CARDELLINI CHIUSI IN GABBIA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 24 febbraio 2021, n.7148

 CARDELLINI CHIUSI IN GABBIA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 24 febbraio 2021, n.7148
( A cura dell'Avv. Prof. Luciano de Rensis)
Deve essere confermata la condanna per il reato di cui all'art. 727, commi 1 e 2, cod. pen. dell’imputato per avere detenuto chiusi in gabbie poste all'interno della sua abitazione 14 esemplari di cardellini in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
CASO OGGETTO DELLA DECISIONE
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, ha dichiarato Ma. No. responsabile del reato di cui all'art. 727, commi 1 e 2, cod. pen. (per avere detenuto chiusi in gabbie poste all'interno della sua abitazione 14 esemplari di cardellini in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze; nonché del reati di cui agli artt. 2, comma 1, lett. c) e 30, comma 1, lett. b, L. 157/1992 (per avere detenuto i cardellini pur trattandosi di animali appartenenti a specie indicata come minacciata di estinzione; capo 2) e 3 e 30, comma 1, lett. e), L. 157/1992 (per avere effettuato attività di uccellagione e di cattura di uccelli mediante l'utilizzo sia di impianti di reti fisse e ribaltabili, sia di trappole; condannandolo alla pena complessiva di Euro 2.000,00 di ammenda. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione.
TESTO DELLA SENTENZA
FATTO
1. Con sentenza del 28 ottobre 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, ha dichiarato Ma. No. responsabile del reato di cui all'art. 727, commi 1 e 2, cod. pen. (per avere detenuto chiusi in gabbie poste all'interno della sua abitazione 14 esemplari di cardellini in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze; capo 1), nonché del reati di cui agli artt. 2, comma 1, lett. c) e 30, comma 1, lett. b, L. 157/1992 (per avere detenuto i cardellini pur trattandosi di animali appartenenti a specie indicata come minacciata di estinzione; capo 2) e 3 e 30, comma 1, lett. e), L. 157/1992 (per avere effettuato attività di uccellagione e di cattura di uccelli mediante l'utilizzo sia di impianti di reti fisse e ribaltabili, sia di trappole; capo 3), condannandolo alla pena complessiva di Euro 2.000,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. In primo luogo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al mancato accoglimento della propria richiesta di assoluzione dal reato di cui all'art. 727 cod. pen., fondata sul rilievo che dal verbale di sequestro non erano emerse condizioni di sofferenza dei volatili (14 cardellini chiusi in gabbie poste all'interno della abitazione del ricorrente), non essendo state rilevate mancanza di cibo o acqua, ventilazione o luce, né un eccesso di animali in ciascuna gabbia, e non essendo state indicate quali fossero le condizioni di custodia incompatibili con la natura degli animali; la presenza di un unico esemplare di cardellino ritrovato legato e presumibilmente utilizzato come richiamo vivo integrerebbe l'ipotesi di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), L. n. 157 del 1992, ma non anche quella di cui all'art. 727 cod. pen.
2.2. In secondo luogo, ha lamentato, nuovamente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alle proprie richieste di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, non essendo stati affatto considerati il proprio comportamento collaborativo all'atto dell'accesso della polizia giudiziaria presso la propria abitazione e l'assenza di precedenti condanne.
3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per l'inammissibilità del ricorso, evidenziando la congruità della motivazione nella parte relativa al giudizio di responsabilità, la mancata indicazione di elementi di positiva considerazione e l'assenza di richiesta della sospensione della pena.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo.
2. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata l'insufficienza e l'illogicità della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della custodia dei 14 esemplari di cardellino in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e tali da cagionare loro sofferenze, è inammissibile, essendo volto, attraverso la generica deduzione di vizi della motivazione, a censurare un accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito, di cui è stata data giustificazione con motivazione idonea e immune da vizi logici, attraverso la sottolineatura del fatto, idoneo a consentire di ritenere sussistente il reato contestato al capo 1), che nella abitazione dell'imputato vennero ritrovate reti e gabbie contenenti cardellini e altri volatili tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura (tra cui un cardellino con imbracatura alle ali e al collo, presumibilmente utilizzato come richiamo). Si tratta di accertamento adeguatamente motivato e non rivisitabile sul piano della valutazione degli elementi di prova considerati in sede di legittimità, nella quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
3. Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, oggetto di espressa richiesta all'atto della formulazione delle richieste finali da parte del difensore dell'imputato, è, invece, fondato, in quanto, nonostante tale richiesta, il mancato riconoscimento di tali benefici non è in alcun modo stato giustificato, né può rinvenirsi nella motivazione della sentenza impugnata una motivazione implicita su tali punti, fondata sulla valutazione di gravità del fatto o su altri elementi, posto che la pena base è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale di Euro 1.000,00 di ammenda prevista per il più grave reato di cui al capo 1), e cioè Euro 2.000,00 di ammenda, e che nella stessa sentenza si dà atto delle dichiarazioni ammissive rese dall'imputato in occasione del sopralluogo eseguito presso la sua abitazione, cosicché non è dato di rilevare la valutazione, neppure, implicita, di elementi negativi sul conto dell'imputato o di gravità della condotta idonei a giustificare il mancato riconoscimento di detti benefici, espressamente richiesti dal difensore dell'imputato all'atto della formulazione delle richieste finali.
4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente ai punti relativi alla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Napoli.
Il ricorso deve, nel resto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente irrevocabilità della affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione ai reati allo stesso ascritti, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti relativi alla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche ed al beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Napoli - Ufficio GIP.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e dichiara l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti.

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