occasionale
che abituale;
b)
somministrare agli animali d'affezione sostanze dopanti o vietate
oppure sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla salute degli
stessi;
c) abbandonare animali d'affezione a qualsiasi titolo detenuti;
d) detenere gli animali d'affezione in condizioni incompatibili con la loro natura;
e) selezionare o incrociare cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
f) addestrare cani per esaltarne l'aggressività;
g)
impiegare gli animali d'affezione in combattimenti o competizioni non
autorizzate e in spettacoli, gare, competizioni sportive,
rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportano
maltrattamenti o sevizie agli stessi;
h)
sottoporre gli animali di affezione ad interventi chirurgici destinati a
modificarne l'aspetto o finalizzati ad altri scopi non curativi, in
particolare il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la recisione
delle corde vocali e l'asportazione delle unghie. Gli animali
d'affezione che presentano tali mutilazioni non possono essere
commercializzati o esposti in fiere, mostre, gare di lavoro. Gli
interventi sono consentiti solo per finalità curative e con modalità
conservative documentate e certificate da un medico veterinario, che
provvede contestualmente alla comunicazione alla ASL competente per la
registrazione dell'intervento in Banca dati dell'anagrafe regionale.
Tale certificato accompagna l'animale e deve essere esibito a richiesta
delle autorità competenti;
i) lasciare gli animali d'affezione isolati o confinati;
l)
utilizzare gli animali d'affezione come premio o regalo per giochi,
feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni o attività similari;
m)
cedere o vendere cani e gatti per qualunque tipo di sperimentazione,
fatto salvo quanto previsto dalle legislazioni o farmacopee nazionali o
internazionali;
n) praticare l'accattonaggio con animali d'affezione;
o) cedere o vendere animali d'affezione a minorenni;
p)
cedere o vendere cani e gatti per qualunque tipo di sperimentazione,
fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26
(Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici).
3.
I Comuni e i servizi veterinari delle ASL e i veterinari liberi
professionisti, nel rispetto delle ordinanze ministeriali in materia,
per favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il
proprietario al fine di consentire l'integrazione dell'animale nel
contesto sociale, organizzano percorsi formativi per i proprietari di
cani, in conformità al decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 26 novembre 2009, n. 43271 (Percorsi formativi
per i proprietari dei cani) avvalendosi della collaborazione degli
ordini professionali dei medici veterinari, dei dipartimenti di medicina
veterinaria delle università, delle associazioni veterinarie e di
settore e delle associazioni di protezione animale. A seguito di episodi
di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri episodi di
rischio, i Comuni, su indicazione dei servizi veterinari, individuano,
nell'ambito della tutela dell'incolumità pubblica, i proprietari di cani
che hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Per gli altri
proprietari tali percorsi sono facoltativi. Le spese per i percorsi
formativi sono sempre a carico del proprietario del cane.
4.
I servizi veterinari delle ASL detengono il registro aggiornato di cani
dichiarati a rischio elevato di aggressività a seguito di episodi di
morsicature e aggressioni.
5.
I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 4
stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per
danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano il guinzaglio e
la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti
al pubblico.
Art. 11
(Canili municipali e canili privati)
1.
La Regione, d'intesa con i Comuni singoli o associati, promuove la
realizzazione dei canili municipali e la riqualificazione di quelli
esistenti nonché la realizzazione di gattili sanitari per il ricovero di
gatti feriti.
2.
Il dimensionamento e il numero dei canili municipali è rapportato alla
popolazione dei cani randagi presenti sul territorio stimata dai servizi
veterinari delle ASL territorialmente competenti.
3.
L'attivazione dei canili pubblici o privati è subordinata alla
presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
da trasmettere allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP)
territorialmente competente ai sensi della normativa vigente. Con
successivo atto la Regione stabilisce le modalità di presentazione delle
SCIA ed i criteri per calcolare la capacità recettiva massima delle
strutture.
4.
I canili municipali e privati sono realizzati e riqualificati, tenuto
conto delle necessità fisiologiche ed etologiche degli animali e nel
rispetto delle seguenti caratteristiche tecniche strutturali:
a) un ambulatorio autorizzato a norma di legge;
b)
un locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti;
spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale addetto;
c)
un reparto contumaciale isolato, distinto in due aree separate
rispettivamente destinate alla quarantena dei cani in arrivo ed
all'isolamento di quelli ammalati, garantendo aree riscaldate;
d) box adeguatamente attrezzati per la custodia dei cuccioli;
e) i box che accolgono un solo cane prevedono una zona coperta e una scoperta con un'area minima totale di:
1) due metri quadrati per cane di piccola taglia ossia cuccioli e cani di peso non superiore a 2 chilogrammi;
2) tre metri quadrati e mezzo per cane di taglia media, ossia cani di peso non superiore a 8 chilogrammi;
3) quattro metri quadrati e mezzo per cane di taglia grande, ossia cani di peso compreso tra 8 e 15 chilogrammi;
4) sei metri quadrati per cane di taglia gigante, ossia cani di peso superiore a 15 chilogrammi;
f)
i box che accolgono più animali rispettano le caratteristiche e le
misure di cui alla lettera e) proporzionalmente al numero e al tipo
degli animali ivi ospitati e possono comprendere un'area in terra
battuta;
g) i box, a garanzia della sicurezza degli altri cani e degli operatori, destinati ai cani mordaci o aggressivi;
h)
un adeguato impianto di approvvigionamento idrico e un'adeguata
recinzione di tutta la struttura. Le recinzioni esterne ed interne non
devono presentare parti che possono arrecare ferite o danni agli animali
e devono essere tenute sempre in perfette condizioni di manutenzione;
i) le aree di comune utilizzo per la ricreazione dei cani.
5.
Il proprietario del canile presenta all'ASL territorialmente
competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un piano di adeguamento alle indicazioni previste dal
presente articolo.
6. I canili sono realizzati nel rispetto delle seguenti caratteristiche di gestione:
a)
garantiscono, salvo intervenute condizioni straordinarie della
struttura, orari di accesso al pubblico interessato alle adozioni per
sei giorni settimanali, cinque ore giornaliere, compresa un'apertura di
almeno quattro ore di un giorno festivo o prefestivo. L'orario di
apertura al pubblico è comunicato al Comune proprietario dei cani e al
servizio veterinario ufficiale, nonché pubblicizzato sul sito dei citati
enti e chiaramente visibile all'ingresso della struttura;
b)
nell'ambito della socializzazione inter e intra specifica, della
formazione e dell'eventuale recupero di cani con problematiche
comportamentali, comprendono nel proprio organico educatori e
addestratori cinofili riconosciuti;
c)
nell'ambito della rieducazione e recupero, si possono avvalere di un
medico veterinario comportamentista o di un medico veterinario esperto
in etologia e i lavori sono puntualmente documentati e comprovati;
d)
si dotano di apposito portale web contenente le informazioni relative
agli animali ospitati presso le strutture, garantendo ai Comuni
l'accesso ventiquattro ore al giorno ai dati degli animali ospitati per
proprio conto;
e)
dimostrano, documentano e comprovano, con piano e personale
qualificato, la realizzazione di programmi e di iniziative finalizzati a
incentivare le adozioni;
f) garantiscono lo smaltimento delle carcasse nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.
7.
Il titolare del canile affida, con regolare contratto, la direzione
sanitaria a un veterinario libero professionista. Il canile pubblico o
privato deve avere un registro delle presenze del direttore sanitario o
dell'eventuale sostituto.
8.
I canili sono forniti di apposito registro vidimato dalla ASL di
carico-scarico degli animali che contiene la descrizione degli animali,
le informazioni sul microchip, sulla provenienza, sulla data d'ingresso,
sulla destinazione e sulla data di uscita del cane o del decesso.
9.
I cani ricoverati nei canili sono identificati con microchip e iscritti
nella Banca dati all'atto del ricovero, secondo le modalità previste
dall'articolo 6. Per il cane è prevista una scheda sanitaria
individuale, completa di foto dell'animale al momento del ricovero,
redatta dal direttore sanitario.
10.
Le strutture di cui al presente articolo possono avere una recettività
massima di trecentocinquanta animali. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le strutture esistenti che ospitano un numero di
animali superiore a quello indicato non possono accoglierne altri.
11.
I canili sono dotati di personale per il governo degli animali in
numero adeguato, nella misura del rapporto personale/cane pari
rispettivamente a uno/duecento, in possesso di qualificata formazione
professionale in materia sufficiente a garantire la gestione e il
mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere.
Art. 12
(Controllo del randagismo)
1.
Il cane catturato dal servizio veterinario dell'ASL è ospitato presso
il canile ed è restituito al proprietario, se regolarmente identificato
ai sensi dell'articolo 6, oppure se non identificato ma riconosciuto dal
proprietario, previa identificazione ed iscrizione nell'anagrafe degli
animali d'affezione e pagamento delle spese sostenute dall'ASL e
dall'amministrazione comunale rispettivamente per la cattura ed il
ricovero del cane presso il canile.
2.
Il cane catturato e identificato, ai sensi dell'articolo 6, in caso di
non rintracciabilità del proprietario ed a seguito di espletamento di
tutte le procedure necessarie, relative alla notifica del ritrovamento
effettuate dalla ASL di competenza, è reso disponibile per l'adozione,
previo espletamento delle attività sanitarie di primo livello.
3.
Il cane catturato e non reclamato è ospitato presso la struttura
sanitaria dell'ASL di cui all'articolo 5, comma 2 per il tempo
necessario all'espletamento delle prestazioni sanitarie di primo
livello, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l). Il cane è iscritto
nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune dove è stato
catturato.
4.
II cane catturato e non reclamato, previo espletamento dei controlli
sanitari di primo livello, può essere ceduto in affidamento temporaneo a
privati oppure a enti o associazioni protezionistiche. Essi hanno
l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 9.
Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani possono essere destinati
all'adozione. L'affido avviene:
a)
in forma temporanea, nel caso in cui non siano ancora trascorsi trenta
giorni dall'accalappiamento. Gli affidatari si impegnano a restituire
l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti
termini;
b)
in forma definitiva (adozione) quando siano trascorsi trenta giorni
dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.
5.
Gli animali dei canili ceduti ai privati o alle associazioni
richiedenti sono anagrafati e sterilizzati prima della cessione. Nel
caso di cessione di cuccioli di età inferiore ai sei mesi la cessione
avviene con impegno scritto da parte del futuro adottante a provvedere
alla sterilizzazione dell'animale una volta raggiunta l'età idonea
all'intervento. La Regione, i Comuni, le associazioni protezionistiche
riconosciute dalla Regione Campania, iscritte all'Albo regionale, i
gestori di canili privati convenzionati con i Comuni possono provvedere a
promuovere percorsi di adozione consapevole degli animali ospiti dei
canili, con particolare riferimento agli animali con disabilità e cani
con certificati problemi comportamentali. I Comuni, nella gestione delle
attività di adozione si avvalgono della collaborazione delle
associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale, anche quando
il servizio di mantenimento e custodia è affidato a privati. Il percorso
di adozione prevede garanzie di benessere, di buon trattamento e di
corretta custodia dell'animale affidato. Le adozioni dei cani dalle
strutture pubbliche e private possono avere solo la finalità di
trasferimento definitivo in una famiglia. È vietata l'adozione, in
qualsiasi forma, finalizzata a stalli o trasferimenti in altre strutture
di transito.
6.
In nessun caso i cani vaganti o presenti nelle strutture o i gatti
presenti nelle colonie feline possono essere ceduti a Paesi la cui
normativa sui maltrattamenti degli animali di affezione e sul loro
utilizzo per finalità di sperimentazione scientifica contrasta con la
legislazione italiana. Il divieto è esteso anche ai Paesi che non
dispongono di un'anagrafe degli animali d'affezione obbligatoria.
Art. 13
(Disciplina dei cani liberi accuditi)
1.
Al cane si riconosce il diritto di essere animale libero, se si accerta
la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e
cose. I Comuni provvedono a disciplinare le condizioni per il
riconoscimento di cani liberi accuditi.
2.
Il servizio veterinario dell'ASL, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320
(Regolamento di polizia veterinaria) e dell'articolo 672 del codice
penale, su proposta delle associazioni di volontariato di cui
all'articolo 20 o dei cittadini, accerta le condizioni per il
riconoscimento dei cani liberi accuditi e le comunica al Sindaco
competente che riconosce i cani idonei, informandone la cittadinanza con
avviso pubblico.
3.
I cani liberi accuditi, a seguito del riconoscimento, sono sterilizzati
dal servizio veterinario della ASL competente per territorio o da
medici veterinari convenzionati.
4.
I cani liberi accuditi sono iscritti nella Banca dati a nome del
Sindaco del Comune che ne ha effettuato il riconoscimento e
l'associazione proponente ne ha cura per l'accudimento.
5.
Il cane libero accudito, dopo la sua sterilizzazione e il relativo
censimento, è reintrodotto nella zona esatta da dove è stato prelevato.
6.
È vietato a chiunque e per qualsiasi motivo spostare su altri territori
cani dichiarati liberi accuditi dal Comune di appartenenza.
Art. 14
(Protezione dei gatti in libertà)
1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle Istituzioni.
2. È vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro territorio i gatti che vivono in libertà o le colonie feline.
3.
Le colonie feline sono censite e monitorate dal servizio veterinario
ASL che redige e aggiorna la mappatura con registrazione nei sistemi
informatici regionali della colonia felina censita. La cattura dei gatti
che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione
e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere.
4. I gatti in libertà possono essere soppressi solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
5.
Le colonie feline possono essere gestite da cittadini o dalle
associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 20, cui compete, in
occasione dei piani di sterilizzazione previsti dal Comune, il compito
di prelevare gli animali, trasportarli all'ASL per la sterilizzazione e
rimetterli nella colonia di provenienza. I cittadini e le associazioni
che gestiscono colonie feline monitorano il numero dei gatti delle
colonie in gestione, le loro condizioni di salute e sopravvivenza,
avvalendosi dell'opera di medici veterinari e garantiscono una corretta
igiene ambientale dei luoghi di permanenza della colonia. È fatto
obbligo a coloro che accudiscono le colonie di garantire la pulizia e il
decoro delle aree adibite alle attività necessarie alla tutela delle
stesse.
6.
Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente
frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi e
documentate necessità delle colonie stesse. Lo spostamento ad altro sito
idoneo all'accoglienza dei gatti è autorizzato dal Sindaco, previo
parere del servizio veterinario pubblico.
7.
I Comuni singoli o associati possono dedicare aree all'accoglienza dei
gatti liberi che non possono essere reintegrati nelle colonie di
appartenenza per accertati problemi fisici, a seguito di prestazioni
sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).
8.
I gatti che vivono in libertà, anche se non appartenenti a colonie
dichiarate, sono sterilizzati dal servizio sanitario dell'ASL, anche con
la collaborazione di medici veterinari convenzionati. I gatti liberi o
appartenenti a colonie, una volta sterilizzati, sono identificati
mediante apposizione di microchip, iscritti in Banca dati e intestati al
Sindaco del Comune di cattura.
Art. 15
(Accesso dei cani alle spiagge)
1.
L'accesso dei cani alle spiagge pubbliche è consentito secondo quanto
previsto dall'elenco delle aree di accoglienza di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera l).
2.
I Comuni costieri possono individuare, entro il 30 aprile di ciascun
anno, le spiagge in cui è vietato l'accesso ai cani, prevedendo,
comunque, un tratto adeguato di spiaggia per il quale è consentito
l'accesso secondo quanto previsto da apposito regolamento.
3.
I concessionari o i gestori che intendono limitare l'accesso dei cani
alle spiagge in concessione, entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltrano
richiesta di autorizzazione ai Comuni e, in caso di accoglimento
dell'istanza, espongono l'avviso con il numero di protocollo
dell'ordinanza autorizzativa.
Art. 16
(Trasporto degli animali d'affezione)
1.
Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione avvengono con
mezzi di trasporto e contenitori adeguati alla specie e alla dimensione
degli animali tali da consentire i controlli e garantire il benessere
degli animali trasportati.
2. Ad ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti in materia di benessere animale e il conducente:
a) assicura un'adeguata aerazione del veicolo;
b) assicura la corretta climatizzazione della vettura lungo il tragitto.
3.
È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo o rimorchio o
altro mezzo di contenzione per un periodo di tempo prolungato.
Art. 17
(Allevamento degli animali d'affezione)
1.
Fermo restando il rispetto della normativa sanitaria vigente,
l'attivazione delle strutture destinate al ricovero, all'allevamento, al
commercio, alla pensione, alla toelettatura, all'addestramento degli
animali d'affezione è subordinata alla presentazione di una SCIA al SUAP
del Comune territorialmente competente.
Art. 18
(Obblighi degli allevatori di cani e gatti e dei commercianti di animali d'affezione)
1.
Gli allevatori di cani e gatti, i commercianti di animali d'affezione, i
titolari di attività di pensione, di toelettatura, nonché di aree di
addestramento sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui
all'articolo 9, comma 1. I soggetti suindicati o loro delegati hanno
l'attestazione di qualificata formazione professionale in materia per la
gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro
benessere.
2. Gli allevatori e i commercianti di animali d'affezione non possono:
a) esporre animali nelle vetrine o all'esterno del punto di vendita o dell'allevamento;
b) cedere o vendere animali ai minori;
c) effettuare il commercio di animali in forma ambulante.
3.
Gli allevatori e i commercianti di animali d'affezione hanno un
apposito registro di carico e scarico degli animali, vidimato dall'ASL,
presso l'esercizio o l'allevamento che rendono disponibile al controllo
degli organi preposti.
4. Gli allevatori ed i commercianti di cani e gatti a scopo di commercio, di cui ai commi 2 e 3, hanno l'obbligo di:
a)
possedere idoneo sistema per la lettura del microchip, vendere o cedere
gli animali soltanto se identificati e registrati in Banca dati, se
previsto, e previa certificazione di buona salute rilasciata, all'atto
della vendita, da un medico veterinario;
b)
notificare il trasferimento di proprietà del cane e del gatto, entro
dieci giorni dalla cessione o vendita, alla ASL territorialmente
competente per sede di esercizio commerciale;
c) individuare un medico veterinario di riferimento quale direttore sanitario dell'attività;
d)
comunicare al servizio veterinario ASL l'avvenuta cessazione
dell'attività unitamente all'elenco degli animali invenduti con
l'indicazione della loro destinazione entro dieci giorni dall'evento.
5.
I commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione
dell'Ufficio veterinario del Ministero della salute per gli adempimenti
comunitari (UVAC) sono tenuti, previo accreditamento presso la regione
Campania alla pre-registrazione dei cani e gatti di provenienza
comunitaria nella Banca dati regionale entro quarantotto ore dall'arrivo
degli animali.
Art. 19
(Formazione)
1.
La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nell'ambito del piano di formazione professionale,
organizza in collaborazione con le ASL, le università, l'Istituto
zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali, i
soggetti accreditati alla formazione e le associazioni protezioniste
iscritte all'Albo regionale o riconosciute enti morali, corsi di
formazione e aggiornamento in materia di igiene urbana veterinaria da
svolgersi sul territorio regionale destinati a:
a) personale veterinario delle ASL;
b) personale dei competenti uffici comunali nonché della polizia municipale;
c) medici veterinari e direttori sanitari dei canili;
d)
guardie zoofile di associazioni protezionistiche di cui all'articolo
20, per le quali è stilato un apposito programma di formazione e
aggiornamento relativo alle procedure e competenze, alle funzioni di
pubblico ufficiale, alla tutela penale degli animali, all'accertamento
delle sanzioni amministrative;
e) titolari di canili, allevamenti e pensioni per animali e toelettature, possessori di cani e gatti a scopo di commercio;
f) personale addetto alla cattura, al soccorso ed alla custodia dei cani e dei gatti.
2.
La Regione promuove, altresì, iniziative di formazione per la
protezione degli animali, nonché progetti e iniziative rivolte alla
sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica.
Art. 20
(Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo)
1.
È istituito presso la Giunta regionale, l'Albo delle associazioni per
la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo.
2.
Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge
fanno richiesta di iscrizione all'Albo di cui al comma 1, sono
costituite con atto pubblico, hanno come precipua finalità statutaria la
tutela degli animali d'affezione e operano nella Regione da almeno tre
anni.
3.
Per l'iscrizione all'Albo, le associazioni presentano domanda al
Presidente della Giunta regionale per il tramite della ASL competente
territorialmente per sede legale, corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo;
b)
statuto da cui si evince l'assenza di lucro e che la finalità
principale è la prevenzione del randagismo e la protezione degli
animali;
c) bilancio dell'anno in corso;
d) previsione di bilancio dell'anno successivo;
e)
relazione documentata dell'attività esercitata nonché dell'efficienza,
organizzativa ed operativa, certificata dal servizio veterinario
dell'ASL territorialmente competente per sede di attività.
4.
Le associazioni, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello
dell'iscrizione, presentano alla Regione, per il tramite della ASL
competente sulla sede legale o sulla sede operativa per le associazioni
nazionali, un rendiconto annuale delle attività svolte in collaborazione
con il servizio veterinario dell'ASL competente. L'associazione è
cancellata dall'Albo in assenza di attività, certificata dall'ASL.
5.
La Regione può erogare alle associazioni iscritte all'Albo contributi
annuali per la realizzazione di progetti operativi specifici relativi
alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, alla tutela e alla
protezione degli animali d'affezione.
6.
Le associazioni presentano, entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni
anno, un rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli
progetti finanziati.
Art. 21
(Guardie zoofile)
1. La vigilanza e l'applicazione della presente legge è affidata alle:
a) guardie zoofile volontarie regionali;
b)
guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e
zoofile riconosciute, nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della
legge 189/2004.
2.
Le guardie zoofile volontarie regionali sono nominate dal Presidente
della Giunta, su proposta delle associazioni protezionistiche di cui
all'articolo 20, per un limite massimo del 10 per cento degli iscritti
all'associazione richiedente e svolgono i loro compiti a titolo
volontario e gratuito in conformità al regolamento regionale vigente.
3.
Sono nominati guardie zoofile regionali coloro che sono in possesso di
un attestato di idoneità, valido dieci anni, rilasciato a seguito di
partecipazione a un corso di formazione o di aggiornamento, autorizzato
dalla Regione Campania ai sensi dell'articolo 19.
4.
Le guardie zoofile regionali volontarie partecipano a corsi di
aggiornamento entro e non oltre il decimo anno di validità
dell'attestato di idoneità, pena la revoca della qualifica.
5.
Il trasferimento delle guardie zoofile regionali volontarie tra le
associazioni di cui all'articolo 20 deve essere comunicato dal legale
rappresentante dell'associazione di destinazione alla struttura
regionale competente per la necessaria voltura del decreto di nomina.
6.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale predispone un apposito regolamento recante la
disciplina delle attività delle guardie zoofile regionali.
Art. 22
(Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti)
1.
La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite
ad opera dei cani randagi o inselvatichiti, accertate e certificate dai
servizi veterinari delle ASL, in misura pari al valore medio di mercato,
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro alla
sanità 20 luglio 1989, n. 298 (Regolamento per la determinazione dei
criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai
sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali)
ridotto del 20 per cento.
2. Le modalità di liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 23
(Contributi regionali)
1.
La Regione eroga, nei limiti delle disponibilità di bilancio,
contributi per la realizzazione degli obiettivi della presente legge,
attribuendo priorità decrescente ai progetti presentati nell'ordine da
Comuni capoluoghi di provincia, da Comuni associati e Comuni singoli, da
ASL e da associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale.
2. La Regione eroga contributi finalizzati:
a)
agli enti locali per attuare, prioritariamente, piani di controllo
delle nascite attraverso la sterilizzazione, nonché il risanamento e la
costruzione dei canili municipali, come previsto dalla normativa
vigente;
b)
alle ASL per il potenziamento delle strutture sanitarie deputate
all'erogazione delle prestazioni di primo e secondo livello, nonché per
l'istituzione ed il funzionamento del numero verde regionale di cui
all'articolo 5, comma 3;
c)
alle associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale per la
realizzazione di progetti operativi di cui all'articolo 20, comma 5.
3.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri,
le modalità ed i termini per la concessione dei contributi previsti
dalla presente legge.  
Art. 24
(Istituzione del Garante regionale dei Diritti degli Animali)
1.
È istituito, presso il Consiglio Regionale della Campania, il Garante
regionale dei Diritti degli Animali, di seguito denominato Garante, per
assicurare sul territorio regionale, il benessere degli animali e una
migliore convivenza con la collettività umana. Il Garante svolge la
propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o
funzionale.
2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a)
vigila sull'applicazione, su tutto il territorio regionale, della
Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15
ottobre 1978, presso la sede dell'Unesco a Parigi, nonché sulla
normativa statale, regionale, locale, dell'Unione europea ed
internazionale vigente in materia di tutela e degli animali;
b)
promuove, in sinergia con la Commissione di cui all'articolo 8,
campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei
diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali,
regionali, locali, dell'Unione Europea ed internazionali con riferimento
alle scuole di ogni ordine e grado;
c)
riceve segnalazioni e reclami da chiunque è a conoscenza di atti o
comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta
applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di
diritti degli animali e rappresenta alle amministrazioni competenti la
necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle
cause che li determinano;
d)
promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione
ed al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di
garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza e
formula proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le
condizioni di vita degli animali;
e)
individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al
rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in
particolare verso le specie più deboli;
f)
cura rapporti di scambio, studio e ricerca con i Garanti degli animali
istituiti nei Comuni della Campania, nonché con altri organismi operanti
nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali.
3.
Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza e di comprovata
professionalità, competenza ed esperienza nel settore dei diritti degli
animali, attuando le procedure di evidenza pubblica previste dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania).
4.
Il Garante è nominato con decreto del Presidente del Consiglio
regionale a seguito di elezione da parte del Consiglio regionale, con la
maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni
e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Consiglio
regionale, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, può revocare
il Garante per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi
violazioni di legge o per totale inattività.
5. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
6. Al Garante si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24
(Campania zero – Norme per una Campania equa, solidale e trasparente in
materia di incompatibilità) ed inoltre è incompatibile con qualsiasi
altra carica elettiva pubblica.
7.
Il mandato del Garante è espletato a titolo gratuito e non dà luogo
all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura
equivalente e rimborso spese.
8.
L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'ufficio
di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane e strutturali,
nell'ambito della dotazione organica e strumentale del Consiglio
regionale, senza ulteriore aggravio di spesa.
Art. 25
(Sanzioni amministrative)
1.
Alle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie fatta salva
l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale
ed in concorso con eventuali reati:
a) per la violazione di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 8 e 10 da euro 100,00 a euro 600,00;
b) per la violazione di cui all'articolo 6, comma 16 da euro 150,00 a euro 900,00;
c) per la violazione di cui all'articolo 9, comma 1 da euro 50,00 a euro 300,00;
d)
per la violazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), o) e comma 5 da euro 500,00 a euro 3.000,00;
e) per la violazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera n), da euro 150,00 a euro 600,00;
f) per la violazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera m), da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
g) per la violazione di cui all'articolo 17, comma 1 da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
h) per la violazione di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 4, e 5 da euro 500,00 a euro 3.000,00;
i)
per la violazione delle disposizioni regolamentari adottate, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera m) numero 1 da euro 100,00 a euro
600,00; numeri 2, 3, 4, 5 da euro 500,00 a euro 3.000;
l) per le violazioni di cui all'articolo 14, comma 2, da euro 150,00 a euro 900,00.
2.
Le Autorità competenti alla rilevazione e contestazione degli illeciti
sono i servizi veterinari delle ASL, le Polizie municipali nonché gli
altri soggetti di cui all'articolo 13, comma 4 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3.
La Regione Campania rappresenta l'Autorità prevista dall'articolo 18
della legge 689/1981 competente ad irrogare le sanzioni mediante
ordinanze o ingiunzioni.
4.
La Regione Campania è l'Ente cui destinare i proventi contravvenzionali
delle violazioni. Le somme incassate, al netto delle spese sostenute,
sono destinate al miglioramento dell'efficienza dei controlli ufficiali
previsti dalla presente legge.
Art. 26
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione
della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare i
maltrattamenti degli animali d'affezione ed il randagismo.
2.
A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare
permanente competente in materia una relazione biennale contenente
risposte documentate ai seguenti quesiti:
a)
quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati
ottenuti dagli enti incaricati dell'attuazione della presente legge, con
particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di
adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
b)
attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e
sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e della correlata
salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
c)
attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e
privati, hanno collaborato nell'espletamento delle funzioni loro
demandate ai sensi della presente legge;
d) quale è stato l'andamento dell'attività sanzionatoria prevista dalla legge;
e)
in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel biennio
di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione
territoriale;
f)
quali sono stati i costi sostenuti dai soggetti pubblici coinvolti
nella gestione del fenomeno del randagismo, monitorati dal CRIUV.
3.
La copia della relazione di cui al comma 2 è inviata per conoscenza
alla Commissione per i diritti degli animali di cui all'articolo 8, che
può trasmettere alla Commissione consiliare permanente competente in
materia un parere non vincolante.
Art. 27
(Abrogazione)
1. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è abrogata.
Art. 28
(Copertura finanziaria)
1.
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge,
pari ad euro 1.275.000,00, si provvede per ciascuno degli esercizi
2019, 2020 e 2021, a valere sulle risorse della Missione 13, Programma
7, Titolo 2 per euro 25.000,00 e Missione 13, Programma 1, Titolo 1, per
euro 400.000,00 del bilancio di previsione finanziaria per il triennio
2019 – 2021 della Regione Campania.
Art. 29
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 21 del 15 aprile 2019 PDF (Dimensione file: 431,07 Kb)
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