Reato di abbandono di animali, ultime sentenze



Quando si configura il reato di abbandono di animali? E’ reato introdurre gli animali nel fondo altrui per farli pascolare? Quali sono le condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze:



Reato di abbandono di animali


Il reato di abbandono di animali comprende tutti quei comportamenti dell’uomo che incidono sulla sensibilità dell’animale, producendo un dolore, anche attraverso condizioni di custodia non solo incompatibili con la natura dello stesso ma anche produttive di gravi sofferenze.

Cassazione penale sez. III, 16/07/2013, n.8676



Maltrattamenti idonei ad integrare il reato di abbandono di animali


Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione (nella specie, l’imputato aveva avuto comportamenti violenti con spranghe di metallo e tondini di ferro, con una certa frequenza e per un apprezzabile periodo di tempo, nei confronti del cane, sia pure a scopo punitivo e/o dissuasivo rispetto a qualche “guaio” che aveva combinato).

Cassazione penale sez. III, 28/02/2019, n.16039


Abbandono di animali nel fondo altrui


Il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame – purché lo stesso appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria – atteso che il secondo comma dell’art. 636 c.p. prevede la consumazione del delitto anche nel caso in cui gli animali non siano raccolti in gregge o mandria.

Cassazione penale sez. II, 26/01/2017, n.25771



Abbandono in libertà e senza custodia


Il delitto di cui all’art. 636 c.p. può essere consumato non solo con l’introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall’istinto, essendo in tal caso configurabile l’elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale.

Cassazione penale sez. II, 14/10/2016, n.52200



Impedire l’accesso di animali sulla carreggiata


In tema di responsabilità risarcitoria del custode dell’autostrada ex art. 2051 c.c., tra le pertinenze autostradali rientra la recinzione che ne rappresenta obbligatoria dotazione ex art. 2, comma 3, lett. a), d.lg. n. 285/1992 avente precipua funzione di impedire l’accesso sulla carreggiata di animali, data la situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione che essi vengono a determinare, in ragione della particolare destinazione della rete autostradale di consentire il traffico veicolare a velocità sostenuta: pertanto, una volta provata la presenza di un’animale sulla sede autostradale ed i danni arrecati ad un’auto in transito da tale presenza è onere del convenuto, quale custode, provare la riferibilità della presenza dell’animale sulla carreggiata a caso fortuito quale può essere l’improvviso abbandono da parte di terzi, utenti dell’autostrada.

Tribunale Taranto sez. III, 05/01/2015, n.8


Detenzione di animali in stato di abbandono


Il reato di cui all’art. 727 c.p. non è contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa; detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza.

Cassazione penale sez. III, 25/06/2014, n.41362


Abbandono di animali allevati in libertà


Integra il reato previsto dall’art. 727 c.p. il comportamento, anche colposo, di completo abbandono di animali allevati in libertà se sia tale da determinare per gli stessi condizioni di vita incompatibili con la loro natura.
(Fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato in relazione alla detenzione di cavalli di razza maremmana allevati allo stato brado, ai quali non veniva assicurata alcuna cura o assistenza neanche quando le condizioni ambientali e climatiche non permettevano che gli esemplari si approvvigionassero autonomamente per vie naturali, tanto da cadere in stato di forte denutrizione e disidratazione).

Cassazione penale sez. III, 02/10/2013, n.2852


Cane affidato ad un canile privato


In tema di abbandono di animali, il proprietario che abbia affidato il cane ad un canile privato che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, potrà eventualmente rispondere di abbandono nel caso di sospensione dei pagamenti o di mancato ritiro solo quando sia concretamente prevedibile – per l’inaffidabilità o la mancanza di professionalitàdel canile affidatario – che questa situazione determini l’abbandono del cane da parte del canile.
Cassazione penale sez. III, 07/02/2013, n.12852


Doveri di custodia e cura


Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 727 c.p. non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull’animale, né che quest’ultimo riporti una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. D’altra parte, la nozione di abbandono va intesa non solo come volontà di interrompere ogni accadimento dell’animale, ma anche come omesso adempimento da parte dell’agente dei propri doveri di custodia e cura.

Cassazione penale sez. III, 10/10/2012, n.5971


Procedimento amministrativo 


Il criterio distintivo tra l’istanza idonea a far emergere un dovere di provvedere e il mero esposto va ricercato nell’esistenza in capo al privato di uno specifico e rilevante interesseche sia idoneo a differenziare la sua posizione da quella della generalità degli amministrati (nel caso di specie, la ricorrente non ha sollecitato l’esercizio di una funzione o di un’attività tipicamente amministrativa — quale avrebbe potuto essere, ad esempio, la richiesta di adeguate misure di tutela degli animali randagi — bensì l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria relative al contrasto dei reati concernenti il maltrattamento e l’abbandono degli animali, e cioè un’attività che, per definizione, non è svolta a tutela di interessi individuali, bensì a tutela di interessi afferenti alla generalità dei consociati).

TAR Roma, (Lazio) sez. II, 06/02/2013, n.1282





(Fonte: www.laleggepertutti.it)





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