Maltrattamento di animali: rilevano anche i meri patimenti - Cassazione penale, sez. III, sentenza 04/04/2019 n° 14734
Con la sentenza 4 aprile 2019, n. 14734 la Corte di Cassazione ha specificato come, ai fini dell'integrazione della contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. assumano rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione.
Nel caso all'esame della Corte un soggetto, titolare di alcune aziende agricole, era stato dichiarato responsabile per il reato di cui all'art. 727 c.p. perchè aveva fatto trasportare 63 asini destinati alla monticazione, alcuni dei quali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, per le unghie eccessivamente lunghe e per l'incapacità di reggersi in piedi.
Con ricorso per cassazione, oltre alle violazioni di legge per profili procedurali, veniva denunciata, per quel che interessa in merito alla fattispecie in esame, la violazione e l'errata applicazione dell'art. 727 c.p., assumendosi che gli animali si trovavano in buone condizioni di salute e che, per poter ritenere la detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura, il giudice del merito non avrebbe potuto prescindere dal necessario requisito della sofferenza, che non sarebbe stato adeguatamente dimostrato nel giudizio di merito.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso evidenziando come, ai fini dell'art. 727 c.p., assumano rilievo non necessariamente le condizioni di incompatibilità che possono determinare un vero e proprio processo patologico, bensì anche quelle che possono determinare i meri patimenti: secondo il patrimonio di comune esperienza e conoscenza, per le specie più note come gli animali domestici, secondo le acquisizioni delle scienze naturali, per le altre.
Ciò posto, ha rilevato il Collegio che la detenzione degli asini in condizioni tali di trascuratezza per per l'eccessiva lunghezza delle unghie debba ritenersi certamente incompatibile con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze, indipendentemente dalla conduzione o meno degli animali all'alpeggio e dalla difficoltà di pascolare su un terreno scosceso: ciò in quanto l'eccessiva lunghezza delle unghie, rendendo difficoltosa per l'animale anche la semplice deambulazione ed in un caso, rendendogli impossibile lo stare in piedi, lo costringe a posture innaturali che incidono sul requisito essenziale della stabilità, producendo grave sofferenza.
Ne consegue che anche la detenzione di un animale in condizioni tali da costringerlo ad un portamento innaturale, tale da impedire o rendere difficoltosa la deambulazione o dal mantenere una posizione eretta e stabile, integra la violazione dell'art. 727 c.p..
Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha conseguentemente condannato il ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di 2000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
(FONTE: Altalex, 30 aprile 2019. Nota di Anna Larussa - www.altalex.com)
Commenti
Posta un commento